Cassazione Civile, Sentenza n. 16515/2020 del 31/07/2020
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente impugna la sentenza della Corte d'appello che, pur dichiarando la nullità della decisione di primo grado per vizio di composizione del collegio, ha deciso nel merito rigettando l'impugnazione principale sull'annullamento del testamento e accogliendo in parte la domanda subordinata di riduzione delle disposizioni testamentarie a favore di Maria Valenti e Valentino Palazzolo, con condanna al pagamento di una somma. Il ricorso per cassazione sviluppa otto motivi: 1) eccesso di potere della Corte d'appello nel decidere oltre la declaratoria di nullità; 2) illegittimità della determinazione di un maggior importo in sede d'appello senza impugnazione incidentale; 3) erronea ammissibilità dell'azione di riduzione nonostante l'accettazione con beneficio d'inventario e contestazione circa la possibilità di includere donazioni (o vendite simulate) nella massa ereditaria senza preventiva accettazione; 4) contestazione della modalità di riparto della responsabilità fra eredi beneficiari e legittimari; 5) mancata considerazione dei debiti ereditari (in particolare un decreto ingiuntivo estinto dal ricorrente) nel calcolo della quota di riserva; 6) censura sulla forma della reintegrazione della legittima (si doveva preferire la reintegrazione in natura e non la condanna al pagamento in denaro); 7)8) questioni sulle spese di lite.
La decisione
La Cassazione ha rigettato i primi, secondo, terzo, quarto e settimo/ottavo motivi e ha accolto il quinto motivo integralmente e il sesto motivo nei limiti indicati in motivazione. In particolare la Corte ha ritenuto fondata la censura relativa alla mancata considerazione del debito ereditario nel calcolo della quota di riserva (motivo 5) e ha ritenuto fondata la censura che impone preferibilmente la reintegrazione in natura della legittima piuttosto che la mera condanna al pagamento in denaro (motivo 6 sub b). Per il resto i rilievi del ricorrente sono stati respinti: la Corte ha confermato il principio per cui la Corte d'appello, investita di nullità della sentenza di primo grado per vizio di composizione, non può limitarsi a una pronuncia rescindente ma deve decidere il merito, e ha ritenuto corretta la valutazione sulla ammissibilità della domanda di riduzione come proposta nei confronti di coeredi. La sentenza impugnata è cassata nei punti indicati e la causa è rinviata alla Corte d'appello di Palermo in diversa composizione, con condanna alle spese del presente giudizio a carico della parte soccombente nella cassazione.
Norme richiamate
art. 50-quater c.p.c. e art. 161 c.p.c.
Il vizio sulla composizione del collegio costituisce una causa autonoma di nullità della decisione; tale nullità, nelle sentenze soggette ad appello, si converte in motivo di impugnazione e il giudice d'appello, investito della questione, può e deve decidere anche nel merito
artt. 112, 324, 329, 334, 343, 346 c.p.c.
Norme processuali richiamate nel confronto sulla corretta composizione del giudice e sulle modalità di trattazione del procedimento; contestualmente la Corte ha ritenuto infondate le doglianze del ricorrente fondate su tali disposizioni, salvo quanto già detto sulla declaratoria di nullità
art. 360 c.p.c. (comma 1, nn. 3, 4, 5)
Fondamento delle censure per cassazione (omesso esame di fatto decisivo, violazione di norme) con cui sono state dedotte le doglianze sulla valutazione delle prove e sull'applicazione delle norme sostanziali e processuali
art. 564 c.c.
Prevede l'accettazione con beneficio d'inventario quale condizione per proporre azioni di riduzione contro legatari e donatari non coeredi; la Corte ha precisato che la norma non si applica se la domanda è proposta nei confronti di coeredi e ha richiamato la giurisprudenza che ammette eccezioni quando l'azione di simulazione non è esclusivamente preordinata alla riduzione
art. 556 c.c.
Stabilisce che la quota di riserva si calcola sul relictum al netto dei debiti e aumentato del valore delle donazioni; la Corte ha ritenuto corretto il principio e censurato la Corte d'appello per non avere tenuto conto del debito ereditario nel calcolo della quota
artt. 554, 558, 555, 560 c.c.
Norme che regolano la determinazione e la reintegrazione della legittima e la riduzione delle disposizioni lesive; la Corte ha ribadito che le disposizioni si riducono proporzionalmente (art. 558) e che la reintegrazione dovrebbe essere, di regola, in natura salvo giustificato motivo per la conversione in denaro
artt. 752 e 754 c.c.
Richiamati con riferimento alla ripartizione delle responsabilità fra eredi e beneficiari delle disposizioni; la Corte ha però assorbito alcune censure su tale punto in relazione ad altre decisioni
Massime di principio
- La nullità per vizio di composizione del collegio è un motivo che la Corte d'appello deve valutare e, se del caso, oltre alla declaratoria di nullità può decidere il merito; il giudice d'appello non è obbligato a limitarsi a una pronuncia rescindente
- Se la sentenza di primo grado è annullata in appello, la Corte d'appello può emettere una decisione nel merito anche se l'appellante aveva limitato l'impugnazione a profili specifici; la parte non può scegliere unilateralmente gli effetti della declaratoria di nullità
- Per il calcolo della quota di riserva occorre computare il relictum al netto dei debiti; debiti ereditaria estinti da uno degli eredi vanno valutati nella determinazione della lesione della legittima
- L'accettazione con beneficio d'inventario è necessaria per proporre l'azione di riduzione nei confronti di soggetti che non sono coeredi, ma la regola ammette eccezioni quando l'accertamento (es. simulazione) persegue un interesse diverso e autonomo finalizzato alla ricostruzione della massa ereditaria
- La reintegrazione della legittima, una volta determinata la lesione, deve essere preferibilmente effettuata in natura (assegnazione di beni) e non automaticamente convertita in un credito di valore, salvo impossibilità o ragioni concrete che giustifichino la liquidazione in denaro
- In caso di più beneficiari e di pagamenti o estinzioni di debiti da parte di un erede occorre valutare la posizione soggettiva di ciascuno ai fini della determinazione degli importi e della responsabilità, e la Corte può disporre nuovi accertamenti in merito
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- Sentenza civile · 31 lug 2020Cassazione Civile, Sentenza n. 16463/2020 del 31/07/2020
- Sentenza civile · 31 lug 2020Cassazione Civile, Sentenza n. 16464/2020 del 31/07/2020
- Sentenza civile · 31 lug 2020Cassazione Civile, Sentenza n. 16465/2020 del 31/07/2020
- Sentenza civile · 31 lug 2020Cassazione Civile, Sentenza n. 16466/2020 del 31/07/2020
- Sentenza civile · 31 lug 2020Cassazione Civile, Sentenza n. 16467/2020 del 31/07/2020
- Sentenza civile · 31 lug 2020Cassazione Civile, Sentenza n. 16468/2020 del 31/07/2020
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →