Sentenza n. 849/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 6
per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania (Sezione Sesta) n. 2960/2022, resa tra le parti;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Sentenza del TAR Campania, Sez. VI, che aveva respinto il ricorso contro un'ordinanza comunale di demolizione di opere edilizie abusive
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguarda un'ordinanza con cui il Comune aveva ingiunto la demolizione di un fabbricato realizzato senza titolo, inizialmente accertato allo stato grezzo e successivamente completato, rifinito, ampliato e utilizzato a fini abitativi. La proprietaria aveva presentato un'istanza di condono ai sensi della legge n. 326/2003. In primo grado erano stati dedotti, tra gli altri, la pendenza del condono, la violazione degli artt. 27 e 31 del d.P.R. n. 380/2001, il difetto di motivazione e di istruttoria, l'assenza di un interesse pubblico concreto e attuale alla demolizione, la violazione delle garanzie partecipative e la mancata acquisizione del parere della commissione edilizia integrata. Dopo la morte della ricorrente, il giudizio era stato riassunto dall'erede. In appello sono state articolate cinque doglianze: nullità o inefficacia dell'ordinanza per il sequestro penale dell'immobile; violazione della disciplina sul condono e travisamento dei fatti, per avere il Comune sanzionato opere che sarebbero state comprese nell'istanza di sanatoria; omessa consulenza tecnica o verificazione per accertare la corrispondenza tra opere sanzionate e opere condonate; carenza di motivazione e sproporzione della demolizione; violazione dell'art. 7 della legge n. 241/1990 per omessa comunicazione di avvio del procedimento.
La decisione
L'appello è stato integralmente respinto e la sentenza del TAR è stata confermata. Quanto al sequestro penale, il Consiglio di Stato ha affermato che l'ordine di demolizione relativo a un bene sequestrato non è nullo, ma valido e temporaneamente privo di esecutività finché dura il sequestro; il sequestro e l'ordine amministrativo possono coesistere, con riespansione dell'efficacia dell'ordine una volta cessato il vincolo penale. Il sequestro non costituisce un factum principis idoneo a escludere la responsabilità per l'inottemperanza, poiché l'interessato può chiedere il dissequestro per eseguire la demolizione. Nel caso concreto, inoltre, il bene era stato dissequestrato prima della notifica dell'ordinanza. La censura relativa al condono è stata respinta perché le opere sanzionate consistevano in interventi ulteriori di completamento, finitura e ampliamento, realizzati in difformità rispetto a quanto dichiarato nell'istanza. La domanda di condono non consente la prosecuzione o l'ampliamento dell'attività edilizia abusiva e non impedisce la repressione di opere nuove o difformi. Le doglianze sulla mancata consulenza tecnica sono state dichiarate inammissibili nella parte in cui introducevano questioni e richieste istruttorie nuove in appello, in violazione del divieto di jus novorum; comunque, sono state ritenute infondate perché verificazione e consulenza tecnica sono mezzi istruttori discrezionali del giudice, non destinati a colmare le lacune probatorie delle parti, e richiedono almeno un principio di prova, non adeguatamente allegato. È stata inoltre ribadita la natura vincolata dell'ordine di demolizione: l'accertamento dell'abuso impone l'adozione della sanzione, senza necessità di una specifica comparazione tra interesse pubblico e interessi privati, né di una motivazione autonoma sull'interesse pubblico concreto e attuale. Non è configurabile un affidamento tutelabile nella conservazione dell'abuso, neppure per il decorso del tempo. Il principio di proporzionalità non impone una diversa valutazione quando il potere repressivo è vincolato dalla legge. Infine, l'omessa comunicazione di avvio non determina l'illegittimità dell'ordine di demolizione, in ragione della sua natura vincolata e dell'applicazione dell'art. 21-octies della legge n. 241/1990. Nulla è stato disposto sulle spese, in assenza di attività difensiva del Comune.
Norme richiamate
art. 321 c.p.p.
Il sequestro penale può temporaneamente impedire l'esecuzione dell'ordine amministrativo di demolizione, senza determinarne la nullità o invalidità.
art. 23 Cost.
È stato richiamato dall'appellante, ma il giudice ha escluso che l'obbligo di attivarsi per ottenere il dissequestro al fine di ottemperare all'ordine di demolizione violi il principio di legalità.
artt. 27 e 31 d.P.R. 380/2001
La repressione degli abusi edilizi mediante demolizione costituisce esercizio di un potere-dovere vincolato a fronte dell'accertamento dell'abuso.
art. 38 l. 47/1985
La sospensione collegata alla domanda di condono non impedisce la repressione di opere ulteriori o difformi rispetto a quelle oggetto dell'istanza.
art. 44 l. 47/1985
La sospensione dei procedimenti sanzionatori non opera in presenza di opere nuove o difformi realizzate durante la pendenza della domanda di condono.
art. 32, comma 25, d.l. 269/2003, convertito dalla l. 326/2003
La disciplina del condono richiamata dall'appellante non legittima il completamento o l'ampliamento del manufatto abusivo oltre le opere dichiarate nell'istanza.
art. 7 l. 241/1990
La mancata comunicazione di avvio non incide sulla legittimità dell'ordine di demolizione, trattandosi di provvedimento vincolato.
art. 10-bis l. 241/1990
Le garanzie partecipative non sono decisive quando il contenuto del provvedimento non avrebbe potuto essere diverso per effetto della natura vincolata della repressione edilizia.
art. 21-octies l. 241/1990
I vizi partecipativi non comportano l'annullabilità del provvedimento vincolato quando è dimostrato che il contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso.
art. 87, comma 4-bis, c.p.a.
Richiamato per la trattazione dell'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato.
Massime di principio
- L'ordine amministrativo di demolizione avente a oggetto un immobile sottoposto a sequestro penale non è nullo: è valido, ma temporaneamente ineseguibile finché il sequestro conserva efficacia; cessato il sequestro, l'efficacia dell'ordine si riespande.
- Il sequestro penale di un manufatto abusivo non costituisce, di per sé, un factum principis idoneo a escludere la responsabilità per l'inottemperanza all'ordine di demolizione, poiché il destinatario può attivarsi per ottenere il dissequestro e procedere all'esecuzione dell'ordine.
- La presentazione di un'istanza di condono edilizio non legittima la prosecuzione, il completamento o l'ampliamento delle opere oggetto della domanda; le opere ulteriori o difformi restano abusive e possono essere immediatamente sanzionate con l'ordine di demolizione, anche prima della definizione dell'istanza di condono.
- L'ordine di demolizione è un provvedimento vincolato conseguente all'accertamento dell'abuso edilizio; non richiede una specifica motivazione sull'interesse pubblico concreto e attuale, né una comparazione tra tale interesse e gli interessi privati, e il decorso del tempo non genera un affidamento tutelabile alla conservazione dell'abuso.
- Nel giudizio amministrativo d'appello non possono essere introdotte per la prima volta nuove doglianze, richieste istruttorie o questioni che amplino il thema decidendum, in applicazione del divieto di jus novorum.
- La verificazione e la consulenza tecnica sono strumenti istruttori rimessi alla discrezionalità del giudice e non possono essere utilizzati per colmare le lacune probatorie delle parti; la loro attivazione presuppone almeno l'allegazione di un principio di prova.
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