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Sentenza

Sentenza n. 782/2026 - Napoli, Sezione 1

per l’annullamento Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: a) del “Regolamento per la circolazione delle autovetture adibite al trasporto di cortesia dei clienti delle strutture turistiche” approvato con deliberazione di Consiglio Comunale della Città di Capri n. 19 del 14.2.2025, pubblicata all’Albo del Comune di Capri il 4.3.2025; b) della predetta delibera di Consiglio Comunale della Città di Capri n. 19 del 14.2.2025, pubblicata all’Albo del Comune di Capri il 4.3.2025; c) di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguenziale. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati dal comune di Anacapri il 28/3/2025: a) del “Regolamento per la circolazione delle autovetture adibite al trasporto di cortesia dei clienti delle strutture turistiche” approvato con deliberazione di Consiglio Comunale della Città di Capri n. 19 del 14.2.2025, pubblicata all’Albo del Comune di Capri il 4.3.2025; b) della predetta delibera di Consiglio Comunale della Città di Capri n. 19 del 14.2.2025, pubblicata all’Albo del Comune di Capri il 4.3.2025; c) di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguenziale. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati dal Comune di Anacapri il 18/4/2025: a) del “Regolamento per la circolazione delle autovetture adibite al trasporto di cortesia dei clienti delle strutture turistiche” approvato con deliberazione di Consiglio Comunale della Città di Capri n. 42 dell’11.4.2025; b) della predetta delibera di Consiglio Comunale della Città di Capri n. 42 dell’11.4.2025; c) di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguenziale.

Giustizia amministrativa202501529

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Regolamento del Comune di Capri sulla circolazione delle autovetture adibite al trasporto di cortesia dei clienti delle strutture turistiche, nella versione approvata con deliberazione consiliare dell'11 aprile 2025

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (comune)

La controversia

Il Comune di Anacapri ha impugnato il regolamento adottato dal Comune di Capri, dapprima nella versione approvata con deliberazione del 14 febbraio 2025 e poi, con il secondo atto per motivi aggiunti, nella versione approvata l'11 aprile 2025. La disciplina prevedeva, tra l'altro, una targa con funzione autorizzatoria e limiti dimensionali per le vetture destinate al trasporto di cortesia dei clienti delle strutture ricettive. Il ricorrente ha dedotto: incompetenza del Comune di Capri, poiché il regolamento estendeva i propri effetti all'intera isola di Capri, comprese strade del Comune di Anacapri e strade di proprietà della Città Metropolitana di Napoli; carenza di potere, per invasione della competenza legislativa statale in materia di ordinamento civile e limitazione della libertà economica; incompetenza per l'introduzione di una categoria di veicoli e di una disciplina non previste dalla legge o dal Codice della strada; incompetenza ed eccesso di potere per l'illogicità della disciplina transitoria e dei limiti dimensionali; violazione dell'art. 16 del regolamento comunale sul funzionamento del Consiglio, con conseguente nullità della proposta e dell'atto ai sensi dell'art. 21-septies l. 241/1990; difetto di istruttoria per l'assenza di indagini sull'effettiva presenza delle vetture e sulla loro incidenza sul traffico. La Città Metropolitana di Napoli ha sostenuto l'illegittimità del regolamento.

La decisione

Il TAR ha dichiarato improcedibili il ricorso introduttivo e il primo atto per motivi aggiunti, poiché la versione del regolamento approvata l'11 aprile 2025 aveva sostituito la precedente, prevedendo prescrizioni quasi integralmente coincidenti e abrogando espressamente le disposizioni incompatibili precedenti; non residuava quindi un interesse attuale alla caducazione della prima versione. Ha invece accolto il secondo atto per motivi aggiunti e annullato il regolamento dell'11 aprile 2025. Il motivo ritenuto fondato è quello relativo all'incompetenza del Comune di Capri. Il regolamento, per il suo tenore letterale, disciplinava il trasporto di cortesia sul territorio dell'intera isola, imponendo restrizioni anche alle vetture delle strutture ricettive di Anacapri e incidendo sulla circolazione in tratti di strade metropolitane. Ai sensi del Codice della strada, i provvedimenti di regolazione della circolazione sono adottati dagli enti proprietari; sui tratti di strade non comunali attraversanti centri abitati il Comune può fissare limiti o divieti soltanto previo parere dell'ente proprietario, mentre per le arterie non comunali esterne ai centri abitati non può imporre limitazioni. Nel caso concreto mancava il necessario parere della Città Metropolitana. Il TAR ha escluso che l'ambito applicativo potesse essere ridotto interpretativamente alle sole strade di competenza del Comune di Capri, perché il testo regolamentare richiamava espressamente l'intera isola e non conteneva una clausola limitativa. La premessa della deliberazione, secondo cui il regolamento avrebbe operato solo sulle strade di competenza comunale o autorizzate dagli enti proprietari, non era sufficiente, non essendo confluita né nella parte dispositiva della delibera né nel regolamento. Gli ulteriori motivi non sono stati esaminati, poiché il motivo di incompetenza era dirimente, secondo il criterio della ragione più liquida. Spese compensate.

Norme richiamate

  • art. 5, comma 3, d.lgs. 285/1992

    I provvedimenti per la regolamentazione della circolazione sono emessi dagli enti proprietari

    La regolazione della circolazione spetta all'ente proprietario della strada; il Comune non può disciplinare unilateralmente strade appartenenti ad altri enti.

  • art. 6, comma 4, lett. b), d.lgs. 285/1992

    La fissazione da parte del Comune di limiti e divieti sui tratti di strade non comunali che attraversano centri abitati richiede il previo parere dell'ente proprietario.

  • art. 7, comma 3, d.lgs. 285/1992

    Per le arterie non comunali che non attraversano centri abitati il Comune non può imporre limitazioni alla circolazione.

  • art. 21-septies l. 241/1990

    Invocato dal ricorrente per sostenere la nullità dell'atto, ma il giudice non ha esaminato il relativo motivo, avendo accolto il motivo di incompetenza.

  • art. 117, comma 2, lett. l), Cost.

    Invocato dal ricorrente per sostenere la carenza di potere statale esclusivo in materia di ordinamento civile; il profilo non è stato esaminato nel merito.

Massime di principio

  • La competenza a emanare provvedimenti di regolazione della circolazione stradale spetta all'ente proprietario della strada; un Comune non può estendere la propria disciplina regolatoria a strade appartenenti ad altro Comune o a un ente sovracomunale.
  • Il Comune può stabilire limiti e divieti sulle strade non comunali che attraversano centri abitati soltanto previo parere dell'ente proprietario; per le strade non comunali esterne ai centri abitati non può imporre unilateralmente limitazioni alla circolazione.
  • L'ambito applicativo di un regolamento deve essere ricavato dal suo testo normativo. Una premessa contenuta nella deliberazione di approvazione non può restringere l'operatività della disciplina se tale limitazione non è recepita nella parte dispositiva o nel regolamento stesso.
  • Quando una nuova versione di un regolamento sostituisce integralmente quella precedente e ne abroga le disposizioni incompatibili, l'impugnazione della versione precedente diviene improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, se non residua alcuno spazio applicativo dell'atto originario.

Come è indicizzato

MaterieCircolazione stradale e viabilitàRegolamenti e atti amministrativi generaliEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiTrasporti e circolazioneEnti locali e organizzazione amministrativaProcesso amministrativo
IstitutiIncompetenzaSopravvenuta carenza di interessePrincipio di legalità e tipicità

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