Cassazione Civile, Ordinanza n. 11057/2026 del 24/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (ente impositore)
La controversia
La controversia origina dall'impugnazione, da parte di una società che gestisce supermercati, di un avviso TARI 2018 relativo ai punti vendita siti nel Comune di Genova. La CTP aveva accolto il ricorso della contribuente e la CTR, riuniti gli appelli del Comune, aveva confermato la decisione di primo grado. Il Comune ha quindi proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha denunciato violazione e falsa applicazione dell'art. 1, comma 649, L. 147/2013 e dell'art. 17 del regolamento TARI locale, sostenendo che i grandi magazzini non sarebbero esonerati dal tributo per aree di vendita e magazzini solo perché i rifiuti speciali vengono ritirati da ditte private, trattandosi comunque di aree in cui permane la presenza di persone e si producono anche rifiuti assimilabili agli urbani; con il secondo motivo ha dedotto, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., la violazione degli artt. 111 Cost. e 132 c.p.c. per omessa o solo apparente motivazione della sentenza regionale, lamentando che la CTR si era limitata a richiami generici alla disapplicazione di eventuali disposizioni regolamentari contrastanti senza esaminare le specifiche censure proposte in appello.
La decisione
La Corte ha accolto il secondo motivo di ricorso, qualificandolo come censura ex art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c. per motivazione solo apparente, e ha ritenuto assorbito il primo motivo, relativo all'interpretazione della disciplina TARI. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Liguria, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità. È stata inoltre rigettata l'istanza di rinvio per riunione con altri giudizi ritenuta non giustificata da ragioni di economia processuale, trattandosi di cause in fasi diverse.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
È richiamato come norma sulla deducibilità in cassazione della violazione o falsa applicazione di legge; nel caso concreto il secondo motivo, pur formalmente rubricato diversamente, viene riqualificato dalla Corte come vizio processuale per motivazione apparente.
art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.
La Corte ritiene che la denuncia di motivazione inesistente o solo apparente integri un error in procedendo riconducibile a questa ipotesi di ricorso per cassazione.
art. 111 Cost.
È evocato come parametro del dovere di motivazione dei provvedimenti giurisdizionali; la motivazione meramente apparente è ritenuta incompatibile con tale precetto.
art. 132 c.p.c.
È richiamato quale norma che impone la motivazione della sentenza; la sua violazione ricorre quando la motivazione sia solo apparente e non consenta di comprendere la ratio decidendi.
art. 1, comma 649, L. 147/2013
È la disposizione sostanziale invocata dal Comune nel primo motivo per sostenere l'assoggettamento a TARI dei locali commerciali e dei relativi magazzini, salvo specifiche esclusioni per i rifiuti speciali avviati a recupero o smaltimento tramite soggetti autorizzati.
art. 17 del locale regolamento TARI
È richiamato insieme alla norma statale per contestare la decisione di merito sulla tassazione delle aree dei supermercati.
art. 112 c.p.c.
È menzionato nel richiamo alla giurisprudenza delle Sezioni Unite sul vizio di omessa pronuncia o motivazione mancante, quale possibile parametro della nullità della decisione.
Massime di principio
- Quando la sentenza di merito si limita a enunciazioni generiche o assertive senza confrontarsi con le specifiche censure dedotte, la motivazione è solo apparente e la decisione è nulla ai sensi dell'art. 132 c.p.c. e dell'art. 111 Cost.
- In cassazione l'erronea qualificazione formale del motivo non ne comporta l'inammissibilità se dal contenuto sostanziale emerge con chiarezza il vizio denunciato; il motivo può essere riqualificato dalla Corte secondo l'effettiva doglianza dedotta.
- La denuncia di motivazione inesistente, apparente o meramente laconica integra un vizio processuale ex art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c., anche se il ricorrente richiama formalmente la violazione di legge.
- L'accoglimento di un motivo processuale che colpisca la struttura motivazionale della sentenza assorbe i motivi di merito che presuppongono la validità della decisione impugnata.
- Nel processo di legittimità la riunione di giudizi connessi non va disposta quando non presenti reali ragioni di economia processuale e le cause si trovino in fasi diverse.
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