Cassazione Civile, Ordinanza n. 11278/2025 del 29/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (creditore)
La controversia
Nel corso di una esecuzione immobiliare il debitore esecutato ha proposto opposizione agli atti esecutivi contro il provvedimento di aggiudicazione emesso dal professionista delegato in favore dell’offerente. Il tribunale ha dichiarato l’inammissibilità dell’opposizione ritenendo non opponibili ex art. 617 c.p.c. gli atti del professionista delegato. Il debitore ha allora proposto appello, ma la corte territoriale ha rilevato la mancata evocazione di uno dei creditori e ha assegnato un termine per integrare il contraddittorio; non essendo stata eseguita l’integrazione, ha dichiarato l’estinzione del giudizio ex art. 307 c.p.c. In cassazione il ricorrente ha denunciato violazione di norme processuali, lamentando l’illegittimità della sentenza d’appello per la ritenuta mancata notifica tempestiva dell’appello a un litisconsorte necessario e per il mancato deposito di note di udienza nella trattazione scritta.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto, in via preliminare e assorbente, che il ricorso fosse del tutto carente nell’esposizione dei fatti sostanziali e processuali richiesta dall’art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c., poiché non descriveva il contesto dell’esecuzione, la posizione delle parti, le difese svolte e le ragioni del contendere. Tale lacuna impediva alla Corte di comprendere pienamente la censura e di compiere i controlli officiosi necessari. La Corte ha inoltre preso atto, in modo conforme alla proposta accelerata solo in parte, che il giudizio di appello aveva comunque condotto al passaggio in giudicato della sentenza di primo grado. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese in favore dei controricorrenti e ha dato atto dell’obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 617 c.p.c.
L’opposizione agli atti esecutivi era stata qualificata come tale; la sentenza ricorda che il giudice di primo grado aveva ritenuto non opponibili ex art. 617 c.p.c. gli atti del professionista delegato.
art. 307 c.p.c.
La corte d’appello ha dichiarato l’estinzione del giudizio di secondo grado per mancata integrazione del contraddittorio nel termine assegnato.
art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c.
Il ricorso per cassazione è inammissibile se non espone in modo sufficiente i fatti sostanziali e processuali, impedendo la comprensione della censura e i controlli officiosi della Corte.
art. 380-bis c.p.c.
Il ricorrente aveva chiesto la definizione del giudizio ai sensi della norma; la Corte precisa che la mancata conformità della decisione alla proposta accelerata preclude l’adozione dei provvedimenti previsti dall’ultimo comma.
art. 382, comma 3, c.p.c.
Richiamato nella proposta di definizione accelerata come possibile base per rilevare d’ufficio l’inammissibilità dell’appello.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
La Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in ragione dell’esito del ricorso.
art. 702-ter, comma 5, c.p.c.
È richiamato dal ricorrente nel motivo di ricorso, ma la Corte non ne esamina il merito perché assorbe la decisione nell’inammissibilità per difetto di esposizione dei fatti.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione deve contenere una esposizione chiara e completa dei fatti sostanziali e processuali rilevanti; la sua omissione integra inammissibilità ai sensi dell’art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c., quando impedisce alla Corte di comprendere la censura e di esercitare i controlli officiosi.
- Non è sufficiente dedurre una violazione processuale in modo astratto: il ricorso deve ricostruire il contesto della controversia, le posizioni delle parti e le domande formulate nei precedenti gradi, soprattutto quando la censura si inserisce in una sequenza processuale complessa come l’esecuzione forzata e l’opposizione agli atti esecutivi.
- Quando la corte d’appello dichiara l’estinzione del giudizio per mancata integrazione del contraddittorio, l’effetto sostanziale può comunque condurre al consolidamento della decisione di primo grado; tuttavia, ciò non esime il ricorrente dall’onere di redigere un ricorso cassatorio autosufficiente e processualmente completo.
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