Cassazione Penale, Ordinanza n. 08953/2026 del 09/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli che lo aveva ritenuto autore di una rapina aggravata. L'unico motivo deduceva violazione di legge in relazione agli artt. 189, 213 e 214 c.p.p., sostenendo che la decisione di merito fosse errata nell'attribuirgli il fatto, perché fondata su un riconoscimento di persona ritenuto inattendibile e comunque privo di reale valenza probatoria, anche in ragione delle modalità con cui era stato effettuato dalla persona offesa. La censura mirava quindi, in sostanza, a contestare la valutazione delle prove e l'attendibilità dell'identificazione compiuta dai giudici di merito.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la doglianza, pur formalmente prospettata come violazione di legge, censurasse in realtà la valutazione di merito sull'identificazione dell'imputato e sull'attendibilità degli elementi probatori, attività preclusa al giudice di legittimità quando la motivazione della sentenza impugnata sia congrua e non illogica. La Corte ha inoltre ribadito che l'individuazione personale o fotografica compiuta nelle indagini è una manifestazione dichiarativa e la sua forza probatoria deriva dal valore della dichiarazione confermativa, valutabile liberamente dal giudice, non dalle forme dell'art. 213 c.p.p. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Richiamato dal ricorrente a sostegno della dedotta violazione di legge, ma la Corte ha rilevato che la censura mirava in realtà a contestare il merito della valutazione probatoria.
La Corte ha affermato che le formalità previste per la ricognizione personale non determinano di per sé la forza probatoria dell'individuazione; questa dipende dal valore della dichiarazione confermativa, apprezzabile liberamente dal giudice.
Richiamato dal ricorrente nel motivo di ricorso, senza che la Corte ravvisasse una effettiva violazione di legge rilevante in sede di legittimità.
In base alla declaratoria di inammissibilità, il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentito trasformare una censura di violazione di legge in una contestazione della ricostruzione dei fatti e della valutazione dell'attendibilità delle prove compiuta dal giudice di merito, se la motivazione impugnata è congrua e non illogica.
- L'individuazione personale o fotografica eseguita nel corso delle indagini preliminari costituisce una manifestazione dichiarativa di una percezione visiva e la sua efficacia probatoria discende dal contenuto confermativo dell'atto, non dal rispetto delle formalità proprie della ricognizione ex art. 213 c.p.p.
- La ricognizione o individuazione della persona può essere valorizzata dal giudice secondo il libero convincimento, anche se avvenuta con modalità contestate dalla difesa, purché il giudice di merito dia conto in modo non illogico della sua attendibilità complessiva.
- Il ricorso per cassazione dichiarato inammissibile comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.
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