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Sentenza

Sentenza del 29/04/2015 n. 8632 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La Banca contestava il diniego del rimborso IRAP versata per il 2003 con aliquota del 5,25%. In primo luogo sosteneva che l'appello incidentale dell'Ufficio fosse tardivo, poiché depositato oltre sessanta giorni dalla notifica dell'appello principale. In secondo luogo contestava la legittimità dell'aliquota regionale del 5,25%, sostenendo che, per banche e altri soggetti finanziari, l'aliquota applicabile non potesse eccedere quella effettivamente vigente nel 2002, pari al 4,75%, a causa della sospensione statale degli aumenti regionali non meramente confermativi.

La decisione

La Corte ha rigettato il primo motivo, stabilendo che l'appello incidentale spedito per posta è tempestivo se la spedizione avviene entro il termine di legge, indipendentemente dalla data di ricezione o di deposito. Ha invece accolto il secondo motivo nei limiti indicati in motivazione: l'aumento regionale al 5,25% non era integralmente applicabile, mentre doveva ritenersi applicabile al massimo l'aliquota del 4,75% vigente nel 2002. La sentenza della Commissione tributaria regionale è stata cassata e la causa rinviata ad altra sezione della medesima Commissione, anche per la liquidazione delle spese.

Norme richiamate

  • D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 20, 22, 23, 53 e 54

    Ai fini del rispetto del termine d'impugnazione si fa riferimento al momento della spedizione dell'atto.

    Nel processo tributario, la costituzione dell'appellato e la proposizione dell'appello incidentale possono avvenire anche mediante spedizione postale. La tempestività si valuta considerando la data di spedizione, non quella di ricezione o di deposito.

  • D.Lgs. n. 446 del 1997, artt. 16 e 45, comma 2

    Per i soggetti di cui agli artt. 6 e 7 ... per il periodo d'imposta successivo ... l'aliquota è stabilita ... nella misura del 4,75 per cento.

    Per banche, società finanziarie e imprese di assicurazione, l'aliquota transitoria effettivamente vigente nel 2002 era il 4,75%. La facoltà regionale di variazione non poteva incidere sulle aliquote speciali transitorie oltre tale limite.

  • Legge n. 289 del 2002, art. 3, comma 1, lettera a)

    Gli aumenti ... della maggiorazione dell'aliquota dell'Irap ... deliberati successivamente al 29 settembre 2002 e che non siano confermativi delle aliquote in vigore per l'anno 2002, sono sospesi.

    Gli aumenti regionali IRAP successivi alla data indicata erano sospesi nella parte eccedente l'aliquota concretamente vigente nel 2002.

  • Legge n. 350 del 2003, art. 2, commi 21 e 22

    Fino al 31 dicembre 2004 restano sospesi gli effetti degli aumenti ...

    La sospensione degli aumenti regionali è stata prorogata. Il comma 22, relativo alle disposizioni regionali adottate in violazione delle competenze, non costituiva una sanatoria delle maggiorazioni IRAP regionali oggetto della controversia.

  • Legge n. 311 del 2004, art. 1, commi 61 e 175

    La disciplina conferma che la sanatoria prevista per alcune disposizioni regionali non riguardava retroattivamente le maggiorazioni delle aliquote IRAP; l'eventuale efficacia sanante operava, secondo la giurisprudenza richiamata, solo dal 1° gennaio 2005.

  • Legge regionale Veneto n. 34 del 2002, art. 2

    Per l'anno 2003 è aumentata di un punto percentuale l'aliquota.

    La disposizione regionale, pur formalmente adottata nell'ambito del potere regionale, produceva un'aliquota del 5,25% e risultava applicabile solo fino al limite dell'aliquota vigente nel 2002, pari al 4,75%, per effetto della sospensione statale.

  • Corte costituzionale, sentenza n. 177 del 2014

    La facoltà regionale di variare l'IRAP riguarda l'aliquota ordinaria del 4,25% e non si estende alle aliquote speciali transitorie previste per banche, società finanziarie e imprese assicurative.

Massime di principio

  • Quando una norma processuale consente la spedizione postale dell'atto, la verifica della tempestività dell'impugnazione va normalmente effettuata sulla data di spedizione, purché la modalità sia documentata e l'atto sia indirizzato correttamente.
  • In presenza di una sospensione statale degli aumenti regionali, l'aumento non è automaticamente nullo in ogni sua parte: occorre verificare l'aliquota concretamente vigente nell'anno di riferimento e applicare, di regola, l'eventuale maggiorazione solo fino a quel limite.
  • Per tributi regionali disciplinati in elementi essenziali dalla legge statale, i poteri regionali devono essere interpretati restrittivamente e non possono modificare aliquote speciali o transitorie se la legge statale non lo consente.
  • La qualificazione dell'aumento come semplice conferma dell'aliquota precedente dipende dalla percentuale effettivamente vigente nell'anno precedente, non soltanto dal testo formale della legge regionale.
  • Quando la Corte di cassazione accoglie il ricorso e rinvia la causa, non attribuisce necessariamente in via definitiva il rimborso: stabilisce il principio giuridico vincolante e demanda al giudice di rinvio l'applicazione concreta e la regolazione delle spese.

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