Cassazione Penale, Sentenza n. 25071/2023 del 09/06/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente ha proposto sei motivi: 1) nullità, contraddittorietà e illogicità della motivazione riguardo alla sua qualificazione come amministratore di fatto; 2) vizi analoghi sulla prova dei reati contestati (bancarotta documentale e patrimoniale), con rilievo che le scritture sarebbero state trasferite in Romania e che la responsabilità patrimoniale sarebbe infondata; 3) mancata prova del nesso causale tra le condotte ascritte e il fallimento; 4) assenza del dolo, essendosi trattato solo di volontà di ridurre i costi in fase di crisi; 5) mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, in particolare per la condotta collaborativa durante la procedura fallimentare; 6) insussistenza dell'aggravante del danno di rilevante gravità e mancanza di motivazione sugli aumenti di pena per le circostanze aggravanti.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha richiamato che i motivi replicano pedissequamente le deduzioni d'appello senza confrontarsi con la motivazione della Corte territoriale, che aveva correttamente valutato le dichiarazioni del ricorrente e le testimonianze rilevanti sulla sua posizione di "dominus"/amministratore di fatto. Sulla bancarotta documentale la Corte territoriale ha ritenuto che il ricorrente avrebbe potuto consegnare copie al curatore; sulla bancarotta patrimoniale ha valorizzato gli accertamenti del curatore e del consulente che hanno individuato operazioni distrattive il cui controvalore non è stato versato alla società fallita. La Corte ha inoltre ribadito principi di legittimità: non è necessario il nesso causale tra distrazioni e fallimento per la bancarotta patrimoniale e il dolo richiesto è il dolo generico (non è necessaria la consapevolezza dello stato di insolvenza). Ha ritenuto sussistente l'aggravante del danno di rilevante gravità (passivo > 1,1 milioni; singola distrazione > 550.000 euro) e ha considerato non illogici gli aumenti di pena applicati dalla Corte d'appello. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 219 legge fallimentare
Aggravante per l'autore dei reati fallimentari quando il danno arrecato è di rilevante gravità; va valutata sulla base dei beni sottratti all'esecuzione concorsuale piuttosto che sul solo ammontare del passivo
art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.
Consente la censura in Cassazione per vizi della motivazione; la Corte sottolinea che chi invoca questo vizio deve indicare con precisione se la motivazione manca, è contraddittoria o illogica e in quali parti
art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.
Limiti di specificazione dei motivi di ricorso in cassazione (richiama i limiti procedurali sull'enunciazione dei motivi)
art. 616 cod. proc. pen.
Prevede la condanna alle spese e le sanzioni pecuniarie in caso di inammissibilità del ricorso; qui applicata per condannare il ricorrente al pagamento delle spese e di euro 3.000 alla cassa delle ammende
Sez. U, n. 22474 del 31/03/2016 (Passarelli)
Giurisprudenza di legittimità richiamata per affermare che per la bancarotta fraudolenta patrimoniale non è necessario dimostrare un nesso causale tra le distrazioni e il fallimento; è sufficiente il depauperamento dell'impresa destinando risorse a impieghi estranei
Giurisprudenza sulla natura del dolo nella bancarotta per distrazione
L'elemento soggettivo è il dolo generico: è sufficiente la consapevole volontà di destinare il patrimonio sociale a fini diversi da quelli di garanzia delle obbligazioni sociali; non è necessaria la consapevolezza dello stato di insolvenza né lo scopo di ledere i creditori
Massime di principio
- In Cassazione un ricorso che riproponga pedissequamente i motivi già formulati in appello e motivatamente respinti è inammissibile: è necessario confrontare punto per punto la motivazione della corte territoriale e indicare esattamente dove essa manchi, sia contraddittoria o illogica
- Quando si deduce il vizio di motivazione ai sensi dell'art. 606 c.p.p., il ricorrente deve specificare chiaramente quale profilo (mancanza, contraddittorietà o illogicità) si contesta per ciascun passaggio motivazionale; la formulazione generica o cumulativa porta all'inammissibilità
- Sulle questioni di fatto (valutazione delle prove, riscontro delle testimonianze, valutazioni tecniche del curatore o del consulente) la Corte di Cassazione interviene solo se la motivazione è manifestamente carente o illogica; non è ammessa una semplice rivalutazione ex novo delle prove
- Per la bancarotta fraudolenta patrimoniale non è necessario dimostrare che le condotte distrattive abbiano causato direttamente il fallimento: è sufficiente che abbiano determinato un depauperamento del patrimonio aziendale destinandolo a usi estranei
- Il dolo nella bancarotta per distrazione è dolo generico: conta la volontà consapevole di sottrarre beni all'azienda per finalità estranee, non la consapevolezza dell'insolvenza o l'intenzione specifica di danneggiare i creditori
- L'aggravante del danno di rilevante gravità si valuta in relazione al valore complessivo dei beni sottratti all'esecuzione concorsuale e non semplicemente in relazione all'ammontare del passivo; anche distrazioni che costituiscano frazione del passivo possono integrare l'aggravante se il danno è, in sé, di rilievo
- In sede di impugnazione in Cassazione evitare richieste tipiche del merito (petitum di assoluzione o riqualificazioni fattuali) e concentrarsi su critiche di legittimità e su eventuali vizi di motivazione formale o di diritto
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