Sentenza n. 576/2026 - Catanzaro, Sezione 1
per l'annullamento a) decreto dirigenziale “Registro dei decreti dei Dirigenti della Regione Calabria” N°14118 del 21/12/2020 e relativi elenchi allegati, con la quale la domanda di finanziamento proposta dal Comune di Laino Borgo è stata giudicata “ammessa ma non agevolabile per carenza di risorse” e collocata al centoventinovesimo posto della graduatoria definitiva con un punteggio pari a 34,00 e dell'atto istruttorio oggetto di detto giudizio, pubblicata sul BURC n.128 del 31.12.2020; b) decreto dirigenziale “Registro dei decreti dei Dirigenti della Regione Calabria” N°226 del 16/01/2020, e dei relativi elenchi allegati, con cui è stata resa nota la graduatoria provvisoria; c) verbale n. 4 del 21.03.2019 e del verbale n.5 del 25.03.2019 della Commissione di valutazione proposte progettuali; d) di tutti i verbali della Commissione di valutazione, in cui sono stati espressi i punteggi dei Comuni controinteressati; e) nonché di tutti gli atti presupposti, preparatori, connessi e consequenziali.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: graduatoria definitiva regionale di un programma di finanziamento per la valorizzazione dei borghi, nella parte in cui il Comune è stato ammesso ma dichiarato non agevolabile per carenza di risorse e collocato al centoventinovesimo posto
Esito
Favorevole al resistente (regione)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il Comune ha impugnato il decreto regionale di approvazione della graduatoria definitiva, la graduatoria provvisoria, i verbali della commissione di valutazione e gli atti connessi, deducendo la violazione degli artt. 3, 11 e 12 della l. 241/1990, dell'art. 26 del d.lgs. 33/2013 e l'eccesso di potere. In particolare, ha sostenuto: che i criteri di valutazione fossero stati determinati dal dirigente che aveva predisposto l'avviso, anziché dall'organo politico e mediante regolamento; che la Regione non avesse riesaminato adeguatamente le osservazioni presentate dopo la graduatoria provvisoria; che fosse stato violato un verbale d'intesa con cui sarebbe stato riconosciuto un finanziamento di 350.000 euro; che i punteggi numerici attribuiti al progetto fossero privi di motivazione e non avessero valorizzato adeguatamente gli elementi progettuali relativi all'albergo diffuso, all'accessibilità, all'occupazione, alla sostenibilità ambientale, alla mobilità, alla promozione turistica e all'innovazione gestionale; infine, che altri Comuni fossero stati valutati più favorevolmente. La Regione ha eccepito l'irricevibilità e l'inammissibilità del ricorso e ne ha chiesto il rigetto.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso nel merito, ritenendo di poter prescindere dalle eccezioni processuali della Regione. Il primo motivo è stato dichiarato inammissibile perché il Comune non aveva impugnato l'avviso pubblico, adottato con decreto n. 918/2018, che ai sensi dell'art. 12 della l. 241/1990 stabiliva criteri, parametri, modalità della procedura e punteggi; inoltre, non erano state dedotte deviazioni della commissione rispetto ai criteri della lex specialis. Il giudice ha anche ritenuto che la disciplina della procedura selettiva costituisse un atto gestionale, riconducibile all'amministrazione attiva e non all'organo politico. Il secondo motivo è stato respinto perché l'allegato 3 al decreto definitivo e i verbali richiamati contenevano motivazioni sufficienti sulle ragioni del mancato accoglimento dell'istanza di riesame, senza che il Comune avesse formulato censure specifiche e adeguatamente pregnanti. Il terzo motivo è stato respinto perché la graduatoria definitiva costituisce l'atto finale della procedura a evidenza pubblica e un verbale d'intesa non può vincolare preventivamente la commissione né interferire con la selezione, altrimenti comprimerebbe la discrezionalità valutativa, violerebbe la lex specialis e il principio di imparzialità. Il richiamo all'art. 11 della l. 241/1990 è stato ritenuto inconferente, mentre l'intesa non è stata qualificata come accordo tra pubbliche amministrazioni ex art. 15 della medesima legge, poiché il finanziamento poteva essere concesso soltanto all'esito della procedura selettiva. Anche l'ultima doglianza è stata respinta: il punteggio numerico è sufficiente motivazione quando criteri e sottocriteri siano chiari, analitici e articolati e delimitino il giudizio della commissione; nel caso concreto tale condizione ricorreva. Le contestazioni sui punteggi degli altri Comuni avrebbero comportato un'inammissibile sostituzione del giudice agli apprezzamenti tecnici della commissione, non essendo emerse ictu oculi irragionevolezza o illogicità. Le spese sono state compensate.
Norme richiamate
art. 3 l. 241/1990
La censura di difetto di motivazione è stata esaminata alla luce della disciplina della procedura e della sufficienza del punteggio numerico quando criteri e sottocriteri siano chiari e articolati.
art. 11 l. 241/1990
La disposizione sugli accordi tra amministrazione e privato non giustifica un verbale d'intesa che anticipi o vincoli l'esito di una procedura selettiva per l'erogazione di contributi.
art. 12 l. 241/1990
L'avviso pubblico deve predeterminare criteri, parametri e modalità di attribuzione dei contributi; nel caso concreto l'avviso conteneva criteri, indicatori e punteggi massimi.
art. 15 l. 241/1990
Un'intesa tra amministrazioni non può essere qualificata come accordo preordinato all'erogazione del finanziamento quando questo può essere riconosciuto solo all'esito di una procedura selettiva.
art. 26 d.lgs. 33/2013
La disposizione è stata richiamata tra i parametri di legittimità dedotti, ma il testo non espone una specifica interpretazione applicativa da parte del giudice.
Massime di principio
- Nelle procedure selettive per l'erogazione di contributi, l'avviso pubblico adottato ai sensi dell'art. 12 della l. 241/1990 deve predeterminare criteri, sottocriteri, indicatori e punteggi; le contestazioni sulla legittimità di tale disciplina devono essere rivolte tempestivamente contro l'avviso, non soltanto contro la graduatoria finale.
- La disciplina di una procedura selettiva per l'assegnazione di contributi costituisce, di regola, atto gestionale riconducibile all'amministrazione attiva, quando sia attuativa di indirizzi e strumenti di programmazione già approvati dagli organi politici.
- Il punteggio numerico attribuito dalla commissione costituisce motivazione sufficiente dei giudizi valutativi quando la lex specialis preveda un apparato di criteri e sottocriteri chiaro, analitico e articolato, idoneo a delimitare il giudizio entro un minimo e un massimo e a rendere comprensibile l'iter logico seguito.
- Un verbale d'intesa tra amministrazione e soggetto candidato non può vincolare preventivamente la commissione né sostituire l'esito della procedura selettiva prevista dalla legge e dalla lex specialis; il finanziamento può essere concesso soltanto all'esito della selezione e nel rispetto dell'imparzialità.
- Il giudice amministrativo non può sostituire le proprie valutazioni a quelle della commissione nelle valutazioni tecnico-discrezionali; le contestazioni sui punteggi sono scrutinabili solo nei limiti della manifesta irragionevolezza, illogicità o travisamento rilevabili dall'esterno.
- Le ragioni del mancato accoglimento delle osservazioni presentate dopo una graduatoria provvisoria risultano adeguatamente motivate quando emergano dall'atto definitivo e dai verbali richiamati, purché il ricorrente formuli censure specifiche e concretamente idonee a contestarle.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 30 mar 2026Sentenza n. 663/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 30 mar 2026Sentenza n. 664/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 30 mar 2026Sentenza n. 666/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 30 mar 2026Sentenza n. 667/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 30 mar 2026Sentenza n. 668/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 30 mar 2026Sentenza n. 669/2026 - Venezia, Sezione 4
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →