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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 17098/2022 del 02/05/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

La ricorrente impugnava la sentenza della Corte d'appello che confermava in gran parte la condanna per reati fallimentari e tributari. I motivi di ricorso erano tre: (1) censura relativa al capo A) bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale: si deduceva travisamento della prova, mancata valutazione dell'interrogatorio, inesistenza di occultamento delle scritture e assenza di dolo nella distrazione delle rimanenze e nella cessione degli automezzi; (2) censura relativa al capo C) dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture per operazioni inesistenti: si sosteneva la mancanza di prova delle fatture inesistenti e la contraddittorietà con l'assoluzione dal capo B) (causazione dolosa del fallimento), nonché il fatto che le fatture sarebbero state emesse dopo la cessazione della carica dell'imputata; (3) censura sul diniego delle circostanze attenuanti generiche e sul calcolo della pena, con riferimento agli artt. 219 L.F., 62-bis e 133 c.p. e 59 c.p.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso in tutte le sue parti ritenendo infondati o inammissibili i motivi proposti. In particolare: il primo motivo è stato esaminato e respinto perché i giudici di merito avevano adeguatamente valorizzato indici di fraudolenza (assenza di rimanenze, cessioni a prezzi irrisori a società di congiunti, mancata indicazione della destinazione dei proventi, incongruenze nelle scritture) e la giurisprudenza consente di desumere la distrazione dalla mancata rendicontazione; la bancarotta documentale è stata confermata per l'inidoneità della contabilità a ricostruire la gestione (libro cespiti mancante, anomalie nelle registrazioni); il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile perché le censure non hanno affrontato puntualmente la motivazione di merito e non hanno rimosso i passaggi probatori sulla fittizietà delle fatture e sui pagamenti tramite conti anomali; il terzo motivo circa le attenuanti è stato ritenuto manifestamente infondato, il giudice di merito ha motivato adeguatamente il diniego in relazione alla spregiudicatezza della condotta. Il rigetto è stato seguito dalla condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • decreto-legge 28/10/2020 n.137, art.23 comma 8 (convertito dalla legge 18/12/2020 n.176)

    Disciplina processuale straordinaria che ha permesso l'uso della requisitoria scritta e l'assenza di discussione orale; utilizzata per la procedura in Cassazione

  • decreto-legge 30/12/2021 n.228, art.16 (convertito dalla legge 25/02/2022 n.15)

    Proroga della disciplina processuale emergenziale richiamata in sede di procedimento

  • art. 216 legge fallimentare

    Richiamato dalla ricorrente; i giudici di merito sono stati ritenuti conformi alla disciplina fallimentare nel valutare gli elementi di distrazione e la posizione di garanzia dell'imprenditore

  • art. 87 legge fallimentare, terzo comma

    Interpretato come imposizione di un obbligo di verità al fallito circa la destinazione dei beni; il mancato chiarimento sulla destinazione dei cespiti giustifica una presunzione di distrazione

  • art. 43 codice penale

    Rilevanza del dolo nella commissione dei reati contestati; la Corte ha ritenuto dimostrata la consapevolezza e volontà con riguardo agli atti distrattivi valutando indici di fraudolenza

  • art. 533 codice di procedura penale

    Norma richiamata in tema di motivazione e impugnazioni; la Corte ha ritenuto che la motivazione di merito fosse congrua e idonea a respingere le doglianze

  • art. 2 del d.lgs. n.74 del 2000

    Norma che definisce il reato tributario di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture per operazioni inesistenti; la Corte d'appello ha ritenuto sussistenti gli elementi di prova per la condanna limitatamente all'ultimo anno

  • art. 219 primo comma legge fallimentare

    Richiamato in relazione alle circostanze attenuanti e all'assetto sanzionatorio fallimentare; la Corte ha valutato la rilevanza delle circostanze sulla base della condotta

  • art. 62-bis codice penale

    Norma sulle attenuanti generiche e loro valutazione in rapporto alle aggravanti; la Corte ha confermato il rifiuto dell'applicazione prevalente delle attenuanti

  • art. 133 codice penale

    Riferimento al calcolo della pena e al bilanciamento delle circostanze attenuanti e aggravanti; la motivazione di merito è stata giudicata adeguata

  • art. 59 codice penale

    Principi relativi alle attenuanti generiche; la Corte ha ritenuto che l'incensuratezza isolata non giustifichi l'applicazione delle attenuanti

Massime di principio

  • La mancata rinvenienza, al momento della dichiarazione di fallimento, di beni o valori societari di cui era in precedenza evidente la disponibilità legittima costituisce indice grave di distrazione dolosa, salvo che l'imprenditore dia prova della destinazione dei beni o del ricavato
  • Le cessioni di beni a società di congiunti o a prezzi significativamente inferiori al mercato, specialmente in stato di insolvenza, rappresentano indici di fraudolenza rilevanti per la configurazione della bancarotta patrimoniale
  • In tema di bancarotta documentale può essere oggetto di reato qualsiasi documento contabile idoneo a rappresentare la gestione aziendale: la mancanza o l'inidoneità delle scritture, anche non obbligatorie, può ostacolare la ricostruzione e integrare responsabilità
  • La mera assoluzione da un capo di imputazione (es. causazione dolosa del fallimento) non esclude automaticamente la responsabilità per altri reati (es. uso di fatture inesistenti): occorre valutare autonomamente gli elementi che compongono ciascun reato
  • Il giudizio di legittimità in Cassazione è limitato nel sindacare le valutazioni di merito: le censure generiche o non puntuali sul travisamento della prova sono frequentemente dichiarate inammissibili o infondate
  • In presenza di pagamenti effettuati con modalità non tracciabili o non giustificate, la mancata indicazione della destinazione dei proventi costituisce elemento grave a carico dell'amministratore fallito
  • Sul piano sanzionatorio l'incensuratezza dell'imputato, da sola, non impone l'applicazione delle attenuanti generiche; il giudice di merito può rifiutarle se ritiene prevalente la gravità o la spregiudicatezza della condotta
  • Chi impugna una motivazione di merito deve devolvere al giudice di legittimità censure precise e confrontarsi puntualmente con gli snodi argomentativi decisivi indicati nella sentenza impugnata

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