Ordinanza n. 88/2026 - Bologna, Sezione 2
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, A) dell'ordinanza del Sindaco del Comune di Sassuolo n. 42 del 16/02/2026 recante ad oggetto “ORDINANZA DI RIMOZIONE DI DEHOR COLLOCATO IN VIA ROCCA, ANGOLO PIAZZA MARTIRI PARTIGIANI A SASSUOLO, IN ESECUZIONE DELLA SENTENZA N. 8684 DEL 07/11/2025 DEL CONSIGLIO DI STATO, ASSUNTA AGLI ATTI IN DATA 08/01/2026, PROT. 670”; B) del provvedimento di diniego recante ad oggetto “PROVVEDIMENTO CONCLUSIVO NEGATIVO DEL PROCEDIMENTO NR. 4254/2025/SUAP” in data 3.02.2026 come adottato dal SUAP della Unione dei Comuni del Distretto Ceramico e notificato a mezzo PEC prot. n. 3443 in data 3.02.2026 (PEC recante a sua volta ad oggetto “Comunicazione diniego di cui a Domanda di autorizzazione relativa a occupazione di suolo pubblico con Dehors dal 01-01-2026 al 31-12-2028, da effettuarsi in SASSUOLO, VIA ROCCA nr.., richiedente BONINI MARIA LETIZIA ditta PIN – UP CAFE’ DI BONINI MARIA LETIZIA E C. S.A.S. – intermediario BERGONZINI SOFIA”), mediante il quale si è concluso negativamente il procedimento unico azionato dalla ricorrente mediante Domanda di autorizzazione all’occupazione di suolo pubblico con Dehors per il triennio 2026/2028, anche quale atto presupposto dell’Ordinanza sindacale impugnata; C) del provvedimento/parere reso da Sassuolo Gestioni Patrimoniali S.r.l. (SGP S.r.l.) prot. n. 895/2026 in data 3.02.2026 e notificato a mezzo PEC in pari data, in una al provvedimento di Diniego impugnato sub B), mediante il quale la medesima Società concessionaria del patrimonio demaniale del Comune di Sassuolo ha negato la concessione in uso dell’area richiesta dalla ricorrente ai fini dell’occupazione di suolo pubblico con Dehors per il triennio 2026/2028; D) per quanto occorrer possa e nei limiti di cui in ricorso, quali atti presupposti a quelli impugnati in via principale sub A), B) e C): D-1) della comunicazione ex art. 10 bis legge n. 241/1990 prot. n. 93/2026 in data 12.01.2026 notificata a mezzo PEC prot. n. 974/2026 in data 14.01.2026 dal SUAP della Unione dei Comuni del Distretto Ceramico, recante ad oggetto “Comunicazione dei motivi ostativi - Pre-diniego”, mediante il quale, la medesima autorità, sospendendo i termini del procedimento unico azionato dalla ricorrente, aveva provveduto a comunicare i motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza di autorizzazione all’occupazione di suolo pubblico con Dehors per il triennio 2026/2028, concedendo all’interessata i termini di legge per la presentazione di osservazioni; D-2) del parere reso da Sassuolo Gestioni Patrimoniali S.r.l. (SGP S.r.l.) di protocollo sconosciuto, in data 7.01.2026 e notificato dal SUAP a mezzo PEC prot. n. 974/2026 in data 14.01.2026, in una alla comunicazione ex art. 10 bis legge n. 241/1990 impugnata sub D-1), mediante il quale la medesima Società concessionaria del patrimonio demaniale del Comune di Sassuolo aveva espresso “parere negativo” alla concessione in uso dell’area richiesta dalla ricorrente ai fini dell’occupazione di suolo pubblico con Dehors per il triennio 2026/2028; E) Quale atto presupposto, per quanto occorrer possa e nei limiti di cui in ricorso, dell’art. 2, paragrafo 1 del “Regolamento per l'occupazione di suolo pubblico per spazi di ristoro e somministrazione all'aperto (Regolamento Dehors) Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 72 del 18/12/2017” c.d. “Regolamento Dehors”, con particolare ma non unico riferimento all’ultimo capoverso, che recita “Al fine di tutelare la visuale prospettica del Palazzo Ducale è esclusa l’installazione di qualsiasi tipologia di Dehors in Via Rocca e Piazzale della Rosa”; F) di ogni altro atto e/ provvedimento, anche endoprocedimentale, comunque preordinato, correlato, connesso o consequenziale a quello impugnato in via principale, ivi compresi pareri, proposte e valutazioni medio tempore espresse e/o adottate in corso di procedimento dall’Amministrazione resistente e/o da Enti, Pubbliche Autorità ed Amministrazioni a qualsiasi titolo intervenuti/e e/o coinvolti/e nel medesimo iter, E PER LA DECLARATORIA dell’illegittimità del modus operandi adottato dall’Amministrazione resistente nel caso di specie, CON OGNI CONSEQUENZIALE STATUIZIONE ANCHE AI FINI DELL’INVOCATA ISTANZA CAUTELARE DI SOSPENSIONE in ordine all’accertamento dell’illegittimità: - del procedimento; - del provvedimento di DINIEGO recante ad oggetto “PROVVEDIMENTO CONCLUSIVO NEGATIVO DEL PROCEDIMENTO NR. 4254/2025/SUAP” in data 3.02.2026 come adottato dal SUAP della Unione dei Comuni del Distretto Ceramico e notificato a mezzo PEC prot. n. 3443 in data 3.02.2026, mediante il quale si è concluso negativamente il procedimento unico azionato dalla ricorrente mediante Domanda di autorizzazione all’occupazione di suolo pubblico con Dehors azionata in data 2.12.2025 in relazione al triennio 2026/2028, anche quale atto presupposto dell’Ordinanza sindacale impugnata; - dell’Ordinanza sindacale di rimozione in data 16.02.2026 n. 42 notificata in data 19.02.2026 che al suddetto diniego è conseguita, e perciò al consequenziale pieno riconoscimento, in capo alla ricorrente, di tutte le necessarie condizioni e requisiti atti a conseguire l’invocata “autorizzazione alla occupazione di suolo pubblico gravato da servitù di pubblico passaggio” a servizio della propria unità produttiva per il triennio 2026/2028 (dal 01.01.2026 al 31.12.2028), relativa al mantenimento del Dehor pertinente al proprio esercizio commerciale “Pin-Up Cafè di Bonini Maria Letizia & C S.A.S.”, sito in Sassuolo, alla Via Rocca n. 2.rità ed Amministrazioni a qualsiasi titolo intervenuti/e e/o coinvolti/e nel medesimo iter, E PER LA DECLARATORIA dell’illegittimità del modus operandi adottato dall’Amministrazione resistente nel caso di specie, CON OGNI CONSEQUENZIALE STATUIZIONE ANCHE AI FINI DELL’INVOCATA ISTANZA CAUTELARE DI SOSPENSIONE in ordine all’accertamento dell’illegittimità: - del procedimento; - del provvedimento di DINIEGO recante ad oggetto “PROVVEDIMENTO CONCLUSIVO NEGATIVO DEL PROCEDIMENTO NR. 4254/2025/SUAP” in data 3.02.2026 come adottato dal SUAP della Unione dei Comuni del Distretto Ceramico e notificato a mezzo PEC prot. n. 3443 in data 3.02.2026, mediante il quale si è concluso negativamente il procedimento unico azionato dalla ricorrente mediante Domanda di autorizzazione all’occupazione di suolo pubblico con Dehors azionata in data 2.12.2025 in relazione al triennio 2026/2028, anche quale atto presupposto dell’Ordinanza sindacale impugnata; - dell’Ordinanza sindacale di rimozione in data 16.02.2026 n. 42 notificata in data 19.02.2026 che al suddetto diniego è conseguita, e perciò al consequenziale pieno riconoscimento, in capo alla ricorrente, di tutte le necessarie condizioni e requisiti atti a conseguire l’invocata “autorizzazione alla occupazione di suolo pubblico gravato da servitù di pubblico passaggio” a servizio della propria unità produttiva per il triennio 2026/2028 (dal 01.01.2026 al 31.12.2028), relativa al mantenimento del Dehor pertinente al proprio esercizio commerciale “Pin-Up Cafè di Bonini Maria Letizia & C S.A.S.”, sito in Sassuolo, alla Via Rocca n. 2.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ordinanza sindacale di rimozione del dehor e diniego SUAP dell’autorizzazione all’occupazione di suolo pubblico per il triennio 2026/2028, con impugnazione anche dei pareri presupposti e della norma del regolamento comunale dehors che vieta l’installazione in Via Rocca e Piazzale della Rosa
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni e concessionario patrimoniale)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha chiesto l’annullamento, previa sospensione cautelare, dell’ordinanza sindacale n. 42 del 16 febbraio 2026, del provvedimento conclusivo negativo del procedimento SUAP relativo all’occupazione di suolo pubblico con dehor per il periodo 2026/2028, del parere negativo di Sassuolo Gestioni Patrimoniali S.r.l., della comunicazione dei motivi ostativi e degli ulteriori atti presupposti, nonché, per quanto occorrente, dell’art. 2, paragrafo 1, del regolamento comunale dehors, nella parte in cui vieta qualsiasi dehor in Via Rocca e Piazzale della Rosa per tutelare la visuale prospettica del Palazzo Ducale. Dal testo emerge che la ricorrente ha altresì invocato uno ius superveniens e contestato il modus operandi dell’amministrazione, chiedendo il riconoscimento delle condizioni per ottenere l’autorizzazione al mantenimento del dehor.
La decisione
Il TAR ha respinto la domanda cautelare. Ha rilevato che la piena legittimità della norma regolamentare contenente il divieto assoluto di installazione nell’area interessata, qualificata come area monumentale del centro storico, era già stata accertata dalla sentenza del TAR n. 262/2023, confermata dal Consiglio di Stato con sentenza n. 84/2025. Ha inoltre considerato che il Consiglio di Stato, con sentenza n. 8684/2025, aveva dichiarato inammissibile il ricorso per revocazione proposto dall’odierna ricorrente. Lo ius superveniens dedotto non è stato ritenuto incidente sul quadro normativo applicabile, poiché il titolo paesaggistico statale e il titolo comunale per l’occupazione di suolo pubblico hanno oggetto e funzione differenti. La pretesa cautelare è stata quindi ritenuta, almeno in parte, un tentativo inammissibile di rimettere in discussione un assetto degli interessi già definitivamente accertato dal giudicato, in violazione sostanziale del principio ne bis in idem. Non ravvisando esigenze cautelari meritevoli di tutela, il TAR ha respinto l’istanza e ha condannato la ricorrente alle spese della fase cautelare, liquidate in 1.000 euro oltre accessori per ciascuno degli enti costituiti vittoriosi: Comune di Sassuolo, Sassuolo Gestioni Patrimoniali S.r.l. e Soprintendenza.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
Disciplina la tutela cautelare collegiale; nel caso concreto il TAR ha ritenuto non favorevolmente apprezzabili le esigenze cautelari dedotte.
art. 10-bis l. 241/1990
Richiamato quale base della comunicazione dei motivi ostativi adottata nel procedimento SUAP; il testo non contiene una specifica valutazione autonoma sulla sua applicazione.
art. 2, paragrafo 1, Regolamento comunale dehors, approvato con deliberazione C.C. n. 72/2017
Al fine di tutelare la visuale prospettica del Palazzo Ducale è esclusa l’installazione di qualsiasi tipologia di Dehors in Via Rocca e Piazzale della Rosa
La disposizione è stata ritenuta già definitivamente legittima e idonea a imporre un divieto assoluto di installazione nell’area monumentale interessata.
Massime di principio
- Il giudicato che abbia definitivamente accertato la legittimità di una disposizione regolamentare e dell’assetto degli interessi da essa disciplinato impedisce di rimettere sostanzialmente in discussione la medesima questione attraverso l’impugnazione di successivi atti applicativi, secondo una preclusione riconducibile al principio ne bis in idem.
- Un regolamento comunale può imporre, nell’esercizio delle competenze di tutela dell’area monumentale e degli interessi culturali locali, limiti più rigorosi all’installazione di strutture su suolo pubblico, anche mediante un divieto assoluto riferito a specifiche aree di pregio.
- Il sopravvenire di una disciplina relativa al titolo paesaggistico statale non incide automaticamente sulla legittimità del distinto titolo comunale necessario per l’occupazione di suolo pubblico, quando i due titoli hanno oggetto e funzione differenti.
- La tutela cautelare non può essere accordata quando la domanda cautelare si fonda, almeno in parte, sul tentativo di eludere o rimettere in discussione un assetto degli interessi già coperto da giudicato.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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