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Cassazione Penale, Ordinanza n. 13476/2026 del 14/04/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha osservato che i motivi dedotti, sia quelli di rito sia quelli relativi alla responsabilità e alla rinnovazione istruttoria, si risolvevano in una richiesta di nuova valutazione del merito già compiutamente esaminato dai giudici di appello. Conseguentemente ha applicato le statuizioni conseguenti all'inammissibilità previste dall'art. 616 c.p.p.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La ricorrente ha impugnato la sentenza della Corte d'appello di Palermo con cui era stata confermata la condanna per calunnia. Dai riferimenti del provvedimento emergono quattro motivi: un primo motivo attinente a una dedotta nullità processuale; un secondo e un terzo motivo centrati sul giudizio di responsabilità, in particolare sulla configurabilità del reato di calunnia e sulla pretesa offensività della condotta; un quarto motivo relativo al diniego della rinnovazione istruttoria. La ricorrente ha anche depositato memoria ribadendo l'ammissibilità dei motivi già proposti, senza introdurne di nuovi. La Corte di cassazione ha ritenuto che tutte le doglianze investissero questioni già vagliate e disattese in appello con motivazione corretta, puntuale, coerente con le emergenze processuali e priva di manifeste incongruenze logiche, e che pertanto i motivi non fossero proponibili in sede di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 616 c.p.p.

    all'inammissibilità del ricorso conseguono le statuizioni accessorie previste dalla norma.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non sono ammissibili censure che si risolvano in una mera riproposizione di questioni di fatto o di merito già esaminate e disattese dai giudici di merito con motivazione logicamente e giuridicamente corretta.
  • La deduzione di una nullità processuale e la contestazione della mancata rinnovazione dell'istruttoria non sono scrutinabili in cassazione quando, in concreto, mirano a ottenere una nuova valutazione degli elementi già vagliati nei gradi di merito.
  • La contestazione della configurabilità del reato e dell'offensività della condotta è inammissibile se la sentenza impugnata ha affrontato tali profili con argomentazioni coerenti e prive di manifeste illogicità.
  • All'inammissibilità del ricorso seguono le conseguenze economiche e processuali previste dall'art. 616 c.p.p.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniCalunnia
RamiProcesso penaleReati contro l'amministrazione della giustizia
IstitutiInutilizzabilità della provaNullità processuale

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