Cassazione Civile, Ordinanza n. 20686/2024 del 25/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
Il contribuente aveva impugnato una cartella di pagamento emessa per somme iscritte a ruolo a seguito di un accertamento relativo all'esercizio commerciale "Profumeria Briciola s.a.s. di Izzo Gennaro". Dopo il rigetto in primo grado e in appello, ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha denunciato omessa pronuncia e violazione dell'art. 112 c.p.c., sostenendo che la CTR non si era pronunciata sul motivo d'appello relativo alla sussistenza di un giudicato; con il secondo ha denunciato ancora la violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato e dell'art. 112 c.p.c., lamentando l'omesso esame dei sei motivi d'appello diretti a far accertare l'illegittimità del ruolo e della cartella. Nel corso del giudizio di legittimità il ricorrente ha poi chiesto la cessazione della materia del contendere, deducendo di avere aderito alla definizione agevolata prevista dall'art. 6 del d.l. n. 193 del 2016, e depositando documentazione attestante la domanda di definizione, i pagamenti effettuati e, successivamente, l'ulteriore documentazione prodotta dall'Avvocatura dello Stato ha confermato il perfezionamento della procedura.
La decisione
La Corte ha dichiarato estinto il giudizio perché la pretesa fiscale oggetto della cartella era stata definita con la procedura di definizione agevolata prevista dall'art. 6 del d.l. n. 193 del 2016, con pagamento dell'importo dovuto. Conseguentemente non è stata esaminata nel merito la fondatezza dei due motivi di ricorso. Le spese dell'intero giudizio sono state poste a carico della parte che le aveva anticipate, ai sensi dell'art. 46, comma 3, d.lgs. n. 546 del 1992, e la Corte ha escluso la condanna al doppio contributo unificato per effetto dell'adesione alla definizione agevolata.
Norme richiamate
art. 6 d.l. n. 193 del 2016
l'adesione e il perfezionamento della definizione agevolata, con pagamento dell'importo dovuto, comportano l'estinzione del giudizio relativo alla pretesa fiscale definita.
L. n. 225 del 2016
conversione del d.l. n. 193 del 2016
norma di conversione richiamata quale base della definizione agevolata.
art. 112 c.p.c.
è stata invocata per censurare l'omessa pronuncia e la violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato.
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
utilizzato come parametro del vizio processuale denunciato in cassazione (error in procedendo).
art. 139, secondo comma, c.p.c.
richiamato dalla CTR quale modalità di notifica della cartella alla madre del contribuente.
art. 46, comma 3, d.lgs. n. 546 del 1992
le spese del giudizio vengono poste a carico della parte che le ha anticipate in caso di estinzione conseguente a definizione della controversia.
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002
l'adesione alla definizione agevolata esclude la condanna al raddoppio del contributo unificato.
Massime di principio
- Quando, nel corso del giudizio di legittimità, risulta perfezionata una definizione agevolata della pretesa tributaria oggetto di impugnazione, il giudizio va dichiarato estinto senza esame dei motivi di ricorso.
- La definizione agevolata produce effetto estintivo del processo solo se risulti il perfezionamento della procedura e il pagamento dell'importo dovuto.
- In caso di estinzione del giudizio tributario per definizione agevolata, le spese restano regolate secondo la disciplina speciale del processo tributario e non si applica il raddoppio del contributo unificato.
- Le censure di omessa pronuncia e violazione dell'art. 112 c.p.c. restano assorbite quando sopravvenga una causa estintiva del giudizio che impedisca la decisione nel merito.
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