Cassazione Penale, Sentenza n. 34995/2025 del 27/10/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della sentenza di condanna per bancarotta fraudolenta relativa alla distrazione di euro 3.928.532,35: il ricorrente deduceva violazione del principio di presunzione di non colpevolezza (art. 27, comma 2 Cost.) per avere la Corte territoriale posto un onere probatorio a suo carico; sosteneva che il bonifico intersocietario indicato con causale "restituzione finanziamento soci infrutt." dimostrava la legittimità dell'operazione e che la contabilità (libri inventari, bozze/bilanci) provava l'esistenza del finanziamento soci; censurava l'esclusione dell'idoneità probatoria della contabile (art. 237 cod. proc. pen.), la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche (art. 133 c.p.; artt. 62-bis e 133 c.p.), e l'utilizzabilità e valore probatorio delle dichiarazioni del curatore e della contabilità (artt. 2700, 2710 c.c.).
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso infondato e lo ha respinto. Ha ritenuto legittima la valutazione di merito della Corte d'appello e del Tribunale: sussiste conferma della ricostruzione secondo cui il finanziamento erogato dalla banca non è mai entrato nelle casse della società fallita ma è stato immediatamente bonificato alla societa' Alfa Logic riconducibile all'imputato, senza atti deliberativi della fallita e senza documentazione che provasse un precedente prestito soci di pari ammontare. La causale apposta sul bonifico è stata considerata irrilevante se non supportata da documentazione contabile idonea; la mancanza di prova della destinazione dei fondi ha reso possibile desumere la distrazione. Sono state altresì ritenute corrette le valutazioni in ordine al momento di insorgenza del dissesto e alla non concessione delle attenuanti generiche, nonostante l'assenza di giudicati antecedenti, e infondate le doglianze relative all'utilizzo delle dichiarazioni del curatore e al valore della contabilità prodotta.
Norme richiamate
art. 27 Cost.
Il principio di presunzione di non colpevolezza non vieta che, nel contesto dei reati fallimentari, il giudice di merito richieda all'amministratore la prova della destinazione dei beni aziendali; la valutazione della prova resta rimessa al giudice di merito e non configura inversione illegittima dell'onere probatorio.
art. 237 cod. proc. pen.
La norma non impone che ogni documento proveniente dall'imputato sia assistito da efficace valore probatorio rafforzato; nella fattispecie la contabile del bonifico, priva di supporto contabile coerente, non era idonea a provare la legittimità dell'operazione.
art. 133 cod. pen.
Consente al giudice di tener conto, nella determinazione della pena, di condotte e aspetti della personalità del reo anche antecedenti al reato e non necessariamente coperti da giudicato; la Corte ha ritenuto corretta la valutazione delle condotte pregresse ai fini dell'esclusione delle attenuanti.
art. 62-bis cod. pen.
In sede di bilanciamento delle circostanze attenuanti e aggravanti il giudice può basare la decisione anche su un solo elemento ritenuto prevalente; la Corte d'appello ha legittimamente dato rilievo all'elevato importo distratto e alla gravità dell'effetto sul dissesto.
art. 2467 cod. civ.
Richiamata la regola che il rimborso di finanziamenti soci in periodi di tensione finanziaria può integrare distrazione: la collocazione temporale e funzionale dei rimborsi è decisiva per qualificare il reato come bancarotta patrimoniale per distrazione.
art. 87 Legge fallimentare
Attribuisce obblighi di collaborazione e di verità all'imprenditore/ fallito interpellato dal curatore; tali obblighi giustificano, in pratica, un maggior onere probatorio a carico dell'amministratore nel dimostrare la destinazione dei beni.
art. 2700 cod. civ.
La relazione del curatore e la contabilità hanno valore probatorio ma non assoluto; le dichiarazioni del curatore hanno valore particolare solo per i fatti compiuti o attestati in sua presenza, e le valutazioni devono essere autonome e supportate da riscontri contabili.
art. 2710 cod. civ.
La documentazione contabile tra imprenditori può fornire prova piena dei rapporti inerenti all'esercizio dell'impresa, ma nella fattispecie la documentazione acquisita non era ritenuta idonea a comprovare l'esistenza e l'entità di un finanziamento prestato dalla Alfa Logic alla società fallita.
Massime di principio
- La valutazione della prova e la ricostruzione fattuale sono competenza del giudice di merito; la Cassazione sindaca solo vizi evidenti di motivazione, non la scelta delle fonti probatorie.
- La mera indicazione della causale su una contabile bancaria (es. "restituzione finanziamento soci") non è sufficiente a provare la legittimità dell'operazione se non supportata da documentazione contabile coerente e riscontrabile.
- Nei reati fallimentari l'amministratore (di fatto o di diritto) è tenuto a dimostrare la destinazione dei beni/risorse aziendali; in assenza di giustificazioni documentali la distrazione può essere desunta dalla mancata dimostrazione.
- Il rimborso di finanziamenti soci in periodi di difficoltà finanziaria può assumere rilevanza penale (bancarotta per distrazione) a prescindere dalla denominazione formale dell'operazione, valutandone collocazione temporale e funzionale.
- Le contabilità e i libri sociali hanno valore probatorio rilevante ma richiedono riscontri e coerenza interna: voci discordanti o mancanze documentali indeboliscono la prova a favore dell'imputato.
- Nella commisurazione della pena il giudice può fare riferimento anche a condotte antecedenti non coperte da giudicato; la mancata partecipazione al processo è neutra e non impedisce la valutazione negativa della personalità dell'imputato.
- Le dichiarazioni del curatore e le sue valutazioni possono essere utilizzate se integrate e valutate criticamente dal giudice sulla base di elementi contabili acquisiti; non costituiscono, di per sé, prova assoluta favorevole all'imputato.
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