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Sentenza

Sentenza n. 15804/2026 - Roma, Sezione 3

Giustizia amministrativa202607018

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IIISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: decreto di esproprio in asservimento e determinazione urgente dell’indennità di servitù, nella parte relativa al percorso del cavidotto sulle particelle di proprietà dei ricorrenti

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

Favorevole al ricorrente (proprietari)

Prevale il privato

La controversia

I proprietari hanno impugnato il decreto provinciale che assoggettava a servitù per il passaggio di un cavidotto elettrico, connesso alla realizzazione di un impianto fotovoltaico autorizzato, anche alcune particelle di loro comproprietà. Hanno contestato l’erroneità del tracciato rappresentato negli elaborati grafici e planimetrici e l’omessa considerazione di soluzioni alternative che non compromettessero la coltivazione dei terreni.

La decisione

Dopo che la Provincia ha riferito di avere rilevato una discrasia tecnica nella documentazione procedimentale e di voler riesaminare l’atto, ha annullato d’ufficio il decreto limitatamente alle porzioni del tracciato incidenti sulle particelle dei ricorrenti. Preso atto che questi avevano così ottenuto l’utilità perseguita e avevano dichiarato cessata la materia del contendere, il TAR ha dichiarato la cessazione ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a., senza decidere nel merito i motivi di ricorso. Per soccombenza virtuale ha condannato la Provincia a rifondere le spese, liquidate in 1.000 euro oltre accessori e rimborso del contributo unificato, ove versato; le ha compensate con la controinteressata, che aveva dimostrato di aver comunicato alla Provincia, prima dell’adozione del decreto, la modifica del tracciato dell’elettrodotto.

Norme richiamate

  • art. 21-nonies, comma 1, l. 241/1990

    annulla(to) d’ufficio in autotutela, ai sensi dell’art. 21 – nonies, comma 1, della Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii, il Decreto n. 13 dell’08.08.2025 “limitatamente alle porzioni del percorso del cavidotto che interessano le particelle del terreno distinte al Catasto Terreni del Comune di Viterbo al Foglio n. 47 particelle 217 (ex 8) e 215 (ex 7) di proprietà dei Sig.ri Graziano Rossetti e Nadia Rossetti”

    La Provincia ha esercitato l’annullamento d’ufficio in autotutela, circoscrivendolo alle porzioni del tracciato incidenti sulle particelle dei ricorrenti.

  • art. 34, comma 5, c.p.a.

    Il Collegio, stante la soddisfazione della pretesa di parte ricorrente, deve dichiarare, ai sensi dell’articolo 34, comma 5, cod. proc. amm., cessata la materia del contendere tra le parti, in relazione all’aver i ricorrenti ottenuto l’utilità che aveva determinato la proposizione del gravame (l’annullamento per quanto di interesse dell’atto avversato), con la conseguenza che alcun effetto utile potrebbe derivarne a costoro dall’eventuale accoglimento nel merito del ricorso, come confermato dalla dichiarazione resa in tal senso dal relativo difensore.

    La cessazione della materia del contendere va dichiarata quando, per effetto dell’intervento amministrativo sopravvenuto, il ricorrente ha conseguito l’utilità perseguita e non potrebbe ottenere un ulteriore effetto utile dalla decisione di merito.

  • art. 60 c.p.a.

    Ritiene il Collegio che il giudizio possa essere definito in esito all’udienza camerale con sentenza ai sensi dell’articolo 60 del cod. proc. amm., essendo trascorsi almeno venti giorni dall’ultima notificazione, non essendovi necessità di integrare il contraddittorio, risultando completa l’istruttoria e non avendo alcuna delle parti dichiarato di voler proporre motivi aggiunti, ricorso incidentale o regolamento di competenza o di giurisdizione.

    Il giudizio può essere definito con sentenza in forma semplificata in camera di consiglio quando ricorrono le condizioni processuali indicate dall’art. 60 c.p.a., tra cui il decorso del termine previsto, la completezza dell’istruttoria e l’assenza delle esigenze processuali menzionate.

Massime di principio

  • Quando, nel corso del giudizio di annullamento, l’amministrazione annulla l’atto impugnato nella parte contestata e il ricorrente consegue così l’utilità perseguita, va dichiarata la cessazione della materia del contendere se dalla decisione di merito non può derivare un ulteriore effetto utile.
  • La cessazione della materia del contendere non impedisce la regolazione delle spese secondo il criterio della soccombenza virtuale, valutando anche la condotta processuale e pre-processuale della controinteressata.

Come è indicizzato

MaterieDecreto di esproprio e procedimentoEstinzione, perenzione e improcedibilitàDecisione e riti specialiSpese di lite
RamiEspropriazione per pubblica utilitàProcesso amministrativo
IstitutiAutotutela decisoriaSopravvenuta carenza di interesse

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