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Sentenza

Sentenza n. 5150/2026 - Napoli, Sezione 3

per l’ottemperanza al giudicato discendente dalla sentenza n. 4052/2025 del 22 maggio 2025, emessa dal Tribunale di Napoli, Sezione Lavoro e Previdenza, nei confronti del Ministero dell’Istruzione e del Merito in materia di carta elettronica del personale docente.

Giustizia amministrativa202505699

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. IIISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Napoli che aveva riconosciuto il diritto alla Carta elettronica del docente per l’anno scolastico 2024/2025

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza per ottenere l’esecuzione della sentenza del Tribunale di Napoli, Sezione Lavoro e Previdenza, che aveva dichiarato il suo diritto a usufruire, per l’anno scolastico 2024/2025, della Carta elettronica del docente alle medesime condizioni dei docenti a tempo indeterminato e aveva condannato il Ministero all’erogazione del beneficio. Ha chiesto che fosse dichiarato l’obbligo del Ministero di provvedere all’assegnazione della Carta, con emissione del buono elettronico di euro 500,00, nonché la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inottemperanza e la fissazione di una penalità di mora. Il Ministero si è costituito opponendosi, senza tuttavia dimostrare l’avvenuto adempimento. Il TAR ha rilevato il passaggio in giudicato della sentenza azionata, il decorso del termine di 120 giorni dalla notificazione previsto per l’esecuzione delle condanne nei confronti delle amministrazioni pubbliche e l’inadempimento dell’amministrazione.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso. Ha dichiarato l’obbligo del Ministero di dare esecuzione alla sentenza del Tribunale di Napoli entro sessanta giorni dalla comunicazione amministrativa della decisione o dalla sua notificazione, se anteriore, mediante l’assegnazione alla ricorrente della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente e l’emissione del buono elettronico di euro 500,00 per l’unica annualità scolastica riconosciuta. Ha accolto la domanda di astreinte, condannando il Ministero al pagamento, per ogni giorno di ritardo, di una somma pari agli interessi legali calcolati sull’importo dovuto. La penalità decorre dalla comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento contenuto nella sentenza di ottemperanza e cessa con l’effettivo soddisfacimento del credito e, comunque, con la scadenza del termine assegnato all’amministrazione per adempiere; dopo tale scadenza, la parte deve attivarsi per l’insediamento del commissario ad acta. Il TAR ha ritenuto che l’astreinte sia applicabile anche alle condanne pecuniarie della pubblica amministrazione, poiché ha funzione sanzionatoria e coercitiva, non risarcitoria, e che non sia manifestamente iniqua quando è parametrata agli interessi legali. Ha nominato sin d’ora il Prefetto di Roma quale commissario ad acta, con facoltà di delega, affinché provveda entro i successivi sessanta giorni in caso di ulteriore inottemperanza, anche mediante gli eventuali atti di bilancio necessari. Ha posto a carico del Ministero il compenso del commissario, liquidato in euro 800,00, nonché le spese del giudizio, liquidate in euro 800,00 oltre accessori, rimborso del contributo unificato e attribuzione al difensore antistatario.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Il giudice in caso di accoglimento del ricorso, salvo che ciò sia manifestamente iniquo, e se non sussistono altre ragioni ostative, fissa, su richiesta di parte, la somma di denaro dovuta dal resistente per ogni violazione o inosservanza successiva, ovvero per ogni ritardo nell'esecuzione del giudicato; tale statuizione costituisce titolo esecutivo.

    La disposizione consente al giudice dell’ottemperanza di imporre, su richiesta, una penalità di mora per ogni violazione o ritardo nell’esecuzione del giudicato e di nominare un commissario ad acta per l’esecuzione sostitutiva.

  • art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.

    Nei giudizi di ottemperanza aventi ad oggetto il pagamento di somme di denaro, la penalità di mora di cui al primo periodo decorre dal giorno della comunicazione o notificazione dell'ordine di pagamento disposto nella sentenza di ottemperanza; detta penalità non può considerarsi manifestamente iniqua quando è stabilita in misura pari agli interessi legali.

    Nei giudizi di ottemperanza aventi a oggetto somme di denaro, l’astreinte decorre dalla comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento e non è manifestamente iniqua se parametrata agli interessi legali.

  • art. 14 d.l. n. 669/1996, convertito nella l. n. 30/1997

    Il giudizio di ottemperanza è stato ritenuto proponibile dopo il decorso del termine di 120 giorni dalla notificazione della sentenza di condanna nei confronti dell’amministrazione.

  • art. 1, comma 781, lett. a), l. n. 208/2015

    La novella ha precisato l’applicabilità dell’astreinte ai giudizi di ottemperanza aventi a oggetto il pagamento di somme di denaro e ne ha stabilito la decorrenza e il parametro degli interessi legali.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza è necessario verificare il passaggio in giudicato del titolo azionato e, per le condanne nei confronti di una pubblica amministrazione, il decorso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione della sentenza previsto dalla legge.
  • A fronte della mancata dimostrazione dell’adempimento da parte dell’amministrazione soccombente, il giudice dell’ottemperanza può ordinare l’esecuzione del giudicato entro un termine specifico e determinare puntualmente gli atti che l’amministrazione deve compiere.
  • La penalità di mora prevista dall’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. è applicabile anche ai giudizi di ottemperanza aventi a oggetto condanne al pagamento di somme di denaro, poiché svolge una funzione sanzionatoria e di coazione indiretta all’adempimento, non una funzione risarcitoria.
  • Nei giudizi di ottemperanza aventi a oggetto il pagamento di somme di denaro, l’astreinte decorre dalla comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento contenuto nella sentenza di ottemperanza e può essere determinata in misura pari agli interessi legali senza risultare manifestamente iniqua.
  • La penalità di mora parametrata agli interessi legali è dovuta fino all’effettivo soddisfacimento del credito e, comunque, non oltre la scadenza del termine assegnato all’amministrazione per adempiere; dopo tale scadenza, l’attivazione del commissario ad acta richiede l’iniziativa della parte interessata.
  • Il giudice dell’ottemperanza può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, destinato a insediarsi dopo l’inutile scadenza del termine assegnato all’amministrazione e autorizzato a compiere tutti gli atti necessari all’esecuzione, inclusi eventuali atti di modifica del bilancio.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaTrattamento economico e previdenziale
RamiProcesso amministrativoPubblico impiego e concorsi
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potereOnere della prova e principio dispositivo

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