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Ordinanza

Ordinanza n. 310/2026 - Roma, Sezione 5B

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, del decreto di rigetto della domanda di cittadinanza (K10/-OMISSIS-);

Giustizia amministrativa202515787

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. V bisOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: decreto di rigetto della domanda di cittadinanza italiana

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il diniego della cittadinanza italiana, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare. Contestava, in particolare, la rilevanza dei propri precedenti penali e sosteneva che la sentenza di patteggiamento pronunciata ai sensi dell'art. 444 c.p.p. non fosse equiparabile a una pronuncia di condanna. Ha inoltre dedotto, ai fini cautelari, la sussistenza del periculum in mora, senza tuttavia circostanziare uno specifico pregiudizio grave e irreparabile.

La decisione

Il TAR ha respinto l'istanza cautelare. In base al giudizio di verosimiglianza proprio della fase cautelare, ha ritenuto insussistente il fumus boni iuris, poiché il decreto di rigetto appariva correttamente e congruamente motivato mediante il richiamo ai precedenti penali del ricorrente. Il Collegio ha inoltre affermato che la sentenza di patteggiamento ex art. 444 c.p.p. è equiparata quoad effectum a una pronuncia di condanna, considerata la natura della cognizione giudiziale, il valore dell'accordo negoziale e la formazione della prova. Ha ritenuto insussistente anche il periculum in mora, non essendo stato allegato né adeguatamente circostanziato un pregiudizio grave e irreparabile. In ogni caso, il diniego non produceva nell'immediato tale pregiudizio, poiché il ricorrente, titolare di un permesso UE per soggiornanti di lungo periodo, poteva permanere in Italia sulla base di altro titolo di soggiorno e continuare a godere delle libertà e dei diritti fondamentali, dei diritti civili, della parità nei rapporti con la pubblica amministrazione, delle prestazioni amministrative e dei servizi pubblici e, nei limiti indicati dal giudice, della partecipazione politica locale. Le spese della fase cautelare sono state poste a carico del ricorrente e liquidate in euro 1.000,00, oltre accessori se dovuti.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    Disciplina la tutela cautelare nel processo amministrativo e costituisce la base normativa per la valutazione del fumus boni iuris e del periculum in mora.

  • art. 444 c.p.p.

    La sentenza di applicazione della pena su richiesta è stata ritenuta equiparabile quoad effectum a una pronuncia di condanna ai fini della valutazione dei precedenti penali rilevanti per il diniego della cittadinanza.

  • art. 9 d.lgs. 286/1998

    Il possesso dello status di soggiornante di lungo periodo consente al ricorrente di permanere sul territorio nazionale e di conservare ampie libertà, diritti e prestazioni, escludendo nell'immediato un pregiudizio grave e irreparabile derivante dal diniego della cittadinanza.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Richiamato quale fondamento dell'oscuramento delle generalità della parte interessata.

  • artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamati, unitamente all'art. 52 d.lgs. 196/2003, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata mediante l'oscuramento delle generalità.

Massime di principio

  • In sede cautelare, il fumus boni iuris manca quando il provvedimento di diniego della cittadinanza risulta, a un esame sommario, congruamente motivato mediante il richiamo a precedenti penali a carico del richiedente.
  • Ai fini amministrativi, la sentenza di applicazione della pena su richiesta ex art. 444 c.p.p. può essere equiparata quoad effectum a una pronuncia di condanna nella valutazione dei precedenti penali rilevanti per la concessione della cittadinanza.
  • Il periculum in mora richiede l'allegazione e la concreta circostanziazione di un pregiudizio grave e irreparabile; la sua mancanza giustifica il rigetto della domanda cautelare.
  • Il diniego della cittadinanza non determina, di per sé, un pregiudizio immediato grave e irreparabile quando l'interessato disponga di un autonomo e valido titolo di soggiorno che gli consenta di permanere in Italia e di conservare ampi diritti e prestazioni amministrative.

Come è indicizzato

MaterieCittadinanzaTutela cautelare
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcesso amministrativo
SottomaterieDiniego e revoca per precedenti penaliPermesso UE per soggiornanti di lungo periodo
IstitutiTutela cautelareDiscrezionalità amministrativa e tecnica

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