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Sentenza

Sentenza n. 2/2026 - Bologna, Sezione 2

per l'annullamento Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: - del provvedimento prot. n. -OMISSIS- del 08/01/2020 con cui il Comune di Rimini ha determinato in euro 20.000 l'ammontare della somma dovuta a titolo di sanzione pecuniaria (pretesamente calcolata) secondo le modalità e motivazioni indicate nella delibera di G.C. n. 32/2016, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 31 comma 4 bis D.p.r. n. 380/2001, nonché di ogni altro atto ad esso presupposto, annesso e connesso, ancorché non noto. Per quanto riguarda i motivi aggiunti: - del provvedimento prot. n. -OMISSIS-/2020 del 25/11/2020, ad oggi notificato alla sola sig.ra -OMISSIS- in data 8 gennaio 2021, con cui l'ente comunale ha ingiunto il pagamento di euro 20.000,00 avvertendo che in caso di mancato pagamento la riscossione delle somme verrà affidata all'Ente riscossore secondo le modalità “accelerate” di cui alla legge n. 169/2019, nonché di ogni altro atto ad esso presupposto, annesso e connesso, ancorché non noto.

Giustizia amministrativa202000258

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Emilia-Romagna - Bologna, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: determinazione della sanzione pecuniaria di 20.000 euro per inottemperanza all'ordine di demolizione di una veranda abusiva e successiva ingiunzione di pagamento

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato la determinazione comunale della sanzione ex art. 31, comma 4-bis, d.P.R. 380/2001, deducendo: violazione delle Linee guida comunali approvate con delibera di Giunta n. 32/2016 e travisamento dei fatti, poiché la sanzione definitiva di 20.000 euro non avrebbe corrisposto alla somma di 4.000 euro prevista per il pagamento in misura ridotta; violazione dell'art. 11 della legge n. 689/1981 e dell'art. 3 della legge n. 241/1990, nonché travisamento dei fatti e carenza di istruttoria, per non avere il Comune considerato la parziale demolizione dell'opera abusiva e i problemi di salute di uno dei ricorrenti. Con motivi aggiunti è stata impugnata l'ingiunzione di pagamento del 25 novembre 2020, contestando la riscossione della sanzione mentre era pendente l'impugnazione dell'atto presupposto e deducendo nuovamente la violazione delle Linee guida e della normativa applicabile.

La decisione

Il TAR ha respinto sia il ricorso introduttivo sia i motivi aggiunti. Ha ritenuto legittima la distinzione tra pagamento in misura ridotta e sanzione definitiva: il pagamento ridotto di 4.000 euro costituisce uno strumento deflattivo ed estintivo della contestazione, mentre, ove il trasgressore non se ne avvalga, l'amministrazione deve determinare la sanzione definitiva ai sensi dell'art. 18 della legge n. 689/1981, applicando i criteri delle Linee guida entro i limiti edittali. Nel caso concreto, il calcolo parametrico conduceva a un importo superiore al massimo edittale, sicché era legittima l'applicazione della sanzione massima di 20.000 euro; non sussisteva alcun obbligo di corrispondenza tra l'importo ridotto e quello definitivo. Il giudice ha inoltre escluso la rilevanza dei problemi di salute, genericamente allegati e non documentati, e ha ritenuto non provata una demolizione effettiva e definitiva, poiché la rimozione risultava solo parziale e temporanea. Quanto all'ingiunzione, ha affermato che, ai sensi dell'art. 1, comma 792, della legge n. 160/2019, il titolo esecutivo è costituito dallo stesso provvedimento amministrativo non ottemperato; pertanto, in assenza di sospensione giudiziale, l'atto era efficace e poteva precedere la riscossione coattiva. I ricorrenti sono stati condannati in solido al pagamento di 4.000 euro di spese di lite, oltre accessori.

Norme richiamate

  • art. 31, comma 4-bis, d.P.R. 380/2001

    La sanzione pecuniaria per l'inottemperanza all'ordine di demolizione è applicata secondo criteri di graduazione entro i limiti edittali previsti dalla legge.

  • art. 16 l. 689/1981

    Il pagamento in misura ridotta, pari nel caso concreto a 4.000 euro, costituisce un istituto deflattivo ed estintivo della contestazione; il relativo importo non deve necessariamente coincidere con la sanzione definitiva.

  • art. 18 l. 689/1981

    Decorso il termine per il pagamento in misura ridotta o per la presentazione di scritti difensivi e documenti, l'amministrazione determina la sanzione definitiva mediante ordinanza.

  • art. 11 l. 689/1981

    È richiamato quale parametro per la graduazione della sanzione, ma il TAR ha ritenuto rispettati i criteri applicabili mediante l'applicazione del massimo edittale, dato il superamento di tale soglia nel calcolo parametrico.

  • art. 3 l. 241/1990

    L'atto è stato ritenuto adeguatamente motivato quanto all'applicazione della sanzione massima, essendo indicato che il calcolo per superficie abusiva conduceva a un importo superiore al massimo edittale.

  • art. 1, comma 792, l. 160/2019

    Il titolo esecutivo per la riscossione delle entrate degli enti locali è costituito dallo stesso provvedimento amministrativo non ottemperato; in mancanza di sospensione giudiziale, tale provvedimento resta efficace e consente la successiva riscossione coattiva.

Massime di principio

  • Il pagamento in misura ridotta previsto dalla legge n. 689/1981 ha funzione deflattiva ed estintiva della contestazione e non deve necessariamente coincidere con l'importo della sanzione definitiva determinata dall'amministrazione quando il trasgressore non si avvale di tale facoltà.
  • Nella determinazione della sanzione pecuniaria per l'inottemperanza all'ordine di demolizione, l'amministrazione può applicare il massimo edittale quando il calcolo effettuato secondo i criteri parametrati dalle linee guida supera tale limite, purché l'atto espliciti il criterio utilizzato e il superamento della soglia.
  • La parziale o temporanea rimozione dell'abuso edilizio non esclude la sanzione per inottemperanza all'ordine di demolizione se il ricorrente non prova l'integrale e definitiva eliminazione delle opere abusive.
  • Le circostanze personali invocate per ottenere una riduzione della sanzione, compresi problemi di salute, devono essere concretamente documentate; allegazioni generiche e non provate non impongono una diminuzione dell'importo.
  • In assenza di sospensione giudiziale dell'atto presupposto, il provvedimento amministrativo costituente titolo esecutivo conserva efficacia e può fondare l'ingiunzione e la successiva riscossione coattiva secondo la disciplina applicabile agli enti locali.

Come è indicizzato

MaterieAbusi edilizi e sanzioniInvalidità del provvedimentoEfficacia ed esecuzione del provvedimento
RamiEdiliziaProcedimento amministrativo
SottomaterieOrdinanza di demolizione
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaDifetto di istruttoriaDifetto di motivazioneEfficacia ed esecutorietà

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