Cassazione Civile, Ordinanza n. 04554/2025 del 20/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce dall'impugnazione di un avviso di accertamento con cui l'amministrazione finanziaria aveva contestato alla ditta individuale un maggior reddito d'impresa per l'anno 2012, anche sulla base di un processo verbale di constatazione e dell'esame delle movimentazioni bancarie sui conti della contribuente e del coniuge. In appello la CTR aveva respinto il motivo sul contraddittorio endoprocedimentale e aveva accolto solo in parte la contestazione fiscale, rideterminando in via equitativa il reddito imponibile in euro 65.000, valorizzando alcuni elementi difensivi (tra cui la limitata popolazione del Comune, un attestato comunale sui servizi funebri e una dichiarazione sostitutiva). L'Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: 1) motivazione apparente e violazione degli artt. 132 c.p.c. e 36 d.lgs. 546/1992, per avere la CTR rideterminato equitativamente il reddito senza un adeguato percorso argomentativo; 2) violazione degli artt. 2697 c.c., 32 d.P.R. 600/1973 e 51 d.P.R. 633/1972, per avere la CTR disatteso la presunzione legale relativa derivante dagli accertamenti bancari, senza che il contribuente avesse fornito prova analitica e specifica della non imponibilità delle singole movimentazioni. La contribuente ha resistito e ha proposto ricorso incidentale deducendo a sua volta motivazione apparente e violazione del diritto di difesa in relazione al rigetto del motivo sul contraddittorio endoprocedimentale.
La decisione
La Corte ha accolto sia il ricorso principale dell'Agenzia delle entrate sia il ricorso incidentale della contribuente, ritenendo fondate le censure di motivazione apparente. Ha cassato la sentenza della CTR e ha rinviato alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado territorialmente competente, in diversa composizione, per un nuovo esame della controversia. Il giudice di rinvio dovrà valutare nuovamente sia il tema del contraddittorio endoprocedimentale sia, soprattutto, la correttezza della decisione sul merito dell'accertamento bancario, applicando il principio per cui la presunzione legale di maggiori ricavi derivante dai movimenti su conto corrente può essere vinta solo mediante prova analitica e specifica, da valutarsi con rigorosa motivazione per ogni singola operazione. Le spese del giudizio di legittimità sono state demandate al giudice del rinvio.
Norme richiamate
art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4
Viene richiamato come base dei motivi di ricorso per violazione di legge e nullità della sentenza per motivazione apparente.
art. 132 c.p.c.
La sua violazione è configurata quando la motivazione non consente di comprendere l'iter logico della decisione, rendendola solo apparente.
art. 36 d.lgs. 546/1992
La sentenza tributaria deve contenere una motivazione effettiva e intellegibile; la motivazione meramente apparente integra nullità.
art. 24 Cost.
Richiamato nel ricorso incidentale in relazione al diritto di difesa e al contraddittorio endoprocedimentale.
art. 111 Cost., comma 6
Impone l'obbligo costituzionale di motivazione della sentenza, che deve superare il minimo costituzionale.
art. 2697 c.c.
In tema di accertamenti bancari l'onere di superare la presunzione legale grava sul contribuente, con prova analitica e specifica.
art. 32 d.P.R. 600/1973
Fondando una presunzione legale relativa sui movimenti bancari, impone di considerare ricavi i versamenti e i prelevamenti salvo prova contraria analitica del contribuente.
art. 51 d.P.R. 633/1972
Opera in parallelo all'art. 32 d.P.R. 600/1973 quale base normativa della presunzione legale relativa nei controlli bancari.
Massime di principio
- La motivazione della sentenza è solo apparente quando, pur esistendo graficamente, non espone in modo comprensibile il percorso logico-giuridico seguito dal giudice, impedendo il controllo sulla decisione.
- In materia di accertamenti bancari, una volta provati dall'ufficio i movimenti su conto corrente, opera una presunzione legale relativa di imponibilità che il contribuente può vincere solo con prova analitica e specifica per ciascuna operazione contestata.
- La prova contraria del contribuente non può essere generica, fondata su mere affermazioni di carattere generale o su elementi equitativi; deve dimostrare per ogni singolo movimento la sua estraneità alla base imponibile oppure la sua già avvenuta registrazione contabile.
- Il giudice tributario non può sostituire alla prova un apprezzamento equitativo della pretesa fiscale, ma deve verificare rigorosamente le prove offerte dal contribuente e dar conto in motivazione di tale verifica.
- Quando la decisione di merito si discosta dall'esito imposto dalla presunzione legale sui movimenti bancari, la sentenza deve spiegare in modo puntuale perché le prove offerte siano idonee a superare la presunzione, in relazione a ciascuna movimentazione.
- La censura di motivazione apparente è fondata anche se la sentenza contiene un testo motivazionale ampio, qualora esso sia inidoneo a rendere percepibile il fondamento della decisione.
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