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Cassazione Civile, Ordinanza n. 15169/2026 del 20/05/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (condominio)

La controversia

Un consorzio aveva ottenuto decreto ingiuntivo nei confronti di un condominio consorziato per il pagamento di quote consortili relative a più annualità, determinate sulla base di deliberazioni assembleari che approvavano bilanci e piani di riparto. Il condominio aveva proposto opposizione eccependo, tra l'altro, l'incompetenza territoriale, la prescrizione di una parte del credito, l'erronea imputazione delle somme e l'illegittimità dell'aggiunta dell'IVA agli importi indicati nei bilanci. In appello il condominio aveva impugnato solo la parte della decisione relativa alla maggiorazione per IVA, sostenendo che il consorzio non poteva pretendere somme superiori a quelle approvate in assemblea e che, in ogni caso, la prova scritta posta a base del monitorio copriva solo l'importo deliberato, non quello aumentato unilateralmente. La Corte d'appello ha dichiarato inammissibile il motivo ritenendo mutata la linea difensiva rispetto al primo grado; inoltre ha liquidato le spese di appello assumendo come valore della causa l'intero importo originariamente ingiunto e non la sola somma oggetto di impugnazione. Con il ricorso per cassazione il condominio ha denunciato, da un lato, la violazione delle norme sul giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo e sull'appello, sostenendo che non vi era alcun mutamento della domanda/tesi difensiva ma solo una diversa formulazione della medesima censura; dall'altro, la violazione dei criteri di liquidazione del compenso, perché le spese erano state parametrate sull'intero credito invece che sul solo importo contestato in appello.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto fondati entrambi i motivi. Ha stabilito che la Corte d'appello aveva erroneamente dichiarato inammissibile il motivo di gravame per asserita novità della censura, poiché dalle difese di primo grado emergeva già una contestazione sostanzialmente identica: il condominio aveva fin dall'opposizione sostenuto che il credito azionato in via monitoria eccedesse l'importo risultante dai bilanci e dai riparti approvati e che non fosse consentito aggiungere unilateralmente l'IVA. La Corte di cassazione ha quindi cassato la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d'appello di Roma in diversa composizione, affinché riesamini il merito dell'appello e provveda anche sulle spese, comprese quelle del giudizio di legittimità. Ha inoltre affermato che, ai fini della liquidazione delle spese di appello secondo il criterio del disputatum, il valore della causa va commisurato alla sola somma concretamente impugnata, non all'intero importo originariamente richiesto in primo grado o monitoriamente.

Norme richiamate

  • art. 183 c.p.c.

    richiamato come parametro processuale nella censura sulla pretesa novità della difesa in appello

  • art. 345 c.p.c.

    richiamato per contestare la declaratoria di inammissibilità del motivo di appello asseritamente nuovo

  • art. 633 c.p.c.

    la prova scritta posta a base del decreto ingiuntivo era il bilancio con il relativo riparto approvato in assemblea

  • art. 641 c.p.c.

    richiamato nel motivo sulla disciplina del procedimento monitorio

  • art. 645 c.p.c.

    richiamato nel motivo relativo all'opposizione a decreto ingiuntivo

  • art. 63 disp. att. c.c.

    richiamato dal ricorrente nel primo motivo in relazione alla pretesa del consorzio/condominio e alla prova del credito

  • D.M. n. 55 del 2014, artt. 4 e 5

    richiamati per censurare la liquidazione delle spese di lite in base a uno scaglione di valore non corrispondente alla sola somma impugnata

Massime di principio

  • Nel giudizio di appello avverso una sentenza resa in opposizione a decreto ingiuntivo, non vi è mutamento della domanda o eccezione nuova quando la parte ripropone, con diversa formulazione, la medesima contestazione già svolta in primo grado sulla debenza del credito azionato rispetto alla prova scritta posta a base del monitorio.
  • Ai fini della verifica della novità del motivo di appello occorre guardare alla sostanza delle difese di primo grado e non alla sola veste lessicale impiegata; è sufficiente che la censura, pur articolata diversamente, investa lo stesso nucleo fattuale e giuridico già dedotto.
  • Quando il creditore agisce in via monitoria sulla base di bilanci e piani di riparto approvati, la contestazione può riguardare la corrispondenza tra quanto deliberato e quanto richiesto; l'eventuale pretesa di somme ulteriori rispetto a quelle approvate deve trovare autonomo supporto probatorio e non può essere introdotta unilateralmente come mera maggiorazione.
  • Ai fini della liquidazione delle spese di lite nel grado di appello, il valore della causa va determinato, secondo il criterio del disputatum, sulla sola parte della domanda o del credito effettivamente impugnata, e non sull'intero importo originariamente controverso se l'impugnazione è parziale.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpese di liteSpese condominiali
RamiProcesso civileCondominioObbligazioni
SottomaterieAppello
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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