Ordinanza n. 247/2026 - Firenze, Sezione 4
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, -del Decreto del Questore di Grosseto n. -OMISSIS-del -OMISSIS-, notificato in data -OMISSIS-, con cui è stata disposta la revoca della licenza di porto di fucile per uso caccia n. -OMISSIS- intestata al ricorrente; -del Decreto del Prefetto della Provincia di Grosseto Prot. Interno N. -OMISSIS-del -OMISSIS-, con cui è stato respinto il ricorso gerarchico proposto dal Sig. -OMISSIS- avverso il predetto provvedimento del Questore; e di ogni altro atto premesso, connesso e/o consequenziale.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: revoca della licenza di porto di fucile per uso caccia e rigetto del ricorso gerarchico prefettizio
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione di pubblica sicurezza)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il decreto del Questore di Grosseto con cui è stata revocata la licenza di porto di fucile per uso caccia, nonché il decreto del Prefetto di Grosseto di rigetto del ricorso gerarchico. Ha chiesto, in via cautelare, la sospensione degli effetti dei provvedimenti, contestandone la legittimità. Dal testo dell'ordinanza non risultano specificamente indicati i singoli motivi di ricorso; emerge tuttavia che la revoca era motivata dall'esistenza di una conflittualità familiare e da ulteriori precedenti penali ritenuti rilevanti ai fini della valutazione dell'affidabilità del titolare della licenza.
La decisione
Il TAR ha respinto l'istanza cautelare ai sensi dell'art. 55 c.p.a. Ha ritenuto insussistente il fumus boni iuris, poiché il provvedimento impugnato non si fondava soltanto sulla conflittualità familiare, ma anche su ulteriori precedenti penali concorrenti nella motivazione e nella valutazione dell'affidabilità del ricorrente. Ha inoltre escluso la prova del periculum in mora, rilevando che il danno grave e irreparabile non può essere individuato nel solo mancato svolgimento dell'attività venatoria. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
La tutela cautelare richiede la sussistenza dei presupposti cautelari, nella specie ritenuti insussistenti sia sotto il profilo della plausibilità della domanda sia sotto quello del danno grave e irreparabile.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Ha costituito la base normativa per disporre l'oscuramento delle generalità della parte interessata.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamati, insieme alla normativa nazionale sulla protezione dei dati personali, a fondamento dell'oscuramento delle generalità.
Massime di principio
- In sede cautelare, la plausibilità dell'azione di annullamento è esclusa quando il provvedimento di revoca di una licenza di pubblica sicurezza si fonda non su un unico elemento, ma su una pluralità di circostanze, comprendenti conflittualità familiari e precedenti penali, complessivamente valutate ai fini dell'affidabilità dell'interessato.
- Il mancato svolgimento dell'attività venatoria, considerato isolatamente, non integra necessariamente un danno grave e irreparabile idoneo a fondare la sospensione cautelare della revoca di una licenza di porto di fucile per uso caccia.
- La tutela cautelare richiede la concorrente sussistenza del fumus boni iuris e del periculum in mora; l'assenza di uno solo dei due presupposti è sufficiente a giustificare il rigetto dell'istanza.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Ordinanza · 28 apr 2026Ordinanza n. 929/2026 - Venezia, Sezione 1
- Ordinanza · 28 apr 2026Ordinanza n. 958/2026 - Torino, Sezione 2
- Ordinanza · 28 apr 2026Ordinanza n. 964/2026 - Torino, Sezione 2
- Ordinanza · 28 apr 2026Ordinanza n. 967/2026 - Torino, Sezione 3
- Ordinanza · 28 apr 2026Ordinanza n. 785/2026 - Salerno, Sezione 1
- Ordinanza · 28 apr 2026Ordinanza n. 2499/2026 - Roma, Sezione 4B
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →