Sentenza del 03/03/2016 n. 2052 - Comm. Trib. Prov. Milano
AVVISO DI ACCERTAMENTO - TRANSFER PRICING - VALORE NORMALE TRANSAZIONI - ANALISI DI COMPARABILITÀ - METODI DI CONFRONTO DEL PREZZO E METODO REDDITUALE - PREFERENZA PER IL CONFRONTO PREZZO.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguarda la determinazione del valore normale dei corrispettivi nelle transazioni infragruppo ai fini del transfer pricing. La questione centrale è la scelta e l’analisi dei comparables, cioè imprese indipendenti che svolgono attività affini e trattano beni simili. Il giudice ha ritenuto necessario verificare concretamente la comparabilità delle imprese selezionate e ha escluso che le società con risultato d’esercizio negativo possano essere eliminate automaticamente dal campione. È stata inoltre esaminata la relazione tra il metodo del confronto diretto dei prezzi e il metodo reddituale basato sul confronto dei margini operativi lordi (R.O.L.).
La decisione
Il principio affermato è che, nella ricostruzione del valore normale, deve essere privilegiato il metodo del confronto diretto del prezzo, poiché è quello cui fanno prioritariamente riferimento le norme del TUIR. Il metodo reddituale può essere utilizzato solo in via subordinata, quando il confronto diretto non sia concretamente applicabile o adeguatamente attendibile. La selezione dei comparables deve essere motivata e coerente con le funzioni svolte, i beni trattati e le condizioni economiche delle imprese analizzate. L’eventuale esclusione di imprese in perdita deve essere valutata caso per caso e adeguatamente giustificata. Dal testo non emerge il dispositivo concreto della sentenza, né è possibile stabilire con certezza quale parte abbia formalmente vinto.
Norme richiamate
TUIR, disciplina del valore normale e del transfer pricing
Il testo richiama le norme del TUIR senza indicare espressamente gli articoli o riportarne il testo.
Nella determinazione dei prezzi delle operazioni infragruppo occorre ricostruire il valore normale attraverso un’analisi di comparabilità; tra i metodi disponibili deve essere preferito, ove possibile, il confronto diretto dei prezzi rispetto ai metodi fondati sui margini reddituali.
Massime di principio
- In una verifica di transfer pricing, l’Amministrazione e il contribuente devono documentare in modo puntuale la comparabilità tra l’impresa analizzata e i comparables, considerando attività, funzioni, beni, rischi, mercati e condizioni economiche.
- La presenza di perdite o di margini negativi in una società comparabile non costituisce, da sola, una ragione sufficiente per escluderla dal campione; l’esclusione deve essere motivata sulla base di elementi specifici, come eventi straordinari o differenze strutturali.
- Il confronto diretto dei prezzi dovrebbe essere preferito al metodo reddituale quando esistono transazioni realmente comparabili e dati affidabili.
- Il metodo basato sul confronto dei margini operativi può essere utilizzato quando il confronto dei prezzi non è praticabile o non offre risultati attendibili, ma la scelta deve essere adeguatamente motivata.
- Un accertamento fondato su un campione di comparables selezionato in modo automatico o privo di adeguata analisi qualitativa può risultare contestabile.
- La sentenza fornita non contiene elementi sufficienti per determinare con certezza l’esito processuale concreto; pertanto, l’indicazione del vincitore è solo presuntiva e deriva dall’impostazione favorevole ai rilievi dell’Amministrazione.
Testo integrale
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