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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 43701/2024 del 28/11/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione per cassazione della sentenza con cui il G.U.P. aveva omologato il patteggiamento disposto ex art. 444 c.p.p. applicando a Mininno la pena di 1 anno e 8 mesi di reclusione (con sospensione condizionale) per reati di bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale e bancarotta fraudolenta impropria, e contestualmente le pene accessorie previste dall'art. 216, comma 4, L.F. Il ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 216, comma 4, L.F. e 445, comma 1, c.p.p., sostenendo che l'art. 445 c.p.p. esclude l'applicazione di pene accessorie quando, con patteggiamento, la pena detentiva applicata non supera due anni, ragion per cui le pene accessorie fallimentari non potevano essere imposte.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso: ha ritenuto che l'art. 445, comma 1, c.p.p. esclude l'imposizione di pene accessorie quando la pena detentiva risultante dal patteggiamento non supera gli anni due, salvo le eccezioni previste dal comma 1-ter (non rilevanti nel caso). Dato che l'obbligo di applicare le pene accessorie previsto dall'art. 216 L.F. è sovrastato dalla norma speciale contenuta nell'art. 445 c.p.p., le pene accessorie applicate dal G.U.P. sono illegali. Sulla base dell'art. 620, comma 1, lett. l), c.p.p., e in linea con la giurisprudenza delle Sezioni Unite (sentenza Matrone n. 3464/2017), la Corte ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alle pene accessorie fallimentari, disponendone la esclusione.

Norme richiamate

  • art. 444 c.p.p.

    Disciplina il patteggiamento (applicazione della pena su richiesta delle parti); quadro normativo della procedura che ha condotto all'applicazione della pena principale.

  • art. 445, comma 1, c.p.p.

    Stabilisce che quando la sentenza emessa ex art. 444 c.p.p. applica una pena detentiva, sola o congiunta a pena pecuniaria, non superiore a due anni non possono essere irrogate pene accessorie (salvo eccezioni del comma 1-ter) né misure di sicurezza; la norma è considerata speciale e premiale rispetto ad altre disposizioni che impongono pene accessorie.

  • art. 216, comma 4, Legge Fallimentare (L.F.)

    Prevede l'applicazione obbligatoria di specifiche pene accessorie in caso di condanna per il delitto di bancarotta fraudolenta; nella fattispecie il G.U.P. aveva applicato tali pene accessorie, ma la Corte ha ritenuto che siano escluse dal patteggiamento che produce pena <=2 anni ai sensi dell'art. 445 c.p.p.

  • art. 240 c.p.

    Norma sulla confisca; secondo l'art. 445 c.p.p. la confisca ex art. 240 è esclusa quando la pena applicata con il patteggiamento non supera i due anni.

  • art. 620, comma 1, lett. l), c.p.p.

    Consente alla Corte di Cassazione, quando non è necessario un rinvio per ulteriori accertamenti, di annullare senza rinvio e di decidere direttamente sulle questioni di illegittimità; usato per eliminare le pene accessorie illegittimamente applicate.

  • Legge 9 gennaio 2019, n. 3, art. 1, comma 4, lett. e)

    Ha introdotto il comma 1-ter nell'art. 445 c.p.p. con un elenco di eccezioni; la Corte rileva che le eccezioni così introdotte non comprendono il reato di bancarotta fraudolenta, e dunque non incidono nel caso esaminato.

  • Sezioni Unite, sentenza n. 3464 del 30/11/2017 (Matrone)

    Giurisprudenza di indirizzo che chiarisce i casi in cui la Corte può annullare senza rinvio (quando il rinvio è superfluo e la decisione può essere adottata sulla base degli elementi già accertati); richiamata per legittimare l'annullamento senza rinvio delle pene accessorie.

Massime di principio

  • Quando il patteggiamento (art. 444 c.p.p.) porta all'applicazione di una pena detentiva non superiore a 2 anni, l'art. 445, comma 1, c.p.p. impedisce l'imposizione di pene accessorie, salvo le eccezioni specifiche del comma 1-ter; pertanto pene accessorie previste da norme ordinarie (es. art. 216 L.F.) non si applicano in questi casi.
  • La confisca prevista dall'art. 240 c.p. è esclusa se la pena concordata con patteggiamento non supera i due anni.
  • Se il giudice di merito applica pene accessorie contrarie a quanto stabilito dall'art. 445 c.p.p., la Corte di Cassazione può annullarle senza rinvio quando non sono necessari ulteriori accertamenti (ex art. 620 c.p.p. e giurisprudenza Sez. Unite).
  • Le eccezioni previste dall'art. 445, comma 1-ter, introdotte dalla legge 9/2019 vanno verificate caso per caso: non tutte le fattispecie che prevedono pene accessorie sono ricomprese tra le eccezioni, quindi non si può assumere automaticamente l'applicabilità delle pene accessorie in caso di patteggiamento sotto i due anni.
  • In casi analoghi la difesa deve contestare tempestivamente l'applicazione di pene accessorie in sede di omologazione del patteggiamento e, se necessario, proporre impugnazione per cassazione chiedendo l'annullamento senza rinvio delle misure illegittime.

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