Cassazione Penale, Sentenza n. 13019/2023 del 28/03/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnano la sentenza della Corte d'appello di Venezia che li ha ritenuti responsabili dei reati di lesioni personali aggravate e di minaccia grave commessa con l'uso di un'arma impropria (lancio di un casco) ai danni di Alessandro Sambin. Il ricorso contiene tre motivi: i primi due contestano la responsabilità per vizi di motivazione della valutazione probatoria (incoerenze non valutate e mancata spiegazione di come il lancio del casco sia da considerarsi minaccia grave); il terzo censura la genericità della motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio, per richiamo generico alla gravità dei fatti e alla negativa personalità dell'imputato nella determinazione della pena.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili. Sul punto della responsabilità ha ritenuto che la corte territoriale avesse adeguatamente ricostruito la dinamica, dando atto dell'attendibilità della persona offesa, del riscontro fornito dal teste Danaro e della congruità del referto medico; le censure limitavano la valutazione a singoli elementi senza considerare il compendio probatorio complessivo e replicavano argomenti già svolti in appello. Il motivo che deduceva omessa motivazione circa la gravità della minaccia è stato anche dichiarato inammissibile per non essere stato proposto davanti alla corte territoriale. Quanto al terzo motivo, sulla determinazione della pena, è stato ritenuto manifestamente infondato: la pena (7 mesi di reclusione, da una base di 9 mesi) è prossima al minimo edittale e in tali casi la motivazione può essere meno analitica, essendo sufficiente il richiamo al criterio di adeguatezza (con implicita considerazione degli elementi di cui all'art. 133 c.p.). I ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e ciascuno al versamento di euro tremila alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 133 cod. pen.
Richiamato implicitamente: i criteri indicati dall'art. 133 c.p. sono presi in considerazione nella determinazione della pena e, quando la pena inflitta è prossima al minimo edittale, il richiamo generale al criterio di adeguatezza è ritenuto sufficiente come motivazione
Sez. 2, n. 33578 del 20/05/2010 (giurisprudenza)
Principio che l'analisi probatoria deve considerare il compendio degli elementi nel loro rapporto reciproco, evitando valutazioni parcellizzate e avulse dal contesto
Sez. 6, n. 18081 del 14/04/2011 (giurisprudenza)
Limiti del sindacato di legittimità sulla motivazione: il controllo è circoscritto alla verifica dell'esistenza di un apparato argomentativo logico e non consente di riesaminare l'adeguatezza intrinseca delle argomentazioni del giudice di merito
Sez. 2, n. 28852 del 08/05/2013 (giurisprudenza)
Conferma che quando la pena è prossima al minimo edittale l'obbligo motivazionale è attenuato e può essere soddisfatto con un richiamo ai criteri generali di adeguatezza
Sez. 3, n. 29968 del 22/02/2019 (giurisprudenza)
Ulteriore conferma del principio secondo cui il richiamo a criteri generali è sufficiente per motivare pene prossime al minimo legale
Massime di principio
- Il giudizio di legittimità sulla motivazione è limitato a verificare la presenza di un apparato argomentativo logico; la Corte di Cassazione non può ricalibrare il peso delle prove né sostituirsi al giudice di merito nella valutazione delle risultanze
- Nelle contestazioni che sollevano apparentemente contraddizioni probatorie, il ricorrente deve dimostrare che la motivazione è del tutto priva di logica o omette passaggi essenziali; richiamare singoli elementi senza inserirli nel compendio probatorio complessivo è insufficiente
- Questioni non sollevate davanti al giudice di merito sono inammissibili in Cassazione se non già dedotte nei precedenti gradi (principio di preclusione delle censure non proposte in sede di appello)
- Quando la pena inflitta è prossima al minimo edittale l'onere motivazionale del giudice si attenua: è spesso sufficiente il richiamo ai criteri generali di adeguatezza e alla personalità del reo, senza analisi approfondita di ciascun elemento dell'art. 133 c.p.
- Condotte consistenti nel lanciare oggetti verso la persona possono integrare la minaccia grave con arma impropria se, valutate nel loro insieme e nel contesto, risultano idonee a cagionare timore serio nella vittima; la qualificazione dipende dalla dinamica e dal contesto valutati dal giudice di merito
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