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Cassazione Civile, Ordinanza n. 40965/2021 del 21/12/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (ente locale)

La controversia

La controversia origina da un avviso di accertamento Tarsu relativo agli anni 2012/2013, impugnato dalla contribuente e annullato dalla CTP. In appello la CTR della Basilicata ha rigettato il gravame del Comune, ritenendo infondata la pretesa tributaria perché non sarebbe stato individuato correttamente l'immobile oggetto di tassazione e perché l'atto impositivo sarebbe stato privo di valida motivazione, con riferimento alla L. n. 296/2006. Il Comune ha quindi proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha denunciato nullità della sentenza per motivazione apparente o contraddittoria, deducendo la violazione dell'art. 111 Cost., dell'art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c., dell'art. 118 disp. att. c.p.c., degli artt. 36, comma 2, nn. 2 e 4, 49 e 61 d.lgs. 546/1992, in relazione all'art. 360, comma 1, nn. 3 e 4, c.p.c.; con il secondo ha dedotto violazione dell'art. 7 L. 212/2000, dell'art. 1, comma 162, L. 296/2006 e dell'art. 62 d.lgs. 507/1993, sostenendo che la CTR aveva errato nel ritenere dovuta la Tarsu con riferimento a un immobile diverso da quello occupato dalla contribuente.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondato il primo motivo di ricorso e assorbito il secondo. Ha affermato che la sentenza della CTR era affetta da motivazione meramente apparente, poiché conteneva ragionamenti tra loro contraddittori: da un lato affermava che l'immobile oggetto di tassazione non era individuato, dall'altro censurava l'atto per avere indicato un immobile diverso (C.da Pianizzi - zona industriale invece di via Rocco Pizzi, foglio 31, particella 334, sub 1 e sub 2). Tale incoerenza non consentiva di ricostruire il percorso logico-argomentativo seguito dal giudice di merito. La Corte ha quindi cassato la sentenza impugnata e rinviato alla CTR della Basilicata in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 111 Cost.

    impone un obbligo costituzionale di motivazione delle decisioni giurisdizionali; la sua violazione può determinare nullità della sentenza

  • art. 132 c.p.c.

    la sentenza deve contenere la concisa esposizione dei motivi di fatto e di diritto; la mancanza o apparenza della motivazione integra nullità

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    richiama l'obbligo di indicare le ragioni della decisione

  • art. 36 d.lgs. 546/1992

    nel processo tributario la sentenza deve esporre i motivi in fatto e in diritto; l'obbligo è omologo a quello del processo civile

  • art. 49 d.lgs. 546/1992

    citato nel motivo di ricorso come norma processuale del giudizio tributario

  • art. 61 d.lgs. 546/1992

    citato nel motivo di ricorso come norma processuale del giudizio tributario

  • art. 360 c.p.c.

    utilizzato quale parametro di deduzione della violazione di legge e del vizio processuale di motivazione

  • art. 7 L. 212/2000

    richiamato nel secondo motivo in tema di obbligo di motivazione degli atti tributari

  • art. 1, comma 162, L. 296/2006

    richiamato quale norma sulla motivazione dell'avviso di accertamento in materia tributaria locale

  • art. 62 d.lgs. 507/1993

    richiamato nel secondo motivo con riferimento al presupposto soggettivo/oggettivo della Tarsu

Massime di principio

  • Nel processo civile e tributario la motivazione della sentenza è solo apparente quando, pur esistendo graficamente, non consente di comprendere il fondamento effettivo della decisione e il percorso logico seguito dal giudice.
  • La motivazione è affetta da nullità anche quando presenti affermazioni tra loro irriducibilmente contrastanti o obiettivamente incomprensibili, tali da impedire il controllo sulla correttezza del decisum.
  • Non è sufficiente un richiamo generico o contraddittorio ai fatti rilevanti: il giudice deve individuare con precisione gli elementi fattuali decisivi e spiegare perché essi conducono all'esito adottato.
  • Quando il primo motivo di ricorso per cassazione censura validamente la nullità della sentenza per motivazione apparente, gli ulteriori motivi che investono il merito possono restare assorbiti.
  • In materia di tributi locali, l'atto impositivo deve consentire di identificare chiaramente il presupposto fattuale della pretesa, ma la verifica di tale requisito deve essere svolta con una motivazione coerente e intellegibile.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamentoImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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