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Sentenza

Sentenza n. 10820/2026 - Roma, Sezione 1T

Giustizia amministrativa202404384

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. I terSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Revoca del programma speciale di protezione deliberata dalla Commissione Centrale il 20 dicembre 2023

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato la revoca del programma speciale di protezione, deducendo: violazione e falsa applicazione dell’art. 13-quater del d.l. n. 8/1991, per omessa ponderazione dell’attualità e gravità del pericolo e per il mancato rilievo del fatto che la DDA competente si era pronunciata per la cessazione del programma, non per la revoca; violazione dell’art. 3 della Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo e degli artt. 3 e 6 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, per mancata salvaguardia dell’incolumità dei ricorrenti; violazione degli artt. 2, 29 e 97 Cost.; eccesso di potere per illogicità manifesta, contraddittorietà, difetto di istruttoria e motivazione, anche perché erano state contestualmente previste misure ordinarie di protezione, ritenute indicative della permanenza di una situazione di pericolo; violazione dell’art. 7 della l. n. 241/1990, per omessa comunicazione di avvio del procedimento di revoca. La revoca traeva origine da segnalazioni del Servizio Centrale di Protezione relative a plurime violazioni comportamentali: allontanamenti dal luogo protetto senza comunicazione, attività lavorativa non autorizzata e, per la figlia, un accesso non autorizzato nel luogo natio del padre per effettuare un tatuaggio. La Commissione aveva acquisito il parere della DDA di Catanzaro e quello favorevole alla revoca della DNAA.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso, ritenendo infondate, congiuntamente, le censure dedotte. Ha qualificato le condotte contestate come ipotesi di revoca facoltativa ai sensi dell’art. 13-quater, comma 2, del d.l. n. 8/1991, non rientrando tra i fatti tipizzati per la revoca obbligatoria. In tale ambito la Commissione Centrale dispone di discrezionalità e deve bilanciare l’interesse dello Stato alla collaborazione con l’interesse degli interessati alla protezione, valutando la condotta e l’osservanza degli impegni assunti. Il giudice può sindacare la decisione soltanto nei limiti degli errori di fatto e dei vizi ictu oculi di illogicità, irrazionalità o travisamento. Nel caso concreto, l’attività lavorativa non autorizzata e i ripetuti allontanamenti senza comunicazione erano stati ragionevolmente considerati incompatibili con le esigenze di mimetizzazione e protezione, anche alla luce di ulteriori violazioni successive all’atto impugnato. Non è stato ravvisato difetto di istruttoria né violazione di legge. La previsione di misure ordinarie di protezione non è stata ritenuta contraddittoria con la revoca delle misure speciali, poiché la cessazione del programma speciale non comporta automaticamente il venir meno di ogni esigenza di tutela. La mancata comunicazione di avvio del procedimento è stata ritenuta non invalidante ai sensi dell’art. 21-octies, comma 2, della l. n. 241/1990, avendo l’amministrazione dimostrato che il provvedimento non avrebbe potuto avere contenuto diverso. Spese compensate.

Norme richiamate

  • art. 13-quater d.l. n. 8/1991, conv. in l. n. 82/1991

    Le speciali misure di protezione sono a termine e, anche se di tipo urgente o provvisorio a norma dell’art. 13, comma 1, possono essere revocate o modificate in relazione all’attualità del pericolo, alla sua gravità e alla idoneità delle misure adottate, nonché in relazione alla condotta delle persone interessate e alla osservanza degli impegni assunti a norma di legge.

    La norma distingue tra ipotesi di revoca obbligatoria e ipotesi di revoca facoltativa. In queste ultime la Commissione esercita un potere discrezionale, valutando pericolo, condotta e osservanza degli impegni mediante un ragionevole bilanciamento degli interessi contrapposti.

  • art. 12 d.l. n. 8/1991

    Gli obblighi assunti dai destinatari delle misure comprendono l’osservanza delle misure di sicurezza e la collaborazione attiva alla loro applicazione; la loro violazione può giustificare la revoca obbligatoria o discrezionale in relazione alla gravità.

  • art. 11, commi 2, 3 e 4, d.m. 23 aprile 2004, n. 161

    I pareri della Procura della Repubblica competente e della Direzione Nazionale Antimafia e Antiterrorismo sono obbligatori ma non vincolanti nell’ambito del procedimento di revoca.

  • art. 7 l. n. 241/1990

    La mancata comunicazione di avvio del procedimento è stata dedotta dai ricorrenti, ma non ha determinato l’annullamento dell’atto nel caso concreto.

  • art. 21-octies, comma 2, l. n. 241/1990

    Il vizio derivante dall’omessa comunicazione di avvio non comporta l’annullabilità quando l’amministrazione dimostri che il contenuto del provvedimento non avrebbe potuto essere diverso.

Massime di principio

  • La revoca facoltativa delle speciali misure di protezione dei collaboratori di giustizia richiede una valutazione discrezionale della condotta dell’interessato, dell’osservanza degli impegni assunti, dell’attualità e gravità del pericolo e dell’idoneità delle misure, mediante bilanciamento tra l’interesse dello Stato alla collaborazione e l’interesse all’incolumità del collaboratore e dei suoi familiari.
  • Nelle ipotesi di revoca facoltativa, i pareri della Procura competente e della Direzione Nazionale Antimafia e Antiterrorismo sono obbligatori ma non vincolanti; la Commissione Centrale può discostarsene purché dia adeguatamente conto della valutazione compiuta.
  • Il sindacato giurisdizionale sulla revoca facoltativa delle misure speciali di protezione è limitato alla verifica del rispetto dei presupposti normativi e alla rilevazione di errori di fatto, travisamento o vizi ictu oculi di illogicità e irrazionalità, senza possibilità per il giudice di sostituire la propria valutazione a quella dell’amministrazione.
  • La violazione degli obblighi di sicurezza e collaborazione, quali l’allontanamento non comunicato dal luogo protetto o lo svolgimento di attività lavorativa non autorizzata, può essere valutata come comportamento incompatibile con le finalità di mimetizzazione e protezione e fondare la revoca facoltativa.
  • La revoca delle misure speciali di protezione non esclude automaticamente la permanenza di esigenze di tutela attraverso misure ordinarie: la previsione di queste ultime non è, di per sé, contraddittoria con la cessazione del programma speciale.
  • L’omessa comunicazione di avvio del procedimento non comporta l’annullamento del provvedimento quando l’amministrazione dimostri, ai sensi dell’art. 21-octies, comma 2, della l. n. 241/1990, che il contenuto dell’atto non avrebbe potuto essere diverso.

Come è indicizzato

MaterieMisure prefettizie di sicurezzaPartecipazione al procedimentoInvalidità del provvedimento
RamiAntimafia, sicurezza e ordine pubblicoProcedimento amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaProporzionalità e ragionevolezzaDifetto di istruttoriaPartecipazione procedimentale

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