Cassazione Penale, Ordinanza n. 24562/2026 del 02/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl ricorso è stato dichiarato inammissibile. Conseguentemente, l'imputato è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. Dalla motivazione emerge che la sentenza d'appello, che aveva affermato la responsabilità dell'imputato e la sussistenza del reato, è rimasta ferma. Non sono indicati nel testo il reato contestato né altri dettagli fattuali ulteriori.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorso è proposto dall'imputato avverso la sentenza della Corte d'appello che ne aveva confermato la responsabilità penale. Dal testo emerge che il primo motivo contestava l'affermazione di responsabilità e, in sostanza, mirava a una diversa ricostruzione dei fatti e a una rivalutazione del materiale probatorio rispetto a quella operata dal giudice di merito. Il secondo motivo riguardava la richiesta di applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis c.p., ritenuta non riconosciuta in appello. La Corte di cassazione ha ritenuto il primo motivo inammissibile perché non deducibile in sede di legittimità, trattandosi di critica alla valutazione di merito; ha inoltre ritenuto manifestamente infondato il secondo motivo, reputando congrua e immune da vizi la motivazione della Corte territoriale sulla particolare tenuità del fatto.
Norme richiamate
art. 131-bis c.p.
La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto è stata ritenuta non configurabile nel caso concreto, essendo stata giudicata immune da vizi la motivazione della Corte d'appello che l'aveva esclusa.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentito sollecitare una nuova e diversa ricostruzione dei fatti o una rivalutazione del compendio probatorio attraverso criteri diversi da quelli adottati dal giudice di merito.
- Quando la sentenza di merito contiene una motivazione congrua e logicamente coerente sull'affermazione di responsabilità, la censura che mira soltanto a sovvertire tale valutazione è inammissibile.
- La dedotta particolare tenuità del fatto può essere censurata in cassazione solo per vizi della motivazione; se la Corte di merito ha fornito una motivazione immune da vizi, il motivo è manifestamente infondato.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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