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Cassazione Penale, Ordinanza n. 30584/2026 del 11/08/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il ricorso è stato proposto nell'interesse di un imputato nei cui confronti era stata confermata la condanna per evasione. I motivi dedotti riguardavano, in primo luogo, la pretesa operatività dell'esimente dello stato di necessità, sostenendosi che l'allontanamento dal luogo di lavoro per recarsi in altro comune a prelevare denaro sarebbe stato imposto dall'imminente sfratto e dal conseguente pericolo grave e attuale per la persona; in secondo luogo, si contestavano la valutazione negativa della recidiva e il diniego delle circostanze attenuanti generiche. La Corte ha ritenuto entrambi i motivi generici perché non confrontati con la motivazione della sentenza impugnata e privi di adeguati elementi probatori a sostegno.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato che il primo motivo non si confrontava con la motivazione di merito, che aveva escluso lo stato di necessità per mancanza di qualsiasi allegazione probatoria sull'imminente sfratto e sul pericolo attuale di un danno grave alla persona. Ha inoltre ritenuto generico il secondo motivo, osservando che recidiva e diniego delle attenuanti generiche erano stati giustificati dai plurimi e recenti precedenti dell'imputato e dall'assenza di elementi positivi. Ne è conseguita la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 385 c.p.

    È il reato per cui la condanna era stata confermata in appello e rispetto al quale è stato proposto il ricorso per cassazione.

  • stato di necessità

    L'esimente è stata esclusa perché non supportata da alcuna allegazione probatoria sull'imminenza del pregiudizio e sul pericolo attuale di un danno grave alla persona.

  • recidiva

    La valutazione negativa è stata ritenuta corretta in ragione dei plurimi e recenti precedenti dell'imputato.

  • circostanze attenuanti generiche

    Il diniego è stato ritenuto legittimo per l'assenza di elementi positivi da valorizzare.

Massime di principio

  • Il motivo di ricorso per cassazione è inammissibile quando si limita a riproporre tesi già prospettate senza confrontarsi specificamente con la motivazione della sentenza impugnata.
  • L'esimente dello stato di necessità richiede allegazioni e riscontri concreti circa l'esistenza di un pericolo attuale di danno grave alla persona; in difetto di supporto probatorio la sua invocazione non può essere accolta.
  • La censura sulla recidiva e sul diniego delle attenuanti generiche deve misurarsi con gli elementi valorizzati dal giudice di merito; la presenza di precedenti specifici o recenti e l'assenza di dati positivi giustificano il rigetto della doglianza.
  • Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, il ricorrente sopporta le spese processuali e può essere condannato al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieEvasioneCause di giustificazioneCircostanze del reato
RamiReati contro l'amministrazione della giustiziaParte generale
IstitutiPrescrizione del reato

Testo integrale

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