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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 5616/2023 del 09/02/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorrente impugna la decisione della Corte d'Appello che, in sede di rinvio dopo annullamento parziale della Cassazione, aveva escluso il vincolo della continuazione tra le violazioni tributarie relative all'omesso versamento dell'IVA per gli anni dal 2005 al 2008 e le omesse dichiarazioni IRPEF per gli anni 2010-2011. LUZI contestava che il giudice di appello non avesse rispettato il principio di diritto indicato dalla Corte di legittimità circa gli indici rivelatori della continuazione (omogeneità del bene giuridico, contiguità spazio-temporale, modalità della condotta, sistematicità e abitudini programmate di vita, programmazione dei reati) e non avesse adeguatamente motivato la esclusione del disegno criminoso unitario, avendo invocato argomenti ritenuti illogici (il cosiddetto 'salto di qualità' da IVA a evasione del reddito) o non adeguatamente ancorati a fattori probatori ('sistema di vita'). Il ricorrente deduceva altresì che il riconoscimento della continuazione avrebbe dovuto comportare la esclusione della recidiva e l'eliminazione dell'aumento sanzionatorio ad essa connesso.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto fondati i rilievi del ricorrente sotto il profilo motivazionale: la sentenza della Corte d'Appello non ha compiuto il doveroso e completo esame degli indicatori indicati dalla Cassazione e ha impiegato argomentazioni considerate illogiche o non supportate da adeguata evidenza probatoria. Di conseguenza la sentenza impugnata è stata annullata e il giudizio rinviato ad altra sezione della Corte d'Appello di Milano per un nuovo esame, limitato alla questione della ricorrenza del vincolo della continuazione, con obbligo per il giudice di rinvio di seguire il perimetro argomentativo fissato dalla Cassazione.

Norme richiamate

  • Principio di diritto sulla continuazione (giurisprudenza della Corte di Cassazione)

    La continuazione si valuta sulla base di molteplici indici: omogeneità del bene giuridico protetto, contiguità spazio-temporale, modalità della condotta, sistematicità e abitudini programmate di vita, programmazione dei singoli reati. Tali indicatori devono essere ponderati globalmente dal giudice di merito; l'assenza di una motivazione che dia conto delle ragioni per ritenere l'esistenza o l'assenza della continuità determina l'annullamento e il rinvio.

  • Precedenti giurisprudenziali richiamati (Sez.3, n.34794 del 19/05/2017; Sez. U, n.28659 del 18/05/2017, Gargiulo)

    La giurisprudenza richiamata ribadisce che, dopo annullamento per vizio motivazionale, il giudice del rinvio deve riesaminare compiutamente le prove e motivare diversamente rispetto al percorso censurato; non può limitarsi a formule o a considerazioni generiche come 'sistema di vita' senza agganciare tali affermazioni a elementi fattuali probatori.

Massime di principio

  • Per riconoscere la continuazione occorre valutare congiuntamente gli indici tipici (omogeneità del bene giuridico, contiguità spazio-temporale, modalità della condotta, sistematicità, programmazione): nessun elemento isolato è decisivo da solo.
  • Un 'peggioramento' o 'salto di qualità' nella gravità o nella modalità delle violazioni non esclude automaticamente la continuazione; può semmai rafforzare l'esistenza di un progetto criminoso unitario se correlato a sistematicità e persistenza.
  • La qualificazione della reiterazione come 'sistema di vita' richiede ancoraggio probatorio: il giudice che lo usa deve indicare i fatti concreti che giustificano l'inferenza, altrimenti la motivazione è insufficiente.
  • Dopo annullamento per vizio motivazionale, il giudice del rinvio ha l'obbligo di riesaminare compiutamente il materiale probatorio e di spiegare perché adotta una diversa valutazione rispetto alla pronuncia cassata; il mancato assolvimento di tale obbligo comporta nuovo annullamento con rinvio.
  • Il riconoscimento della continuazione può avere effetti processuali e sanzionatori (ad es. esclusione della recidiva e ricalcolo delle pene/quote accessorie) e dunque la sua corretta valutazione è rilevante anche ai fini dell'entità della condanna.

Testo integrale

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