Sentenza n. 1217/2026 - Firenze, Sezione 4
per l'annullamento, del rifiuto di riesame del decreto ex art. 39 Tulps [divieto detenzione armi, munizioni ed esplosivi] emesso in data -OMISSIS- dal Prefetto della provincia di Siena n. -OMISSIS-. Atto con protocollo n. -OMISSIS-emesso, notificato e comunque conosciuto dall’interessato in data -OMISSIS-. Di tutti gli eventuali atti a questo antecedenti e/o collegati.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego di riesame di un divieto prefettizio di detenzione di armi, munizioni ed esplosivi
Esito
Favorevole al ricorrente (destinatario divieto armi)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il diniego con cui la Prefettura si era rifiutata di riaprire il procedimento relativo a un divieto di detenzione di armi adottato nel 2012. Ha dedotto l'illegittimità del provvedimento per difetto di istruttoria e di motivazione, sostenendo che l'Amministrazione non aveva considerato il notevole tempo trascorso, la remissione delle querele relative ai due episodi di litigiosità posti a fondamento del divieto, il decesso della persona coinvolta negli alterchi, la riabilitazione penale ottenuta per l'unica condanna riportata e l'assenza di ulteriori episodi. La Prefettura aveva ritenuto di non essere tenuta a pronunciarsi prima del decorso di cinque anni dall'ultimo diniego di revoca, anziché dal decreto originario di divieto.
La decisione
Il TAR ha accolto l'unica censura e annullato il diniego impugnato. Ha ritenuto erronea l'interpretazione secondo cui il termine quinquennale dovesse decorrere dall'ultimo rigetto dell'istanza di revoca: secondo la circolare ministeriale del 25 novembre 2020 e gli orientamenti richiamati del TAR Toscana, il termine ragionevole decorre dal decreto originario di divieto. Il divieto di detenzione di armi non può produrre effetti sine die quando sia venuta meno l'attualità della situazione di pericolosità. Decorso un termine ragionevole e in presenza di sopravvenienze idonee a modificare il quadro indiziario, il destinatario ha un interesse giuridicamente protetto al riesame della propria posizione. Nel caso concreto erano trascorsi quasi venti anni dai fatti, le querele erano state rimesse e la persona coinvolta era deceduta. L'Amministrazione, invece, aveva omesso qualsiasi istruttoria concreta sulle circostanze sopravvenute e si era limitata a formule apodittiche e stereotipate. L'annullamento comporta l'obbligo della Prefettura di Siena di avviare un nuovo procedimento e riesaminare il precedente divieto, senza automatica caducazione della misura. L'Amministrazione è stata condannata al pagamento di euro 3.000,00 oltre oneri di legge.
Norme richiamate
art. 39 TULPS
Costituisce la base normativa del divieto di detenzione di armi, munizioni ed esplosivi oggetto del riesame.
circolare del Ministero dell'Interno n. 557/PAS/U/013490/10171 del 25 novembre 2020
Recepisce l'orientamento secondo cui il Prefetto deve esaminare l'istanza di revoca del divieto quando siano intervenuti mutamenti sostanziali delle circostanze e sia decorso un ragionevole lasso di tempo, individuato in cinque anni decorrenti dal decreto originario di divieto.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Richiamato quale presupposto per l'oscuramento delle generalità della parte interessata.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamati, insieme all'art. 52 d.lgs. 196/2003, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata mediante oscuramento delle generalità.
Massime di principio
- Il divieto prefettizio di detenzione di armi, munizioni ed esplosivi non può avere efficacia sine die; quando sia decorso un termine ragionevole e siano intervenute circostanze positive idonee a modificare il quadro indiziario originario, il destinatario vanta un interesse giuridicamente protetto a ottenere il riesame della propria posizione.
- Ai fini dell'obbligo dell'Amministrazione di esaminare una richiesta di revoca di un divieto di detenzione di armi, il termine ragionevole di cinque anni decorre dal decreto originario di divieto e non dall'ultimo provvedimento di rigetto di una precedente istanza di riesame.
- Il riesame di un divieto di detenzione di armi deve essere preceduto da un'istruttoria concreta e attuale, che consideri il tempo trascorso, le sopravvenienze e ogni elemento rilevante ai fini della permanenza della pericolosità; formule stereotipate e apodittiche non sono sufficienti.
- La valutazione prefettizia sull'affidabilità del richiedente deve essere globale e concreta, pur restando connotata da ampia discrezionalità amministrativa; l'annullamento del diniego di riesame impone la riedizione del potere, ma non determina automaticamente la revoca del divieto.
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