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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 1460/2023 del 18/01/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per revocazione avverso ordinanza della Corte di Cassazione (10.11.2017 n. 26663). La ricorrente impugnava nuovamente un'ordinanza già oggetto di precedenti ricorsi e revocazioni dichiarate inammissibili; il motivo principale della decisione è la tardività della notificazione del ricorso rispetto al termine semestrale previsto per la revocazione (art. 391-bis c.p.c.). Inoltre è censurata l'ammissibilità della memoria depositata dall'avvocato della ricorrente perché l'avvocato non risulta più iscritto all'Albo dei patrocinanti in Cassazione (art. 365 c.p.c.).

La decisione

La Corte dichiara il ricorso inammissibile per tardività: l'ordinanza impugnata è stata pubblicata il 10/11/2017, mentre la notifica del ricorso è avvenuta il 10/12/2018, oltre il termine semestrale di cui all'art. 391-bis, comma 1, c.p.c. La memoria depositata è altresì inammissibile ai sensi dell'art. 365 c.p.c. Non si provvede sulle spese per mancata difesa delle parti intimate. Si dà atto della sussistenza del presupposto per il pagamento, a carico della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002 (come introdotto dall'art. 1, comma 17, legge 24.12.2012 n. 228).

Norme richiamate

  • art. 669-terdecies c.p.c.

    Norma richiamata solo per contestualizzare il provvedimento cautelare originario impugnato dalla ricorrente nel 2001; non è stata oggetto di valutazione decisoria sul punto nella presente ordinanza.

  • art. 391-bis c.p.c.

    Stabilisce il termine semestrale per proporre il rimedio della revocazione; la Corte ha ritenuto il ricorso tardivo perché notificato oltre quel termine, determinando l'inammissibilità.

  • art. 365 c.p.c.

    Definisce i requisiti e le cause di inammissibilità o irregolarità delle memorie e dei mezzi di impugnazione; la memoria depositata è stata dichiarata inammissibile perché il difensore non risultava iscritto all'Albo dei patrocinanti in Cassazione.

  • art. 13 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    comma 1-quater e richiamo al comma 1-bis

    Prevede l'obbligo, in determinati casi, del versamento di un ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione; la Corte ha dato atto che sussistono i presupposti per l'applicazione di tale contributo a carico della ricorrente in caso di inammissibilità del ricorso per revocazione.

  • legge 24 dicembre 2012, n. 228

    art. 1, comma 17 (introduzione del testo dell'art. 13 comma 1-quater)

    Richiamata per indicare il testo normativo che ha introdotto la previsione sul contributo unificato aggiuntivo applicabile in caso di inammissibilità.

Massime di principio

  • La revocazione ex art. 391-bis c.p.c. deve essere proposta entro sei mesi dalla pubblicazione dell'atto impugnato: la notifica oltre tale termine comporta l'inammissibilità del ricorso.
  • Le memorie o atti difensivi depositati da un avvocato non iscritto all'Albo dei patrocinanti in Cassazione sono inammissibili ai sensi dell'art. 365 c.p.c.; è quindi essenziale verificare il titolo del difensore prima del deposito.
  • In caso di inammissibilità del ricorso per revocazione la Corte può dar luogo all'applicazione dell'ulteriore contributo unificato previsto dall'art. 13 d.P.R. n. 115/2002, con conseguente onere aggiuntivo per il ricorrente.
  • Se le parti intimate non si difendono nel giudizio di revocazione, il giudice può astenersi dal provvedere sulla liquidazione delle spese processuali.
  • Prima di proporre ripetute impugnazioni e revoche contro provvedimenti già dichiarati inammissibili è opportuno valutare la fondatezza processuale e i termini, per evitare aggravio di oneri economici e di rigetti per motivi procedurali.

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