Cassazione Civile, Ordinanza n. 20982/2025 del 23/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (società)
La controversia
La controversia origina da un appalto di lavori di finitura edile: in primo grado una parte fu condannata a pagare il saldo dell'appalto; la decisione fu in parte confermata in appello, con riduzione delle spese. Il successivo ricorso per cassazione fu dichiarato inammissibile con ordinanza n. 3208/2024 perché ritenuto tardivo, in ragione dell'esito negativo della prima notificazione del ricorso, effettuata l'ultimo giorno utile, per irreperibilità del destinatario all'indirizzo indicato. La parte soccombente ha quindi chiesto la revocazione dell'ordinanza della Cassazione, deducendo errore di fatto ex artt. 391-bis e 395 n. 4 c.p.c.: secondo la ricorrente, la notifica del ricorso era stata validamente indirizzata al domicilio eletto dalla società e l'esito negativo della prima spedizione era dovuto non a una propria omissione, ma a un evento non imputabile; la Corte avrebbe invece erroneamente supposto che la notificazione fosse stata indirizzata all'avvocato domiciliatario senza indicarne il nominativo, ritenendo perciò la mancata consegna imputabile alla parte notificante. La Corte ha escluso la sussistenza dell'errore di fatto revocatorio, osservando che la precedente ordinanza aveva già svolto una ricostruzione processuale e una valutazione giuridica dell'iter notificatorio, ritenendo la notifica infruttuosa per una negligenza della parte notificante nell'indicazione del domiciliatario, con conseguente tardività della riattivazione della notificazione.
La decisione
La Corte ha ritenuto che il motivo di revocazione non integrasse un errore di fatto ai sensi dell'art. 395 n. 4 c.p.c., perché l'ordinanza revocanda non aveva confuso la realtà dei fatti, ma aveva valutato giuridicamente l'iter della notificazione e attribuito l'esito negativo a una omissione della parte notificante. Di conseguenza il ricorso per revocazione è stato dichiarato inammissibile; non sono state liquidate spese perché la società intimata non ha svolto difese; è stato inoltre dato atto dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 186 quater c.p.c.
richiamato come titolo del provvedimento di primo grado che aveva condannato al pagamento del saldo dell'appalto
art. 391-bis c.p.c.
norma che consente la revocazione delle pronunce della Corte di cassazione
art. 395, n. 4, c.p.c.
l'errore revocatorio deve consistere in un'erronea percezione di un fatto decisivo, non in una valutazione o interpretazione giuridica
art. 3, comma 1, lett. b), L. n. 53 del 1994
invocato dalla ricorrente come base della validità della notificazione eseguita a mezzo notificatore autorizzato
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002
richiamato come parametro del contributo unificato dovuto per il ricorso
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
consente di dichiarare i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità
Massime di principio
- La revocazione delle ordinanze della Corte di cassazione per errore di fatto è ammissibile solo quando vi sia una falsa percezione immediatamente rilevabile dagli atti, relativa a un fatto storico decisivo, non discusso tra le parti e interno al giudizio di legittimità.
- Non integra errore di fatto revocatorio l'operazione con cui la Corte ricostruisce l'iter processuale della notificazione e ne trae conseguenze giuridiche sulla tempestività dell'impugnazione; tali apprezzamenti restano fuori dal perimetro dell'art. 395, n. 4, c.p.c.
- Quando una notificazione non va a buon fine per una omissione imputabile al notificante nella corretta indicazione del destinatario o del domiciliatario, la successiva riattivazione non consente di salvare l'impugnazione se nel frattempo il termine è già scaduto.
- L'errore revocatorio deve essere essenziale e decisivo, oltre che emergere dal solo confronto tra il provvedimento impugnato e gli atti di causa; se richiede una rivalutazione interpretativa, la domanda è inammissibile.
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