Salta al contenuto
Ordinanza

Ordinanza n. 1251/2026 - Napoli, Sezione 6

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, del provvedimento prot. n. -OMISSIS-, notificato in data 27/02/2026, con il quale l’Ufficio Immigrazione della Questura di Caserta ha rigettato l’istanza di rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro subordinato.

Giustizia amministrativa202602161

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. VIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego di rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro subordinato adottato dall’Ufficio Immigrazione della Questura di Caserta

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (cittadino straniero)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il diniego di rinnovo del permesso di soggiorno, chiedendone l’annullamento previa sospensione cautelare. Il provvedimento era fondato su un giudizio di pericolosità sociale collegato a condotte delittuose risalenti al 2014, con espiazione della pena fino al 2017. In sede cautelare è stata prospettata l’insufficiente valutazione attuale della pericolosità e l’omesso bilanciamento tra le esigenze di tutela dell’ordine pubblico e l’inserimento sociale, familiare e lavorativo dell’interessato, considerando la durata del soggiorno in Italia, i legami familiari, l’attività lavorativa, i redditi e i legami con il Paese d’origine. È stato inoltre evidenziato che i medesimi fatti non avevano impedito all’Amministrazione di riconoscere in precedenza l’emersione dal lavoro irregolare e di rilasciare il permesso di soggiorno nel 2022.

La decisione

Il TAR ha accolto la domanda cautelare sulla base di una sommaria delibazione favorevole. Ha rilevato che il giudizio di pericolosità sociale implica una valutazione discrezionale concreta sull’idoneità delle condotte a costituire una minaccia per la convivenza civile, ma deve essere adeguatamente motivato con riferimento all’attualità. L’Amministrazione deve bilanciare la tutela dell’ordine pubblico con gli interessi del richiedente e valutare effettivamente il suo inserimento sociale, familiare e lavorativo ai sensi dell’art. 5, comma 5, d.lgs. 286/1998. Nel caso concreto, la risalenza dei fatti, l’espiazione della pena e i precedenti atti favorevoli della stessa Amministrazione hanno reso non adeguatamente motivato il giudizio attuale di pericolosità, anche per la sua apparente contraddittorietà con il successivo riconoscimento dell’emersione e con il rilascio del permesso nel 2022. È stata quindi sospesa l’efficacia del diniego. Le spese della fase cautelare sono state compensate ed è stata fissata l’udienza pubblica di merito per il 24 marzo 2027.

Norme richiamate

  • art. 5, comma 5, d.lgs. 286/1998

    durata del soggiorno in Italia, legami di natura familiare, attività lavorativa espletata e idoneità dei redditi percepiti, legami con il Paese di origine

    Il rinnovo del permesso richiede una valutazione concreta e attuale che bilanci le esigenze di ordine pubblico con l’inserimento sociale, familiare e lavorativo dell’interessato.

  • art. 55 c.p.a.

    Disciplina la tutela cautelare collegiale e costituisce la base processuale per la sospensione dell’efficacia del provvedimento impugnato.

Massime di principio

  • Il giudizio di pericolosità sociale posto a fondamento del diniego di rinnovo del permesso di soggiorno costituisce esercizio di discrezionalità amministrativa e deve essere fondato su una valutazione concreta dell’idoneità delle condotte dell’interessato a rappresentare una minaccia attuale per l’ordine e la pacifica convivenza civile.
  • Nel valutare il rinnovo del permesso di soggiorno, l’Amministrazione deve bilanciare le esigenze di tutela dell’ordine pubblico con l’inserimento sociale, familiare e lavorativo dello straniero, considerando la durata del soggiorno, i legami familiari, l’attività lavorativa, l’idoneità dei redditi e i rapporti con il Paese d’origine.
  • Un giudizio di pericolosità sociale riferito a fatti risalenti e seguito dall’espiazione della pena non è adeguatamente attuale se il provvedimento non spiega le ragioni per cui quelle condotte conservino, al momento della decisione, concreta valenza ostativa al rinnovo.
  • La precedente adozione di atti favorevoli nei confronti dello stesso straniero, quali il riconoscimento dell’emersione dal lavoro irregolare e il rilascio di un permesso di soggiorno, impone all’Amministrazione di motivare specificamente l’eventuale successivo giudizio negativo e la sua coerenza con la precedente condotta amministrativa.

Come è indicizzato

MateriePermesso di soggiornoMotivazione del provvedimento
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcedimento amministrativo
SottomaterieDiniego e revoca per precedenti penaliLegami familiari e radicamento
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaDifetto di motivazioneLegittimo affidamentoPonderazione degli interessi e interesse pubblico

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.