Regolamento (UE) 2024/1417
Regolamento delegato (UE) 2024/1417 della Commissione, del 13 marzo 2024, che integra il regolamento (CE) n. 1217/2009 del Consiglio relativo all’istituzione di una rete d’informazione sulla sostenibilità agricola con norme sulla rilevazione annua dei redditi, l’analisi della sostenibilità delle aziende e l’accesso ai dati a fini di ricerca, e che abroga il regolamento delegato (UE) n. 1198/2014 della Commissione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento delegato integra il regolamento (CE) n. 1217/2009, ormai riformato in chiave di sostenibilità agricola, dettando regole operative per il funzionamento della RISA. In particolare disciplina la soglia di selezione delle aziende, il contenuto minimo del piano di selezione nazionale, il periodo di riferimento per le produzioni standard e le classi di orientamento tecnico-economico. Introduce inoltre una disciplina puntuale per l’accesso della Commissione a dati pseudonimizzati a fini di ricerca, nel rispetto della normativa UE sulla protezione dei dati. Abroga il precedente regolamento delegato (UE) n. 1198/2014 con decorrenza 1° gennaio 2025, prevedendo regole transitorie per evitare interruzioni nella raccolta dati.
Norme integrative per la rete d’informazione sulla sostenibilità agricola (RISA) su soglie, selezione delle aziende, periodo di riferimento delle produzioni standard, classi di orientamento tecnico-economico e accesso ai dati pseudonimizzati a fini di ricerca.
Ambito di applicazione
Il regolamento si applica alla rete d’informazione sulla sostenibilità agricola (RISA), istituita dal regolamento (CE) n. 1217/2009 come modificato dal regolamento (UE) 2023/2674, e riguarda gli Stati membri per la rilevazione annua dei redditi e l’analisi della sostenibilità delle aziende agricole. Si applica inoltre, sul piano dell’accesso ai dati, alla Commissione e ai soggetti/entità che richiedono l’accesso a dati pseudonimizzati per fini di ricerca. È direttamente applicabile in tutti gli Stati membri. Le norme si applicano dalla rilevazione/esercizio di riferimento 2025 per la RISA e dalla statistica 2026 per le statistiche integrate sulle aziende agricole dell’Unione; il regolamento delegato (UE) n. 1198/2014 resta applicabile in via transitoria per gli esercizi precedenti il 2025 e per le statistiche integrate fino alla statistica 2023.
Regolamento delegato (UE) 2024/1417: norme integrative per la RISA
Il regolamento interviene sul quadro della rete d’informazione sulla sostenibilità agricola (RISA), trasformata dal regolamento (UE) 2023/2674 a partire dal previgente sistema di contabilità agricola. L’atto delegato sostituisce le regole operative del regolamento delegato (UE) n. 1198/2014 e disciplina profili essenziali per la raccolta dei dati, la selezione delle aziende e la condivisione controllata delle informazioni a fini di ricerca.
Ambito normativo e finalità
L’obiettivo è fornire regole tecniche e procedurali per rendere omogenea e rappresentativa la raccolta dei dati nell’ambito RISA e per assicurare che l’accesso ai dati pseudonimizzati avvenga solo in presenza di presupposti rigorosi, con adeguate garanzie di riservatezza e conformità ai regolamenti (UE) 2016/679 e (UE) 2018/1725. I considerando evidenziano la necessità di chiarezza e certezza del diritto, nonché l’esigenza di evitare interruzioni nei processi di raccolta dati già avviati.
Soglia del campo di osservazione
Ai sensi dell’articolo 2, la soglia deve essere costruita in modo da includere la massima proporzione possibile di produzione agricola, superficie agricola e manodopera agricola tra le aziende orientate al mercato. La logica del criterio è quella di massimizzare rappresentatività e rapporto costi/benefici del campione.
Piano di selezione delle aziende contabili
L’articolo 3 impone a ciascuno Stato membro un piano di selezione con un contenuto minimo predeterminato. Il piano deve fondarsi sulle fonti statistiche più recenti, spiegare la stratificazione del campo di osservazione secondo le circoscrizioni dell’allegato I del regolamento (CE) n. 1217/2009 e secondo le classi di orientamento tecnico-economico e di dimensione economica. Deve inoltre indicare la ripartizione delle aziende almeno per tipologie principali, i metodi statistici utilizzati per stabilire la percentuale di selezione per ciascuno strato, le procedure di selezione e il numero di aziende contabili da estrarre per strato.
Periodo di riferimento delle produzioni standard
L’articolo 4 definisce il periodo di riferimento per il calcolo delle produzioni standard da utilizzare nelle statistiche integrate sulle aziende agricole dell’Unione: si tratta dei cinque anni consecutivi da N-5 a N-1 per l’anno N. Le produzioni standard sono basate su medie del periodo di riferimento e vengono definite come produzioni standard N-3; esse devono essere attualizzate per riflettere l’evoluzione economica almeno ogni volta che si effettua una statistica integrata sulle aziende agricole dell’Unione.
Classificazione tecnico-economica delle aziende
L’articolo 5 rinvia all’allegato I, che elenca le classi di orientamento tecnico-economico generali e principali e la relativa corrispondenza. La classificazione copre, tra l’altro, aziende specializzate nei seminativi, in ortofloricoltura, nelle colture permanenti, negli erbivori, nei granivori, di policoltura, con poliallevamento, miste colture-allevamento e non classificate.
Accesso ai dati pseudonimizzati per ricerca
L’articolo 6 e l’allegato II disciplinano l’accesso a dati pseudonimizzati detenuti dalla Commissione. L’accesso può essere concesso solo per finalità di ricerca coerenti con quelle del regolamento (CE) n. 1217/2009 e solo se sono soddisfatte condizioni stringenti: necessità stretta dei dati richiesti, riconoscimento dell’ente richiedente nel settore della ricerca, interesse pubblico del progetto e pubblicazione dei risultati, adeguate misure di sicurezza, uso limitato nel tempo e motivazione della impossibilità di usare dati anonimizzati.
La richiesta deve contenere informazioni dettagliate sul richiedente, sulla localizzazione, sulla finalità, sul finanziamento e sulla titolarità dei risultati, sui motivi della necessità dei dati pseudonimizzati, sulle persone che avranno accesso ai dati, sui dataset e metodi di analisi, sul periodo di accesso e sui risultati attesi. Devono essere allegate dichiarazioni di riservatezza individuali. La Commissione valuta la conformità della richiesta e può respingerla in caso di incompatibilità con i regolamenti (UE) 2016/679 e (UE) 2018/1725 o in assenza di protezione equivalente nei trasferimenti internazionali.
Principi applicabili all’accesso ai dati
L’allegato II richiama tre criteri guida: sussidiarietà, proporzionalità e precauzione. L’accesso dovrebbe riguardare analisi rilevanti a livello dell’Unione o di più Stati membri; se il progetto riguarda un solo Paese, la richiesta va presentata allo Stato membro interessato. L’accesso deve essere limitato nel tempo e nell’ambito necessario, mentre i rischi di uso improprio devono essere minimizzati.
Abrogazione e regime transitorio
L’articolo 7 abroga il regolamento delegato (UE) n. 1198/2014 dal 1° gennaio 2025, ma ne preserva l’applicazione per gli esercizi precedenti al 2025 e, per le statistiche integrate sulle aziende agricole dell’Unione, fino alla statistica 2023. L’articolo 8 stabilisce l’entrata in vigore al settimo giorno successivo alla pubblicazione e differisce l’applicazione sostanziale delle nuove regole al 2025 per la RISA e al 2026 per le statistiche integrate sulle aziende agricole dell’Unione.
Disposizioni principali
Oggetto e contenuto integrativo
L’articolo 1 stabilisce che il regolamento integra elementi non essenziali del regolamento (CE) n. 1217/2009 per la rilevazione annua dei redditi e l’analisi della sostenibilità delle aziende agricole mediante la RISA. Le materie regolate sono: soglia del campo di osservazione, piano di selezione delle aziende, periodo di riferimento della produzione standard, classi di orientamento tecnico-economico e accesso a dati pseudonimizzati a fini di ricerca.
Soglia del campo di osservazione
L’articolo 2 dispone che la soglia di cui all’articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1217/2009 deve garantire che il campo di osservazione rappresenti la maggiore proporzione possibile di produzione agricola, superficie agricola e manodopera agricola tra le aziende gestite con orientamento al mercato.
Piano di selezione delle aziende contabili
L’articolo 3 richiede che ciascuno Stato membro rediga un piano di selezione idoneo a garantire un campione rappresentativo del campo di osservazione. Il piano deve basarsi sulle fonti statistiche più recenti, spiegare la stratificazione secondo le circoscrizioni dell’allegato I del regolamento (CE) n. 1217/2009 e secondo le classi di orientamento tecnico-economico e di dimensione economica, ripartire le aziende almeno per tipologie principali e indicare i metodi statistici, le procedure di selezione e il numero di aziende da selezionare per strato.
Periodo di riferimento delle produzioni standard
L’articolo 4 prevede che, per il calcolo delle produzioni standard delle statistiche integrate sulle aziende agricole dell’Unione per l’anno N, il periodo di riferimento sia costituito dai cinque anni consecutivi da N-5 a N-1. Le produzioni standard sono determinate sui dati medi del periodo di riferimento, denominate produzioni standard N-3, e devono essere attualizzate per tenere conto dell’evoluzione economica almeno ogni volta che si effettua una statistica integrata sulle aziende agricole dell’Unione.
Classi di orientamento tecnico-economico
L’articolo 5 rinvia all’allegato I per l’elenco delle classi di orientamento tecnico-economico generali e principali e per la corrispondenza tra esse, ai fini della classificazione delle aziende.
Accesso a dati pseudonimizzati a fini di ricerca
L’articolo 6 rinvia all’allegato II per le norme e le condizioni alle quali la Commissione concede l’accesso a livello dell’Unione a dati pseudonimizzati per finalità di ricerca, nel quadro dell’articolo 16, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1217/2009.
Abrogazione e disciplina transitoria
L’articolo 7 abroga il regolamento delegato (UE) n. 1198/2014 dal 1° gennaio 2025. Tuttavia, tale regolamento continua ad applicarsi per la RISA agli esercizi di riferimento precedenti il 2025 e per le statistiche integrate sulle aziende agricole dell’Unione fino alla statistica 2023.
Entrata in vigore e applicazione
L’articolo 8 prevede l’entrata in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Le disposizioni si applicano dalla rilevazione/esercizio di riferimento 2025 per la RISA e dalla statistica 2026 per le statistiche integrate sulle aziende agricole dell’Unione. Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.
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