Cassazione Penale, Sentenza n. 13513/2023 del 31/03/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnano la sentenza del GUP di Trento che ha omologato un patteggiamento ai sensi dell'art. 444 c.p.p. per violazione dell'art. 73 DPR 309/1990 (in particolare per cocaina) e ha disposto la confisca del denaro sequestrato. Mejri deduce errore di qualificazione giuridica perché sostiene che le quantità di hashish e marijuana non rientrerebbero nel comma 1 dell'art. 73 ma nei commi 4 o 5 (uso personale/altre fattispecie), e contesta la confisca di €6.350 come non essendo prodotto, profitto o prezzo del reato. Pederzini contesta principalmente la confisca del denaro (sostiene che fosse destinato a futura compravendita non ancora perfezionata e quindi non sarebbe né prodotto né profitto né prezzo) e la motivazione ritenuta contraddittoria circa il suo ruolo di "compratore".
La decisione
La Corte ha dichiarato i ricorsi inammissibili e manifestamente infondati. Quanto a Mejri, ha ritenuto che non vi fosse interesse impugnatorio rispetto alle droghe leggere perché l'imputato non ha subito sanzione per quelle condotte (pena applicata solo per la cocaina) e che la censura sull'erronea qualificazione è ammissibile in Cassazione solo se l'errore è manifesto, il che non è il caso. Quanto alla confisca impugnata da entrambi, la Corte ha ritenuto la motivazione sufficiente: la sentenza, richiamando la giurisprudenza di legittimità, ha spiegato perché il denaro poteva ritenersi collegato all'attività di acquisto (quindi idoneo a confisca ai sensi del comma 7-bis dell'art. 73) e ha qualificato i ricorrenti come acquirenti sulla base dell'editto e degli atti. I ricorrenti sono inoltre condannati alle spese e a una sanzione pecuniaria. La pronuncia è stata emessa con motivazione semplificata richiamando principi consolidati.
Norme richiamate
art. 444 cod. proc. pen.
applicazione della pena su richiesta delle parti (patteggiamento)
La sentenza omologa il patteggiamento richiesto per le condotte contestate; il giudizio verifica la corrispondenza tra accordo e capo d'imputazione
art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
Comma 1: fattispecie più grave (es. cocaina) valutata come contestata e sanzionata; commi 4-5 richiamati nella prospettazione difensiva per droghe leggere/uso personale ma non hanno prodotto sanzione per Mejri; comma 7-bis: fondamento della confisca di denaro ritenuto applicabile quando il denaro costituisce prodotto, profitto o prezzo collegato all'attività di spaccio/comprare
art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
limitazione del ricorso per cassazione contro sentenza di applicazione della pena su richiesta
Il ricorso per cassazione per errore di qualificazione è ammesso solo per errori manifesti, ossia palesi e privi di margini di opinabilità; censura di Mejri non supera questa soglia
art. 129 cod. proc. pen.
La difesa chiedeva il proscioglimento per alcune condotte (uso personale o addebitabili ad altri); il Tribunale non ha accolto tali richieste nella motivazione omologativa e la Corte ha ritenuto la censura infondata
art. 240 cod. pen.
confisca del prezzo del reato
Richiamato dalla difesa per sostenere l'illegittimità della confisca; la Corte ha invece applicato la nozione di prezzo/prodotto/profitto chiarita dalla giurisprudenza per giustificare la confisca
Sez. Unite, sent. n. 9149 del 03/07/1996 (Chabni Samir)
definizioni di prodotto, profitto e prezzo del reato
Usata dalla Corte come criterio interpretativo: prodotto = risultato ottenuto, profitto = vantaggio economico, prezzo = corrispettivo. La motivazione ha applicato tali nozioni per ritenere la confisca adeguatamente motivata
art. 616 cod. proc. pen.
irresponsabilità per inammissibilità del ricorso e condanna alle spese
La Corte ha valutato e non ha rilevato assenza di colpa nella determinazione della inammissibilità, condannando i ricorrenti alle spese e a una sanzione pecuniaria
Decreto del Primo Presidente della Corte di Cassazione n. 84 dell'8 giugno 2016
Applicato per giustificare l'uso della motivazione semplificata quando ricorrono principi consolidati
Massime di principio
- Avverso sentenze di applicazione della pena su richiesta (patteggiamento) il ricorso per cassazione per errore di qualificazione è ammesso solo se l'errore è manifesto, cioè palesemente eccentrico rispetto all'imputazione; contestazioni non ovvie sono inammissibili
- La confisca prevista dal comma 7-bis dell'art. 73 DPR 309/1990 può essere disposta quando il denaro sia adeguatamente motivato come prodotto, profitto o prezzo collegato all'attività di spaccio o all'acquisto di sostanze; il semplice fatto che il denaro fosse 'destinato' a un acquisto non completato non esclude automaticamente la confisca se dagli atti emerge la destinazione all'illecito
- Per evitare la confisca, la difesa deve provare l'assenza di collegamento tra il denaro e l'attività illecita (ad es. provenienza lecita o uso non collegabile all'acquisto/spaccio); mere deduzioni non fondate sui documenti di causa difficilmente bastano
- Se l'imputato non subisce sanzione per determinate condotte (es. piccole quantità per uso personale), manca interesse a impugnare quelle parti della sentenza; occorre verificare sempre il dispositivo per valutare l'interesse all'impugnazione
- La qualificazione del ruolo (acquirente vs. altro) può essere desunta dall'editto e dagli atti processuali; una motivazione congrua che spiega il nesso tra denaro e ruolo di acquirente è difficilmente rimovibile in cassazione senza errori manifesti
- Per impugnare con successo confische e qualificazioni occorre puntare su carenze probatorie specifiche e contraddizioni documentali piuttosto che su generiche contestazioni interpretative
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