Cassazione Penale, Sentenza n. 19083/2026 del 26/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso ammissibile e fondato. Ha accolto la doglianza sul vizio di determinazione della pena (anche nella sua componente pecuniaria), ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata e ha disposto la trasmissione degli atti al Tribunale di Brescia per il prosieguo del procedimento, dando atto che la pena applicata era illegittima perché inferiore al minimo edittale previsto per il reato contestato al capo B.
Esito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il Procuratore generale ha impugnato la sentenza di applicazione della pena (art. 444 c.p.p.) sostenendo l'illegalità della pena inflitta per il capo B (delitto ex art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309/1990). In particolare, ha rilevato che la pena base per il capo B non poteva essere inferiore ad anni sei di reclusione (con multa indicativa di circa €26.000) e che, anche considerando la concessione delle circostanze attenuanti nella massima estensione, gli aumenti per la continuazione con il reato del capo A e la riduzione per il rito prescelto, la pena finale non avrebbe potuto risultare al di sotto di anni due e mesi otto di reclusione. Inoltre ha osservato che l'illegalità riguarda anche la componente pecuniaria della pena.
Norme richiamate
d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 73, comma 1
art. 73, comma 1, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
La Corte ha richiamato la misura edittale minima prevista per il delitto contestato (pena base non inferiore ad anni sei e sanzione pecuniaria significativa) e ha affermato che tale minimo non può essere eluso nella determinazione della pena, neppure dopo l'applicazione di attenuanti e delle riduzioni connesse al rito scelto.
d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 73, comma 5
art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
Norma richiamata per individuare il diverso fatto contestato al capo A; la decisione la menziona a fini di contestazione ma l'impugnazione si concentra sulla pena relative al capo B.
Codice di procedura penale, art. 444
La sentenza era stata emessa ai sensi dell'art. 444 (applicazione della pena su richiesta). La Corte ha osservato che, pur trattandosi di rito che consente una riduzione della pena, tale riduzione non può condurre all'applicazione di una pena inferiore ai limiti minimi previsti dalla legge per il reato in concreto.
Codice di procedura penale, art. 448, comma 2-bis
art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
La Corte ha ritenuto ammissibile il ricorso del Procuratore generale ai sensi di questa disposizione, che consente l'impugnazione della sentenza di applicazione della pena per vizio di illegittimità della pena stessa.
Codice penale, art. 81
Richiamato in relazione alla continuazione tra reati: la Corte ha rilevato che l'aumento di pena per continuazione (interna ed esterna) va correttamente computato e può incidere sul risultato finale, ma non è sufficiente a giustificare una pena finale sotto il minimo legale se la pena base è stata erroneamente determinata.
Massime di principio
- Nei casi di applicazione della pena su richiesta (art. 444 c.p.p.) il beneficio di riduzione non può portare ad una violazione dei limiti minimi edittali previsti per il reato: il giudice deve verificare preliminarmente che la pena concordata rispetti la soglia minima prevista dalla legge.
- L'illegalità della pena riguarda sia la componente detentiva sia la componente pecuniaria: entrambe possono essere impugnate quando il risultato finale sia inferiore ai minimi stabiliti dalla norma incriminatrice.
- In presenza di più reati e di continuazione, la determinazione della pena deve partire dalle corrette pene edittali dei singoli reati, applicare gli aumenti per continuazione e solo successivamente valutare eventuali attenuanti e riduzioni procedurali; errori nella fase iniziale di calcolo possono portare all'annullamento della sentenza.
- Il Procuratore generale può proporre ricorso per cassazione per illegittimità della pena ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis c.p.p.; la Corte può annullare senza rinvio quando il vizio è evidente e richiede il ritorno degli atti al giudice di merito per nuovo esame.
- Chi applica e valuta accordi o riti alternativi deve sempre controllare la compatibilità del risultato concordato con le pene minime legali e con gli effetti di norme come quelle sulla continuazione; in caso contrario la sentenza è suscettibile di annullamento.
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