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Sentenza

Sentenza n. 375/2026 - Perugia, Sezione 1

per l'annullamento quanto al ricorso n. 464 del 2025: Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: - della delibera di Consiglio comunale del 16.6.2025 n. 88, con cui il Comune di Perugia ha approvato il “Piano Attuativo, in variante al PRG, Parte Operativa, relativo all'intervento di recupero del comparto “AC.FI3B” di via Settevalli. Introduzione del nuovo comparto a destinazione IC(7)”; - della determinazione dirigenziale del Servizio Sostenibilità Ambientale, Valutazioni ed Autorizzazioni Ambientali della Regione Umbria, del 21.8.2023 n.8860 che ha dichiarato la non necessità di sottoporre a VAS la suddetta Variante; - nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e/o conseguenziale, ivi espressamente compresi, per quanto occorrer possa: --la nota 27.03.2025 n. 2855, con cui il S.O. Pianificazione Territoriale e Progetti Strategici del Comune di Perugia, esaminate le Osservazioni presentate dalle ricorrenti e da altre società, nonché la replica presentata il 7.2.2025 dal privato promotore del comparto, ha proposto l'integrale rigetto delle osservazioni e l'accoglimento della replica del promotore per le motivazioni riportate nel proprio allegato A e, dunque, l'approvazione del Piano Attuativo in Variante, autorizzando l'assunzione dei conseguenti oneri e obblighi; -- la deliberazione di CC n. 82 del 27.11.2024 di adozione della Variante ai sensi dell'art 56, comma 17, della L.R. n. 1/2015; -- la nota dell'U.O. Ambiente ed Energia del Comune del 30.6.2023; -- e tutti gli atti e i Pareri richiamati nei provvedimenti impugnati cogniti e non cogniti o, comunque, acquisiti nel corso dei vari procedimenti dei quali si chiede ordinarsi la produzione al Comune di Perugia e alla Regione Umbria. Per quanto riguarda i motivi aggiunti notificati da COMMERCIALE IMMOBILIARE BALANZANO S.R.L. il 1.01.2026 e notificati il giorno successivo: - della determinazione dirigenziale dell'U. O. Pianificazione urbanistica ed espropri del Comune di Perugia n. 431 del 17.2.2026, avente a oggetto Piano attuativo, in variante al PRG, Parte operativa, relativo al Comparto IC (7) di Via Settevalli. Stipula Convenzione urbanistica. Provvedimenti; - dello Schema di convenzione urbanistica allegato sub doc A alla predetta dd n 431/2026 ed espressamente dichiarata costituente parte integrante e sostanziale della stessa. *quanto al ricorso n. 473 del 2025: Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: - della delibera di Consiglio comunale n. 88 del 16 giugno 2025 comunicata con nota prot. n. 197124/2025 del 29 luglio 2025, di approvazione del Piano Attuativo, in variante al PRG, Parte Operativa, relativo all'intervento di recupero del comparto “Ac.Fi3b” di Via Settevalli mediante introduzione del nuovo comparto a destinazione “Ic(7)” e degli allegati alla stessa, ivi incluso l'elaborato A recante “Pronunciamenti sulle osservazioni”; - della determina dirigenziale n. 8860 del 21 agosto 2023 del Servizio Sostenibilità ambientale, Valutazioni ed autorizzazioni ambientali della Direzione Regionale Governo del Territorio, Ambiente, Protezione Civile di Regione Umbria di esclusione della assoggettabilità a VAS del piano attuativo in variante, nonché per quanto occorrer possa dei pareri in tale sede resi; - di ogni altro atto connesso, correlato, presupposto (ivi inclusa, ove occorrer possa, la delibera di Consiglio comunale n. 82 del 27 novembre 2024 di adozione del Piano Attuativo, in variante al PRG, Parte Operativa, relativo all'intervento di recupero del comparto “Ac.Fi3b” di Via Settevalli mediante introduzione del nuovo comparto a destinazione “Ic(7)” e degli allegati alla stessa) e/o conseguente, ancorché ad oggi non conosciuto. Per quanto riguarda i motivi aggiunti notificati da UNICOMM S.R.L. il 4.04.2026 e depositati il 09.04.2026: - della Determina Dirigenziale della “U.O. Pianificazione Urbanistica ed Espropri” del Comune di Perugia n. 431 del 17/02/2026, recante “PIANO ATTUATIVO, IN VARIANTE AL PRG, PARTE OPERATIVA, RELATIVO AL COMPARTO “IC(7)” DI VIA SETTEVALLI. STIPULA CONVENZIONE URBANISTICA. PROVVEDIMENTI”, unitamente allo schema di convenzione allegato sub A alla medesima Determina Dirigenziale; - di ogni altro atto connesso, correlato, presupposto e/o conseguente, ancorché ad oggi non conosciuto.

Giustizia amministrativa202500464

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Umbria, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Piano attuativo in variante al PRG relativo al comparto IC(7) di via Settevalli, determinazione regionale di non assoggettabilità a VAS, atti comunali di approvazione e successiva determinazione di stipula della convenzione urbanistica

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (stazione appaltante)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Le ricorrenti hanno impugnato il piano attuativo promosso da una società immobiliare per la trasformazione dell’area ex mercato ortofrutticolo di via Settevalli da comparto Ac.Fi.3b a zona per insediamenti commerciali IC(7), destinata alla realizzazione di una grande struttura di vendita, nonché la determinazione regionale che aveva escluso la necessità della VAS e, con motivi aggiunti, la determinazione dirigenziale relativa alla stipula della convenzione urbanistica. I ricorsi sono stati riuniti per identità e connessione degli atti e delle censure. Le ricorrenti hanno dedotto: 1) violazione della disciplina regionale sulla distinzione tra PRG strutturale e operativo, sostenendo che la variante incidesse su scelte strutturali relative a traffico, ambiente e BRT e dovesse seguire il procedimento ordinario di variante alla parte strutturale; 2) illegittimità della verifica di assoggettabilità a VAS, asseritamente svolta in forma semplificata, con omessa trasmissione del rapporto preliminare, carenza della relazione motivata e indebita equiparazione della grande struttura di vendita ai centri commerciali; 3) difetto di istruttoria, motivazione e contraddittorio nella valutazione ambientale, per mancata o insufficiente acquisizione dei pareri su mobilità, traffico, salute, rumore, aspetti idraulici e ambientali; 4) omessa valutazione della saturazione commerciale dell’area, degli effetti sulla concorrenza, sul traffico, sull’ambiente e sulla qualità della vita, nonché mancato aggiornamento della programmazione commerciale comunale; 5) sottostima degli impatti sul traffico, incompatibilità con il progetto BRT e illegittima monetizzazione di parte degli standard di parcheggio; 6) per una delle ricorrenti, violazione delle previsioni paesaggistiche relative ai coni visuali e all’intervisibilità; 7) mancato recepimento delle raccomandazioni contenute nella determinazione di esclusione dalla VAS; 8) incompetenza del dirigente comunale che aveva adottato la successiva determinazione sulla convenzione, modificando l’efficacia del piano, prevedendo una condizione risolutiva collegata a eventuali interdittive e sostituendo il pagamento immediato della contribuzione straordinaria con una garanzia fideiussoria.

La decisione

Il TAR ha riunito i ricorsi e ha ritenuto di poter prescindere dalle eccezioni preliminari di difetto di legittimazione e interesse, poiché le impugnazioni erano infondate nel merito. Ha respinto le censure sulla natura strutturale della variante: il comparto Ac.Fi.3b era individuato nella parte operativa del PRG, mentre la parte strutturale dettava soltanto criteri generali per gli ambiti prevalentemente destinati ad attività; la variante, riducendo capacità edificatoria e destinazioni d’uso e disciplinando concretamente la trasformazione dell’area, riguardava quindi la parte operativa. Il giudice ha escluso che fosse stata compromessa l’unitarietà del comparto Ac.Fi.3, rilevando che l’intervento non precludeva la futura attuazione dell’area limitrofa Ac.Fi.3a. Ha respinto le censure sulla VAS, ritenendo che, sebbene il Comune avesse inizialmente avviato una verifica semplificata, la Regione avesse poi svolto la procedura ordinaria prevista dall’art. 9 della legge regionale n. 12/2010 e dall’art. 12 del d.lgs. n. 152/2006, acquisendo i contributi degli enti competenti. Il rapporto preliminare era stato regolarmente trasmesso dal Comune e poteva essere redatto anche dal soggetto attuatore. La relazione motivata richiesta per la procedura semplificata non era necessaria. La nozione di centro commerciale prevista dalla disciplina ambientale è stata ritenuta compatibile con l’insediamento commerciale progettato. Le contestazioni istruttorie sono state respinte perché la Regione aveva esaminato i contributi degli enti competenti; l’USL aveva formulato valutazioni e prescrizioni su salute e rumore, ARPA si era espressa, e gli uffici comunali avevano approfondito mobilità e traffico. Il TAR ha sottolineato la natura tecnico-discrezionale della verifica di assoggettabilità a VAS, sindacabile solo per manifesta illogicità, travisamento, difetto di motivazione o incoerenza procedurale, vizi non riscontrati. Ha respinto la censura sulla saturazione commerciale, chiarendo che essa non può fondarsi sulla presenza di concorrenti o su valutazioni di mercato, ma soltanto su fattori ambientali, urbanistici, infrastrutturali e di viabilità. Non era necessario un previo aggiornamento generale della programmazione commerciale, essendo consentita la valutazione caso per caso dei singoli progetti. Ha ritenuto conforme la localizzazione, posta vicino al BRT, alla viabilità principale e a un sito produttivo dismesso. Ha respinto le critiche allo studio del traffico, giudicato adeguatamente istruito dagli uffici comunali e non efficacemente smentito dalla relazione privata prodotta dalle ricorrenti. Il coordinamento con il BRT risultava assicurato dalla cessione gratuita delle aree necessarie e dalla progettazione integrata della rotatoria. È stata ritenuta legittima anche la monetizzazione di 190 posti auto, poiché il progetto garantiva complessivamente 388 parcheggi privati e 97 pubblici, oltre alla prossimità della fermata BRT. La censura sui coni visuali è stata respinta sulla base dei pareri favorevoli acquisiti, dell’assenza di coni visuali diretti e della documentazione fotografica. Quanto alle raccomandazioni della determinazione regionale, il TAR ha affermato che esse sono previste dall’art. 12, comma 3-bis, del d.lgs. n. 152/2006 e non dimostrano la necessità della VAS; alcune avevano natura sostanzialmente vincolante e potevano essere attuate nella fase esecutiva, mentre altre risultavano già recepite, tra cui la previsione di nuove alberature. I motivi aggiunti delle prime ricorrenti sono stati respinti per derivazione. È stata respinta anche la censura di incompetenza del dirigente: il Consiglio comunale aveva approvato il piano e lo schema di convenzione, mentre il dirigente si era limitato ad adottare atti gestionali incidenti sull’efficacia e sull’attuazione del piano, sulla garanzia della contribuzione straordinaria e sulla condizione risolutiva prevista dalla legge per il sopravvenire di un’interdittiva. Entrambi i ricorsi e i motivi aggiunti sono stati integralmente respinti, con compensazione delle spese.

Norme richiamate

  • artt. 20, commi 5 e 6, 21, comma 2, lett. c), e 22 l.r. Umbria n. 1/2015

    La parte strutturale non può contenere previsioni e discipline di competenza della parte operativa; la parte operativa individua e delimita le diverse parti o tessuti e detta norme di conservazione, trasformazione, uso e relative modalità di attuazione.

    La variante riguardante la concreta trasformazione del comparto Ac.Fi.3b attiene alla parte operativa del PRG, poiché la parte strutturale detta criteri generali e non disciplina puntualmente l’intervento.

  • art. 29 TUNA del Comune di Perugia

    L’attuazione dello stralcio o dell’intera zona Ac.fi. può anche avvenire [...] in variante alle previsioni del PRG per le stesse zone Ac.fi.

    La disciplina comunale consente l’attuazione delle zone Ac.fi. mediante piano attuativo in variante alla parte operativa, anche con modifica del mix funzionale.

  • art. 134 TUNA del Comune di Perugia

    È consentita la modifica delle destinazioni funzionali [...] con variante al PRG Parte operativa.

    La modifica della destinazione funzionale del comparto da Ac.Fi.3b a IC è compatibile con una variante alla parte operativa.

  • art. 12 d.lgs. n. 152/2006

    Qualora l'autorità competente stabilisca di non assoggettare il piano o programma al procedimento di VAS, specifica i motivi principali [...] e specifica le eventuali raccomandazioni per evitare o prevenire effetti significativi e negativi sull'ambiente.

    La procedura di screening può concludersi con la non assoggettabilità a VAS accompagnata da raccomandazioni; la loro presenza non implica di per sé la necessità della VAS.

  • art. 9 l.r. Umbria n. 12/2010

    Il Proponente e/o l’Autorità procedente trasmette all’Autorità competente apposita istanza, allegando [...] il Rapporto preliminare.

    Il rapporto preliminare può essere redatto dal proponente e trasmesso dall’autorità procedente; la verifica ordinaria si svolge mediante acquisizione dei contributi dei soggetti competenti in materia ambientale.

  • art. 2, commi 3 e 4, regolamento regionale Umbria n. 1/2018

    I Comuni disciplinano [...] la localizzazione [...] delle grandi strutture di vendita [...] favoriscono [...] il recupero del patrimonio edilizio esistente [...] e assicurano la ottimale accessibilità da parte dell’utenza.

    La localizzazione delle grandi strutture deve essere valutata in relazione a accessibilità, infrastrutture, recupero di aree degradate e riduzione della mobilità privata, non in base alla mera presenza di concorrenti.

  • art. 87 regolamento regionale Umbria n. 2/2015

    La verifica degli standard di parcheggio deve considerare il fabbisogno di dotazioni territoriali e consente, nel caso esaminato, la monetizzazione della quota non realizzata come parcheggio pubblico.

  • art. 42, comma 2, lett. c), d.lgs. n. 267/2000

    Attribuisce al Consiglio comunale la competenza ad approvare i piani; tale competenza è stata rispettata perché il piano e lo schema di convenzione erano stati approvati con deliberazione consiliare.

  • art. 28, comma 6, l. n. 1150/1942

    La convenzione urbanistica deve essere approvata con deliberazione consiliare, cui segue l’approvazione dirigenziale; il dirigente può adottare gli atti gestionali conseguenti.

  • art. 21-octies l. n. 241/1990

    La censura di incompetenza è stata esaminata con riferimento alla ripartizione tra competenze consiliari e dirigenziali; il TAR ha ritenuto che il dirigente non avesse modificato l’assetto sostanziale approvato dal Consiglio.

Massime di principio

  • La variante a un PRG che disciplina concretamente la trasformazione, l’uso e le modalità attuative di un’area già ricompresa nella cornice urbanistica della parte strutturale rientra nella parte operativa, quando non modifica la programmazione strutturale ma attua o specifica i criteri generali già previsti.
  • La verifica di assoggettabilità a VAS costituisce esercizio di discrezionalità tecnica e amministrativa ed è sindacabile dal giudice amministrativo solo in presenza di difetto di motivazione, manifesta illogicità, travisamento dei fatti o incoerenza della procedura e dei suoi esiti.
  • La conclusione dello screening con la non assoggettabilità a VAS può essere accompagnata da raccomandazioni dirette a prevenire o evitare effetti ambientali negativi; la presenza di tali raccomandazioni non dimostra, di per sé, che il piano dovesse essere sottoposto a VAS.
  • La saturazione commerciale di un’area non può essere valutata sulla base del numero o della forza economica degli operatori concorrenti, poiché ciò introdurrebbe una limitazione anticoncorrenziale; rilevano invece gli effettivi fattori ambientali, urbanistici, infrastrutturali e di viabilità connessi al nuovo insediamento.
  • La localizzazione di una grande struttura di vendita è compatibile con la programmazione commerciale quando è valutata caso per caso alla luce dell’accessibilità, della presenza o previsione di infrastrutture, del recupero di aree produttive dismesse e della riduzione della mobilità privata, senza necessità di un previo aggiornamento generale della pianificazione commerciale.
  • Una volta che il Consiglio comunale abbia approvato il piano e lo schema di convenzione urbanistica, il dirigente può adottare atti gestionali relativi all’efficacia e all’attuazione del piano, incluse garanzie finanziarie e condizioni risolutive previste dalla legge, purché non modifichi l’assetto sostanziale degli interessi già definito dall’organo consiliare.

Come è indicizzato

MateriePiani attuativi e lottizzazioniPiani regolatori e variantiVIA, VAS e verifica di assoggettabilitàCommercio e grandi strutture di vendita
RamiUrbanistica e governo del territorioAmbienteCommercio e attività produttive
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaDifetto di istruttoriaDifetto di motivazioneIncompetenza

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