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Cassazione Civile, Ordinanza n. 28988/2024 del 11/11/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (concorrente)

La controversia

La controversia nasce da una lite tra operatori del bingo a Siracusa. Una società aveva ceduto il ramo d'azienda relativo alla sala bingo a un'altra società del gruppo, che aveva poi ottenuto la convenzione amministrativa per il gioco; entrambe avevano agito contro una concorrente lamentando che dipendenti di quest'ultima si presentassero nelle sale avversarie per deviare la clientela, promettendo vantaggi, premi e aperitivi a chi si fosse spostato nell'esercizio concorrente. In primo grado era stata esclusa la legittimazione attiva della società cedente e respinta nel merito la domanda; in appello era stata confermata la carenza di legittimazione della cedente, ma riconosciuta la concorrenza sleale della convenuta, senza tuttavia ritenere provato il danno patrimoniale, con sola inibitoria e pubblicazione della sentenza. Nel ricorso principale la società condannata ha contestato: a) la configurabilità della responsabilità ex art. 2049 c.c., sostenendo che i dipendenti avessero agito senza incarico e in veste privata; b) la qualificazione delle condotte come sviamento di clientela ex art. 2598 c.c., negando che promesse di premi integrassero concorrenza sleale; c) l'ordine di inibitoria ex art. 614 c.p.c., assumendo cessata la condotta; d) la regolazione delle spese ex art. 91 c.p.c. I ricorsi incidentali hanno invece censurato, da un lato, la dichiarazione di difetto di legittimazione attiva della società cedente, sostenendo che il credito risarcitorio non fosse stato compreso nella cessione del ramo d'azienda; dall'altro, la decisione che aveva escluso il risarcimento del danno, invocando la prova presuntiva del pregiudizio tramite il calo della raccolta e la possibilità di liquidazione equitativa, nonché lamentando il mancato riconoscimento del danno da denigrazione.

La decisione

La Corte di cassazione ha respinto il ricorso principale della società condannata e ha respinto il ricorso incidentale della società cedente sulla legittimazione attiva, ritenendo che il credito risarcitorio fosse stato trasferito con la cessione del ramo d'azienda e che non potesse essere escluso da un comportamento successivo. Ha invece accolto i motivi del ricorso incidentale della società subentrata nella parte in cui censuravano il mancato riconoscimento del danno patrimoniale da sviamento di clientela: ha affermato che il danno poteva essere provato anche per presunzioni, valorizzando il calo della raccolta coincidente con lo sviamento e l'aumento della raccolta della concorrente, e che la difficoltà di quantificazione non escludeva la prova del pregiudizio né l'eventuale liquidazione equitativa. È stata invece confermata l'esclusione del danno da denigrazione, poiché la promessa di vantaggi ai clienti non implicava apprezzamenti negativi sulla concorrente. La sentenza è stata quindi cassata con rinvio limitatamente ai capi accolti, anche per le spese del giudizio di legittimità, salvo quelle già regolate tra le due società per il profilo della legittimazione.

Norme richiamate

  • art. 2049 c.c.

    La responsabilità del datore di lavoro per fatto illecito del dipendente è trattata come responsabilità oggettiva: non occorre un incarico espresso a commettere l'illecito, né un elemento soggettivo del preponente, essendo sufficiente che il fatto sia avvenuto in occasione del rapporto di lavoro e nell'ambito dell'utilità del datore.

  • art. 2598 c.c.

    La promessa di vantaggi o premi può integrare sviamento di clientela quando sia funzionale ad attirare i clienti del concorrente; ciò che rileva non è la promessa in sé, ma la finalità di trasferire la clientela.

  • art. 614 c.p.c.

    L'ordine di inibitoria è coerente con la permanenza o la possibilità di reiterazione della condotta lesiva; la censura fondata sulla sopravvenuta cessazione del comportamento si risolve in una contestazione di fatto.

  • art. 91 c.p.c.

    La compensazione delle spese è stata ritenuta giustificata in ragione della soccombenza solo parziale delle parti.

  • artt. 2558 e ss. c.c.

    Il credito risarcitorio relativo al ramo d'azienda trasferito segue la cessione se non è espressamente escluso; non può ritenersi escluso per il solo fatto che il cedente agisca successivamente in giudizio.

  • art. 115 c.p.c.

    La non contestazione può valere come prova del fatto, ma non supplisce alla mancata allegazione o prova del regime normativo che lo disciplina.

  • art. 113 c.p.c.

    L'individuazione della norma applicabile resta questione giuridica, ma la parte deve allegare in modo sufficiente il fatto posto a base della violazione denunciata.

  • art. 116 c.p.c.

    Il giudice può valutare le prove secondo prudente apprezzamento; il danno patrimoniale può essere ricostruito anche tramite presunzioni gravi, precise e concordanti.

  • art. 1226 c.c.

    La difficoltà di quantificazione del danno non impedisce il ricorso alla valutazione equitativa, quando sia provata l'esistenza del pregiudizio.

  • art. 2056 c.c.

    Nella liquidazione del danno aquiliano si applicano i criteri propri del risarcimento, compresa la possibilità di liquidazione equitativa quando il danno sia certo ma non determinabile nel quantum.

  • art. 132 c.p.c.

    La motivazione è sufficiente quando spiega che la condotta contestata mira solo a sottrarre clienti e non contiene apprezzamenti negativi idonei a ledere la reputazione del concorrente.

Massime di principio

  • La responsabilità del datore di lavoro ex art. 2049 c.c. sussiste anche senza un incarico specifico a compiere l'illecito, purché il fatto del dipendente sia collegato all'occasione di lavoro e agevolato dalle mansioni svolte.
  • Ai fini della concorrenza sleale, lo sviamento di clientela può consistere in promesse di vantaggi o premi se tali promesse sono strumentali a indurre il cliente a spostarsi verso il concorrente; la liceità o illiceità va valutata in base alla funzione della condotta, non alla mera forma della promessa.
  • Il danno patrimoniale da concorrenza sleale può essere dimostrato anche per presunzioni, valorizzando dati come il calo degli affari della vittima in coincidenza con la condotta illecita e l'incremento dell'attività del concorrente, quando tali indici siano gravi, precisi e concordanti.
  • La difficoltà di quantificare il danno non esclude la prova dell'esistenza del pregiudizio e può giustificare la liquidazione equitativa ex art. 1226 c.c. e 2056 c.c.
  • La denigrazione concorrenziale richiede condotte che, oltre a sottrarre clientela, contengano apprezzamenti negativi o lesivi della reputazione del concorrente; la mera offerta di migliori condizioni commerciali non basta, di per sé, a integrare tale figura.
  • Il credito risarcitorio inerente a un ramo d'azienda trasferito segue la cessione se non è espressamente escluso; non è sufficiente, per ritenere la mancata cessione, un comportamento successivo incompatibile con la precedente manifestazione negoziale.

Come è indicizzato

MaterieAziendaInadempimentoConcorrenza slealeProveImpugnazioniSpese di lite
RamiContrattiObbligazioniCommercialeProcesso civile
IstitutiOnere della provaNesso di causalitàBuona fede e correttezzaArricchimento senza causa

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