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Ordinanza

Ordinanza n. 2979/2026 - Roma, Sezione 1B

per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: per l’annullamento - della determinazione n. M_D -OMISSIS-REG2024 -OMISSIS-di protocollo del 31 dicembre 2024 (notificata il 7 gennaio 2025) del Comandante del Reggimento dell’Esercito Italiano ivi indicato, avente ad oggetto la «Variazione matricolare ed amministrativa - …» e con cui è stata comunicata all’odierno ricorrente l’iscrizione «nel quadro di avanzamento formato per l'anno 2024, con Decreto Dirigenziale atto Sipad n. 7627 del 6 dicembre 2024, debitamente vistato dall'Ufficio centrale del Bilancio presso il Ministero della Difesa in data 18 dicembre 2024, è stato promosso al grado di Capitano con anzianità assoluta 01 settembre 2024, ai sensi dell'articolo 1055, comma 1 del Decreto Legislativo 15 marzo 2010, n.66»; - del Decreto Dirigenziale atto Sipad n. 7627 del 6 dicembre 2024 [non notificato, ma comunicato con determinazione n. M_D -OMISSIS-REG2024 -OMISSIS-di protocollo del 31 dicembre 2024], con cui il ricorrente è stato iscritto nel quadro di avanzamento formato per l'anno 2024 ed è stato promosso al grado di Capitano con anzianità assoluta 1° settembre 2024, ai sensi dell'articolo 1055, comma 1 del Decreto Legislativo 15 marzo 2010, n.66; - della determinazione n. M_D -OMISSIS-REG 2024 0748764 di protocollo del 31 dicembre 2024 (notificata il 7 gennaio 2025), della Direzione generale per il personale militare del Ministero della difesa (d’ora in avanti anche solo PERSOMIL), avente ad oggetto «Provvedimento di promozione al grado superiore dei Tenenti dell'Esercito in servizio permanente effettivo - anno 2024» e dell’elenco in essa contenuto, con cui «per la partecipazione agli Ufficiali interessati e ai fini delle necessarie variazioni matricolari» è stata comunicato ai «sottonotati Tenenti in servizio permanente effettivo» l’idoneità «all'avanzamento, ad anzianità, al grado superiore per il 2024» e l’iscrizione «nei rispettivi quadri di avanzamento formati per detto anno e promossi al grado di Capitano con i Decreti Dirigenziali e le decorrenze per ciascun ruolo indicati», nella parte in cui include il ricorrente tra i destinatari della promozione a Capitano a decorrere dal 1° settembre 2024, anziché dal 2 novembre 2021; - di tutti gli atti comunque presupposti, connessi e conseguenti a detto provvedimenti e, comunque, dell’elenco contenente gli ufficiali promossi al grado di Capitano per l’anno 2024; e per l’accertamento del diritto del ricorrente alla promozione al grado di Capitano dell’Esercito Italiano con decorrenza dal 2 novembre 2021 anziché al 1° settembre 2024 e al conseguente diritto a percepire tutte le differenze retributive spettanti per effetto della corretta promozione ad anzianità. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati dal ricorrente il 28\4\2026: per l’annullamento, previa sospensione, altresì, - della determinazione M_D -OMISSIS-REG2026 -OMISSIS-04-02-2026 di protocollo del 4 febbraio 2026, e dell’elenco in allegato B ad essa annesso, con cui il Vice Capo Dipartimento Impiego del Personale dell’Esercito Italiano ha individuato in allegato B e C l'elenco degli Ufficiali: - interessati alla frequenza del 154 Corso di Stato Maggiore nell'Anno Accademico 2026-2027, al fine di consentire, con congruo anticipo, di porre in essere le azioni ritenute opportune a mitigare la prolungata assenza da ciascun Reparto degli Ufficiali in argomento; - del Corpo Sanitario attualmente iscritti alle scuole di specializzazione, gia rinviati nelle precedenti edizioni da questo Dipartimento ovvero ancora in attesa di frequentare il citato momento formativo, nella parte in cui non considera tra gli ufficiali destinatari anche l’odierno ricorrente; - del messaggio n. M_D A7MOOER REG2026 0014229 05-02-2026 di protocollo del Comando delle Forze operative Terrestri Addestramento dell’Esercito Italiano, con cui è stato trasmesso PER LE AZIONI DI COMPETENZA, L’ELENCO NOMINATIVO DEL PERSONALE CHE DOVRÀ FREQUENTARE IL CORSO IN TITOLO, nella parte in cui non ricomprende tra tali nominativi anche quello dell’odierno ricorrente; - della comunicazione n. M_D A84D8F9 REG2026 0001157 09-02-2026 di protocollo del 6 febbraio 2026 e dell’elenco ad essa annesso in allegato “B”, costituente parte integrante della stessa, con cui il Capo di Stato Maggiore del Centro Aviazione dell’Esercito Italiano ha inviato «per la massima diffusione, l’elenco del personale interessato alla frequenza del 154° Corso di Stato Maggiore» per l’anno accademico 2026-2027, nella parte in cui non ricomprende tra i nominativi degli Ufficiali individuati per la frequenza del corso anche l’odierno ricorrente; - di tutti gli atti comunque presupposti, connessi e/o conseguenti a detto provvedimento e, comunque, dell’elenco dei frequentatori sopra richiamato

Giustizia amministrativa202504231

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. I bisOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: Provvedimenti di promozione al grado di capitano con decorrenza dal 1° settembre 2024 anziché dal 2 novembre 2021, nonché atti relativi alla mancata inclusione del ricorrente tra i frequentatori del 154° Corso di Stato Maggiore per l’anno accademico 2026-2027

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato i provvedimenti con cui è stato iscritto nel quadro di avanzamento per l’anno 2024 e promosso al grado di capitano con anzianità assoluta dal 1° settembre 2024, chiedendo l’annullamento degli atti e l’accertamento del diritto alla retrodatazione della promozione al 2 novembre 2021, con conseguente corresponsione delle differenze retributive. Con motivi aggiunti ha impugnato gli atti del 2026 relativi all’individuazione degli ufficiali ammessi alla frequenza del 154° Corso di Stato Maggiore, nella parte in cui non lo includevano. La domanda cautelare è stata prospettata sul rischio di compromissione delle aspettative di carriera e della partecipazione al corso. Quanto al fumus, la pretesa retrodatazione è stata ricondotta all’art. 1085, comma 2, del codice dell’ordinamento militare, in relazione alla precedente circostanza impeditiva prevista dall’art. 1051, comma 2, del medesimo codice. L’Amministrazione ha documentato, tuttavia, la conclusione del procedimento disciplinare con irrogazione della sospensione dall’impiego per due mesi, sanzione disciplinare di stato prevista dall’art. 1357, comma 1, lett. a), del codice dell’ordinamento militare.

La decisione

Il TAR ha respinto la domanda cautelare. Ha escluso il periculum in mora perché il pregiudizio allegato, consistente nel rischio di compromissione delle aspettative di carriera e della partecipazione al corso formativo, non presentava caratteri di concretezza, imminenza, gravità e irreparabilità tali da giustificare la misura cautelare nelle more della decisione di merito. Ha inoltre rilevato l’assenza di sufficienti profili di fumus boni iuris, ritenendo non apparentemente sussistente il presupposto richiesto dall’art. 1085, comma 2, del codice dell’ordinamento militare per la retrodatazione dell’anzianità assoluta, considerata la conclusione del procedimento disciplinare con irrogazione di una sanzione disciplinare di stato, consistente nella sospensione dall’impiego per due mesi. Le spese della fase cautelare sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    istanza cautelare; periculum in mora e fumus boni iuris

    La tutela cautelare richiede la sussistenza dei presupposti cautelari, tra cui un pregiudizio grave, concreto, imminente e irreparabile e sufficienti profili di fumus boni iuris.

  • art. 1051, comma 2, d.lgs. 66/2010 (codice dell'ordinamento militare)

    specifica circostanza impeditiva

    La disposizione è richiamata quale base della circostanza che aveva impedito la precedente valutazione del militare ai fini dell’avanzamento.

  • art. 1085, comma 2, d.lgs. 66/2010 (codice dell'ordinamento militare)

    presupposto richiesto ai fini della rivendicata retrodatazione dell’anzianità assoluta nel grado superiore

    Il TAR ha ritenuto non apparentemente sussistente il presupposto per ottenere la retrodatazione dell’anzianità, anche in considerazione della successiva sanzione disciplinare di stato.

  • art. 1357, comma 1, lett. a), d.lgs. 66/2010 (codice dell'ordinamento militare)

    sospensione dall’impiego per due mesi

    La disposizione individua la sanzione disciplinare di stato irrogata al militare, elemento valorizzato dal TAR per escludere il fumus della pretesa cautelare.

  • art. 1055, comma 1, d.lgs. 66/2010 (codice dell'ordinamento militare)

    promosso al grado di Capitano con anzianità assoluta 01 settembre 2024

    È la disposizione indicata nei provvedimenti impugnati quale base della promozione del ricorrente al grado di capitano.

Massime di principio

  • Ai fini della concessione della tutela cautelare ex art. 55 c.p.a., il rischio di una compromissione delle aspettative di carriera o di future opportunità formative deve essere concreto, imminente, grave e irreparabile; un pregiudizio meramente prospettato e non attuale non integra il periculum in mora.
  • La domanda cautelare deve presentare anche sufficienti profili di fumus boni iuris; la documentata conclusione di un procedimento disciplinare con irrogazione di una sanzione disciplinare di stato può incidere negativamente, già in sede cautelare, sulla plausibilità della pretesa di retrodatazione dell’anzianità militare ai sensi dell’art. 1085, comma 2, del codice dell’ordinamento militare.

Come è indicizzato

MaterieStato giuridico e avanzamentoTutela cautelare
RamiForze armate e forze di poliziaProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareDiscrezionalità amministrativa e tecnica

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