Cassazione Penale, Sentenza n. 16944/2023 del 20/04/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente impugnava la condanna per furto in abitazione sostenendo, con tre motivi, in primo luogo la nullità della notifica del decreto di citazione a giudizio effettuata presso il difensore domiciliatario nonostante l'imputato fosse detenuto (la citazione era stata emessa il 10/05/2019 e notificata il 26/06/2019 mentre Chiacchio era già ristretto presso la Casa circondariale di Pescara per i fatti oggetto del processo). I secondi e terzi motivi riguardavano profili di violazione di legge e carenza di motivazione sul trattamento sanzionatorio: riconoscimento delle attenuanti generiche, valutazione della recidiva e determinazione della pena. La questione centrale è che, quando lo stato di detenzione risulta dagli atti, le notificazioni devono essere eseguite mediante consegna all'imputato nel luogo di detenzione, anche se è stata dichiarata o eletta dimora o domicilio, e ciò vale anche se la detenzione è "per altra causa".
La decisione
La Corte di legittimità ha ritenuto il primo motivo fondato e assorbenti gli altri. Ha constatato che la notifica al difensore domiciliatario era viziata in presenza dello stato di detenzione emerso dagli atti e che la circostanza richiamata dalla corte territoriale (il fatto che lo stato di detenzione sia intervenuto tra emissione e notifica e la diversa persona fisica del pubblico ministero) è irrilevante per l'imperatività dell'obbligo di notificare il detenuto nel luogo di detenzione. Ne è conseguito l'annullamento senza rinvio sia della sentenza impugnata che di quella di primo grado, con trasmissione degli atti al Pubblico Ministero presso il Tribunale di Pescara per il prosieguo.
Norme richiamate
Sez. U, n. 12778 del 27/02/2020, S., Rv. 278869
Sez. U, n. 12778 del 27/02/2020, S., Rv. 278869
La giurisprudenza di legittimità afferma che le notificazioni all'imputato detenuto devono essere eseguite mediante consegna di copia alla persona nel luogo di detenzione, anche se il detenuto ha dichiarato o eletto domicilio, quando lo stato di detenzione risulta dagli atti; ciò vale anche se la detenzione è "per altra causa"
Massime di principio
- Se dagli atti emerge lo stato di detenzione dell'imputato, ogni atto processuale che richiede notifica deve essere comunicato direttamente nel luogo di detenzione, indipendentemente da eventuali dichiarazioni o elezioni di domicilio.
- La notificazione effettuata al difensore domiciliatario quando l'imputato è già detenuto può determinare la nullità dell'atto e l'annullamento della sentenza, se il vizio è rilevante e incide sul diritto di difesa.
- Il fatto che lo stato di detenzione sia intervenuto dopo l'emissione dell'atto ma prima della notifica non legittima la notifica al domicilio eletto: conta la situazione al momento della notifica.
- L'impersonalità dell'Ufficio della Procura non esime dall'osservanza delle regole formali di notificazione al detenuto; quindi argomentazioni basate su diversa titolarità dell'atto da parte del pubblico ministero non sanano la mancata notificazione nel luogo di detenzione.
- Quando una nullità procedurale relativa alla notifica è accertata, i giudici superiori possono annullare senza rinvio e disporre la trasmissione degli atti al pubblico ministero per il prosieguo, qualora la ricostruzione del giudizio non sia possibile o vi sia pregiudizio per il diritto di difesa.
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