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Cassazione Civile, Ordinanza n. 33335/2022 del 11/11/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La lite trae origine dall'espropriazione e dall'occupazione di una particella di terreno inclusa in un piano di edilizia economica e popolare. Una parte del fondo fu oggetto di decreto di esproprio; un'altra porzione rimase interessata da decreti di occupazione d'urgenza, uno dei quali aveva comportato l'immissione in possesso senza essere seguito da decreto di esproprio. Successivamente il Comune emise anche un provvedimento di acquisizione sanante ex art. 42-bis d.P.R. 327/2001. Gli eredi della proprietaria agirono per ottenere l'indennità di esproprio e l'indennità per occupazione legittima del fondo. La Corte d'appello ritenne prescritta la pretesa relativa a una porzione occupata, osservando che il diritto all'indennità di occupazione annuale era esigibile fin dalla scadenza di ciascun anno e che non risultavano atti idonei a interrompere la prescrizione. I ricorrenti proposero ricorso per cassazione e, dopo l'ordinanza di inammissibilità della Cassazione n. 4063/2021 per difetto di specificità, proposero ricorso per revocazione deducendo: errore revocatorio per non avere la Corte considerato documenti interruttivi della prescrizione; omessa considerazione del fatto che la domanda e i documenti erano stati prodotti nel giudizio di merito; omessa considerazione di un preteso mutamento giurisprudenziale; mancata applicazione della disciplina sulla proroga dei termini di occupazione; ulteriore censura sulle spese e sulla mediazione. I ricorrenti sostenevano, in sintesi, che il diritto all'indennità di occupazione legittima fosse imprescrittibile o comunque che la prescrizione fosse stata interrotta dai documenti prodotti. La revocazione è stata dichiarata inammissibile: la Corte ha ritenuto che non vi fosse errore di fatto revocatorio, ma una valutazione giuridica sull'inammissibilità del ricorso originario, e che le questioni sulla proroga dell'occupazione e sull'interruzione della prescrizione implicassero accertamenti di fatto non dedotti in modo specifico nel giudizio di merito.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per revocazione. Ha ritenuto che le censure non integrassero un errore percettivo o una svista materiale, ma mirassero a rimettere in discussione la valutazione giuridica compiuta nell'ordinanza n. 4063/2021 sulla carenza di specificità del ricorso originario. In particolare, rispetto ai documenti asseritamente interruttivi della prescrizione, la Corte ha osservato che i ricorrenti non avevano specificato in quale fase e in quale atto del giudizio di merito tali fatti fossero stati introdotti e discussi; quanto alla proroga del termine di occupazione, la questione richiedeva un accertamento di fatto non svolto nella decisione impugnata e non era stata puntualmente allegata nel merito. La Corte ha quindi escluso la ricorrenza dei presupposti dell'errore revocatorio e ha confermato la decisione di inammissibilità del ricorso originario.

Norme richiamate

  • art. 42-bis d.P.R. 327/2001

    richiamato come base del provvedimento di acquisizione sanante adottato dal Comune dopo l'occupazione del bene

  • art. 37 d.P.R. 327/2001

    indicato dai ricorrenti quale parametro per la domanda di indennizzo relativa alla porzione espropriata

  • art. 2946 c.c.

    richiamato dalla Corte d'appello per affermare la prescrizione decennale del diritto all'indennità di occupazione per ciascuna annualità

  • art. 366, primo comma, n. 6, c.p.c.

    la Corte lo applica per richiedere l'indicazione specifica del fatto storico e della sede processuale in cui esso è stato dedotto

  • art. 369, secondo comma, n. 4, c.p.c.

    richiamato insieme all'art. 366 c.p.c. per imporre il deposito e la specifica localizzazione degli atti e documenti rilevanti

  • art. 395, primo comma, n. 4, c.p.c.

    norma invocata per la revocazione, ma ritenuta non applicabile perché mancava un errore di fatto revocatorio

  • art. 395 c.p.c.

    richiamato anche con riferimento al n. 5, ma le doglianze sono state ritenute estranee al paradigma dell'errore revocatorio

  • art. 166 c.p.c.

    richiamato dai ricorrenti, senza che la Corte ne ravvisasse violazione utile alla revocazione

  • art. 360-bis, n. 1, c.p.c.

    richiamato dai ricorrenti in relazione alla pretesa insussistenza del difetto di specificità del ricorso

  • art. 366, primo comma, n. 4, c.p.c.

    richiamato dai ricorrenti per sostenere la sufficienza del ricorso originario

  • art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c.

    invocato per denunciare asserita motivazione apparente della decisione di merito

  • art. 113 c.p.c.

    invocato dai ricorrenti, ma la censura è stata considerata non pertinente alla revocazione

  • art. 380-bis c.p.c.

    richiamato per contestare la procedura seguita in Cassazione, senza che ciò integri errore revocatorio

  • art. 22 della legge n. 158 del 1991

    richiamato in relazione alla proroga dell'occupazione, subordinata alla pendenza dell'occupazione alla data di entrata in vigore della legge

  • art. 4 della legge n. 166 del 2002

    invocato dai ricorrenti per sostenere la proroga dei termini di occupazione e di esproprio

Massime di principio

  • L'errore revocatorio della sentenza di Cassazione presuppone una svista di percezione su un fatto risultante dagli atti, e non può consistere in una critica alla valutazione giuridica o alla qualificazione processuale compiuta dal giudice.
  • Per dedurre in cassazione l'omesso esame di documenti o fatti decisivi è necessario indicare specificamente non solo il contenuto del fatto, ma anche la fase e l'atto del giudizio di merito in cui esso è stato introdotto e discusso; la mera produzione del documento non basta.
  • La revocazione non può essere utilizzata per rimettere in discussione un giudizio di inammissibilità fondato sul difetto di specificità del ricorso originario.
  • Quando una questione giuridica implica un accertamento di fatto non trattato nella decisione impugnata, il ricorrente deve dimostrare in modo puntuale che la questione sia stata effettivamente sollevata nel giudizio di merito, con indicazione della relativa sede processuale.
  • Ai fini dell'interruzione della prescrizione, occorre un atto che manifesti in modo inequivoco la volontà del creditore di far valere il diritto nei confronti del debitore, non essendo sufficienti semplici sollecitazioni o richieste prive di intimazione e di esplicita richiesta di adempimento.

Come è indicizzato

MaterieEspropriazione forzataImpugnazioniContratto preliminare
RamiEsecuzioniProcesso civileImmobiliare
IstitutiOnere della provaPrescrizioneGiudicato

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