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Cassazione Civile, Ordinanza n. 26087/2022 del 05/09/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (cessionaria)

La controversia

Una società aveva presentato domanda tempestiva di insinuazione al passivo di un fallimento, assumendo di essere cessionaria di crediti originariamente vantati verso la società poi fallita da altro soggetto. Il giudice delegato aveva respinto la domanda e il tribunale, in sede di opposizione allo stato passivo, aveva confermato il rigetto ritenendo non provata la titolarità del credito in capo alla cessionaria: mancava la produzione delle dichiarazioni con cui cedente e cessionaria avrebbero concordato il trasferimento di tutti i crediti e debiti, e la lettera del difensore della fallita, richiamata dalla ricorrente, era considerata non sufficiente e comunque priva di data certa anteriore al fallimento, quindi non opponibile alla procedura ex art. 2704 c.c. Con il primo motivo la ricorrente ha denunciato violazione degli artt. 1321, 1326, 1260 e 2697 c.c., sostenendo che la cessione del credito è contratto consensuale a forma libera e può essere provata con ogni mezzo, anche documentalmente. Con il secondo motivo ha denunciato violazione degli artt. 1264, 2704 c.c. e 45 l.f., sostenendo che la data certa non è requisito di opponibilità alla procedura quando il fallimento riguarda il debitore ceduto, che la domanda di insinuazione vale come notifica della cessione e che la cessione è efficace anche se intervenuta o notificata dopo il fallimento, con richiamo anche all'art. 56 l.f.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondati congiuntamente i due motivi. Ha chiarito che, nel fallimento del debitore ceduto, ai fini dell'ammissione al passivo del credito ceduto occorre provare la cessione, l'esistenza del credito e la sua anteriorità rispetto alla sentenza dichiarativa di fallimento, ma non anche l'anteriorità della cessione né la notificazione al debitore fallito con data certa anteriore al fallimento. Ha inoltre osservato che l'art. 2704 c.c. rileva nel fallimento del cedente, non in quello del debitore ceduto. Il decreto del Tribunale di Rimini è stato quindi cassato con rinvio al medesimo Tribunale in diversa composizione, che dovrà provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 1321 c.c.

    richiamato per affermare la natura contrattuale della cessione del credito

  • art. 1326 c.c.

    richiamato per sostenere il perfezionamento della cessione con il consenso delle parti

  • art. 1260 c.c.

    richiamato per la cedibilità del credito e la natura consensuale del trasferimento

  • art. 1264 c.c.

    richiamato per chiarire che la notificazione al debitore ceduto incide sull'opponibilità, non sul perfezionamento della cessione

  • art. 2697 c.c.

    richiamato sul riparto dell'onere della prova della titolarità del credito

  • art. 2704 c.c.

    ritenuto applicabile al fallimento del cedente, non a quello del debitore ceduto, ai fini dell'opponibilità della cessione

  • art. 45 l.f.

    richiamato dalla ricorrente per contestare l'esigenza di data certa nel caso di fallimento del debitore ceduto

  • art. 56 l.f.

    richiamato come conferma dell'efficacia delle cessioni anche posteriori al fallimento in determinati limiti

  • art. 115 l.f.

    richiamato per indicare la procedura da seguire se il credito risulta già ammesso al passivo

  • art. 127 l.f.

    richiamato come norma che contempla cessioni successive al fallimento e ne limita gli effetti nel concordato fallimentare

Massime di principio

  • La cessione del credito è un contratto a effetti reali immediati e a forma libera: il trasferimento del credito si perfeziona con il solo consenso tra cedente e cessionario e può essere provato con ogni mezzo, anche mediante documenti non sottoscritti dal cedente.
  • Nel fallimento del debitore ceduto, il cessionario che chieda l'ammissione al passivo deve provare l'esistenza del credito, la sua anteriorità alla dichiarazione di fallimento e l'avvenuta cessione, ma non deve dimostrare che la cessione o la sua notificazione siano anteriori al fallimento mediante data certa.
  • L'art. 2704 c.c. sulla data certa rileva quando occorra opporre l'atto ai terzi nel fallimento del cedente, non nel fallimento del debitore ceduto.
  • La domanda di insinuazione al passivo può valere come forma di conoscenza/notifica della cessione nei confronti della procedura, ai fini della legittimazione del cessionario.
  • Non è corretto negare l'ammissione al passivo di un credito ceduto per la sola mancanza di un atto di cessione munito di data certa anteriore al fallimento del debitore ceduto.

Come è indicizzato

MaterieAccertamento del passivoCessione del creditoInadempimento
RamiFallimentare / Crisi d'impresaObbligazioniContrattiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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