Cassazione Civile, Ordinanza n. 16816/2024 del 17/06/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento emesso per l'anno d'imposta 2010 nei confronti di una società, con recupero di maggior reddito e maggiori imposte sulla base degli studi di settore. La CTP aveva rigettato il ricorso della società, ma la CTR della Sicilia aveva invece accolto l'appello del contribuente ritenendo che lo scostamento inferiore al 25% tra reddito dichiarato e reddito accertato non integrasse, di per sé, le "gravi incongruenze" richieste dalla disciplina degli studi di settore. L'Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: (1) violazione dell'art. 62-bis del d.l. n. 331/1993 e dell'art. 2697 c.c., per avere la CTR omesso di valutare gli ulteriori elementi addotti dall'Ufficio; (2) nullità della sentenza per motivazione apparente, in violazione dell'art. 36 d.lgs. n. 546/1992, per non avere spiegato perché uno scostamento inferiore al 25% fosse irrilevante; (3) omessa motivazione su un fatto decisivo, per non avere considerato le deduzioni dell'Ufficio sulle gravi incongruenze. La Corte ha ritenuto fondato il secondo motivo, assorbendo gli altri.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il secondo motivo di ricorso, dichiarando assorbiti il primo e il terzo. Ha cassato la sentenza impugnata e ha rinviato la causa alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia in diversa composizione, anche per la decisione sulle spese del giudizio di legittimità. La Corte ha rilevato che la motivazione della CTR era solo apparente: si era limitata ad affermare, in modo astratto, che uno scostamento inferiore al 25% non integra grave incongruenza, senza spiegare il percorso logico-giuridico seguito e senza valutare gli ulteriori elementi addotti dall'Ufficio (reiterazione delle incongruenze nei ricavi, anomalie in più esercizi, IVA a credito, incongruenze su forza lavoro e beni strumentali). La sentenza di merito è stata quindi annullata con rinvio per nuovo esame.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
violazione e falsa applicazione
richiamato come parametro del motivo di ricorso per denunciare errori di diritto sostanziale.
art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.
nullità della sentenza per motivazione meramente apparente
utilizzato per censurare un vizio processuale deducibile in cassazione quando la motivazione non consente di comprendere il ragionamento decisorio.
art. 62-bis d.l. n. 331/1993
richiamato nel contesto della disciplina degli studi di settore e della loro applicazione ai fini dell'accertamento standardizzato.
art. 62-sexies, comma 3, d.l. n. 331/1993
indicato come base normativa dell'accertamento standardizzato fondato su gravi incongruenze e sugli studi di settore.
art. 2697 c.c.
richiamato con riferimento all'onere della prova nel giudizio sull'accertamento tributario standardizzato.
art. 36 d.lgs. n. 546/1992
evocato per affermare l'obbligo di una motivazione sufficiente della sentenza tributaria.
art. 10 legge 8 maggio 1998, n. 146
menzionato per la disciplina degli studi di settore, come modificata dalla legge finanziaria 2007.
art. 1, comma 23, legge 27 dicembre 2006, n. 296
richiamato quale norma di modifica della disciplina degli studi di settore.
art. 111, comma 6, Cost.
utilizzato come parametro costituzionale del dovere di motivazione, inteso quale "minimo costituzionale".
Massime di principio
- L'accertamento tributario fondato sugli studi di settore costituisce un sistema di presunzioni semplici che richiede una valutazione concreta, non potendo la gravità, precisione e concordanza derivare automaticamente dal solo scostamento tra reddito dichiarato e reddito accertato.
- Non esiste una soglia legale fissa di scostamento sotto la quale le "gravi incongruenze" non possano sussistere: la rilevanza dello scostamento va apprezzata caso per caso, tenendo conto di tutti gli indici del singolo rapporto economico, del periodo di imposta, della storia dell'impresa e del settore di riferimento.
- Nel giudizio sull'accertamento standardizzato, l'Ufficio deve indicare l'applicabilità concreta dello standard e confrontarsi con le contestazioni del contribuente; il contribuente, a sua volta, può offrire prova contraria con ogni mezzo, anche presuntivo, senza essere vincolato alle sole difese svolte in sede amministrativa.
- La motivazione che si limiti a richiamare in modo astratto una percentuale di scostamento, senza considerare gli ulteriori elementi fattuali dedotti dall'Ufficio, è meramente apparente e non soddisfa il requisito costituzionale del minimo di motivazione.
- La mancata attivazione del contraddittorio o la mancata partecipazione del contribuente non impediscono di per sé la validità dell'accertamento, ma incidono sulla struttura probatoria e sulla possibilità per l'Ufficio di motivare l'atto e per il giudice di valorizzare la condotta processuale delle parti.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 17 giu 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 16685/2024 del 17/06/2024
- ordinanza_civile · 17 giu 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 16689/2024 del 17/06/2024
- ordinanza_civile · 17 giu 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 16690/2024 del 17/06/2024
- ordinanza_civile · 17 giu 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 16693/2024 del 17/06/2024
- ordinanza_civile · 17 giu 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 16695/2024 del 17/06/2024
- ordinanza_civile · 17 giu 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 16698/2024 del 17/06/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →