Sentenza n. 12009/2026 - Roma, Sezione 2T
per l'annullamento Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: -della Determinazione Dirigenziale prot. QH/76034/2025 del 24/10/2025 notificata in pari data avente ad oggetto “Postazioni di commercio su area pubblica insistenti su Viale Giulio Cesare tra i civici 124 e 207. Conclusione del procedimento di delocalizzazione a seguito di intervento giubilare per la riqualificazione di Piazza Risorgimento. Determinazione Dirigenziale di ricollocazione definitiva a seguito del parere negativo del Dipartimento Mobilità e Trasporti- come da Determinazione Dirigenziale del Municipio Roma I rep. N. CA/2100 del 22.09.2025”; - del provvedimento repertorio CA/2100/2025 del 22/09/2025 prot. CA/188307/2025 del 22/09/2025 notificato in data 24/09/2025 e denominato “Postazioni di commercio su area pubblica insistenti su Viale Giulio Cesare tra i civici 124 e 207. Conclusione del procedimento di delocalizzazione a seguito di intervento giubilare per la riqualificazione di Piazza Risorgimento. Determinazione Dirigenziale di ricollocazione definitiva a seguito del parere negativo del Dipartimento Mobilità e Trasporti”; -del verbale prot. CA/35002/2025 della Conferenza dei Servizi del 19/02/2025, menzionata ma non allegata; - della nota prot CA/57942/2025, menzionata ma non allegata; - della nota prot. QG/2025/16007, menzionata ma non allegata; - della nota prot. CA/113687/2025; -della nota prot. CA/160348/2025 del 14/08/2025; -della Deliberazione di Assemblea Capitolina n. 21/2015 di approvazione del Piano Generale del Traffico Urbano e "Regolamento viario e classifica funzionale delle strade urbane di Roma Capitale", nella parte in cui inserisce Viale Giulio Cesare nell' "elenco delle strade a viabilità principale Annesso D" pur classificandola come "di quartiere" -in subordine, per l'annullamento e/o disapplicazione dell'art. 12, commi 2,6,7,8 della D.A.C. 21/2021 nella parte in cui ostano alle ricorrenti e per i motivi in narrativa; -per l'annullamento e/o disapplicazione dell'art. 9 della D.A.C. 118/2025 in parte qua e nei sensi e limiti in narrativa; -di ogni altro atto, parere o provvedimento non conosciuto che sia ostativo alle ricorrenti. Per quanto riguarda i motivi aggiunti: -della Determinazione Dirigenziale prot. CA/249073/2025 del 23/12/2025 di Attuazione del Piano Municipale del Commercio su Area Pubblica, approvato con deliberazione del Consiglio municipale n. 34 del 18 dicembre 2025, laddove determinano la definitiva ricollocazione delle postazioni delle ricorrenti da Viale Giulio Cesare a Via Barletta; -di ogni nota, memoria, parere, verbale di Conferenza dei Servizi menzionati nella Determinazione Dirigenziale e nella deliberazione del Consiglio Municipale sopra indicati e che non sono stati comunicati e quindi non noti nel loro contenuto, nella parte in cui ostano alla permanenza dei posteggi a rotazione in uso ai ricorrenti nella sede di Viale Giulio Cesare; -di ogni altro atto, parere o provvedimento non conosciuto che sia ostativo alla permanenza del posteggio delle ricorrenti nell’attuale collocazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Provvedimenti di ricollocazione definitiva delle postazioni di commercio su area pubblica da Viale Giulio Cesare a Via Barletta, nonché atti presupposti; con motivi aggiunti, determinazione di attuazione del Piano municipale del commercio su area pubblica
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
I ricorrenti hanno contestato la ricollocazione delle postazioni da Viale Giulio Cesare a Via Barletta, deducendo violazione delle garanzie di partecipazione procedimentale di cui agli artt. 7 e seguenti e 10-bis l. 241/1990, nonché dell'art. 21-quinquies della medesima legge; difetto di istruttoria e motivazione, arbitrarietà, illogicità, ingiustizia manifesta e travisamento dei presupposti. Hanno sostenuto che l'Amministrazione non avrebbe adeguatamente esaminato la possibilità di mantenere le postazioni in Viale Giulio Cesare, anche perché una precedente delocalizzazione era stata annullata dal TAR per vizi procedimentali. È stata inoltre dedotta la violazione e falsa applicazione dell'art. 12, commi 2, 6, 7 e 8, della D.A.C. n. 21/2021, dell'art. 9, commi 2 e 3, della D.A.C. n. 118/2025 e degli artt. 2 e 20 del Codice della strada, sostenendo che la disciplina sopravvenuta sulle occupazioni delle strade di tipo E) avrebbe consentito la permanenza delle postazioni, anche sulla carreggiata. In subordine, è stata contestata la legittimità della classificazione di Viale Giulio Cesare come strada appartenente alla viabilità principale e la mancata considerazione delle caratteristiche del controviale, asseritamente assimilabile alla viabilità locale. Sono state infine censurate la scelta di Via Barletta come sede di ricollocazione e la sua concreta inidoneità, anche per la presenza di una caserma dei Carabinieri e la necessità di garantire il passaggio dei mezzi di sicurezza. Con i motivi aggiunti è stata impugnata la determinazione del 23 dicembre 2025 di attuazione del Piano municipale del commercio su area pubblica, deducendo vizi analoghi e l'eventuale soppressione delle postazioni di Viale Giulio Cesare.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso introduttivo. Quanto alla partecipazione procedimentale, ha rilevato che gli esercenti e l'associazione avevano presentato deduzioni e avuto la possibilità di interloquire con l'Amministrazione. Il contraddittorio si era tuttavia caratterizzato per il rifiuto della delocalizzazione e per la mancata indicazione di postazioni alternative, nonostante il Municipio avesse inizialmente valutato anche l'opzione zero e avesse richiesto per due volte agli interessati di suggerire soluzioni. Non è stata quindi ravvisata alcuna lesione partecipativa. È stata esclusa anche la violazione del giudicato formatosi sulla precedente sentenza del TAR n. 13404/2023, poiché quella pronuncia aveva annullato una diversa procedura per vizi procedimentali e il nuovo provvedimento si fondava su una situazione di fatto e di diritto differente. Il TAR ha poi distinto la disciplina generale delle occupazioni di suolo pubblico richiamata dall'art. 9 della D.A.C. n. 118/2025 dalla disciplina speciale delle postazioni di commercio ambulante su aree pubbliche. Secondo il Collegio, la novella del 2025 riguarda il rilascio di occupazioni di suolo pubblico ai sensi dell'art. 74, comma 1, lett. g), l.r. n. 22/2019, mentre le postazioni commerciali sono regolate dall'art. 2 della D.A.C. n. 21/2021, richiamato dall'art. 22, comma 1, della D.A.C. n. 118/2025, che non consente occupazioni commerciali sulla sede stradale nelle strade di viabilità principale. È stata inoltre ritenuta non fondatamente contestata la classificazione di Viale Giulio Cesare come viabilità principale. Tale classificazione costituisce espressione di discrezionalità amministrativa ed è sindacabile soltanto in presenza di travisamento dei fatti o palese illogicità, che i ricorrenti non avevano allegato né dimostrato. Analoghe considerazioni sono state svolte per la scelta di Via Barletta, rispetto alla quale gli interessati avrebbero potuto proporre soluzioni alternative nel procedimento, senza farlo. I motivi aggiunti sono stati dichiarati inammissibili perché la determinazione del 23 dicembre 2025 e il Piano municipale cui essa dava attuazione non riguardavano i civici di Viale Giulio Cesare oggetto della controversia. Tale esito ha reso superfluo esaminare la legittimazione attiva dell'associazione. Le spese sono state compensate per la complessità e la parziale novità delle questioni.
Norme richiamate
artt. 7 e ss. l. 241/1990
Le garanzie partecipative risultano rispettate quando gli interessati sono posti concretamente in condizione di interloquire e presentare osservazioni nel procedimento.
art. 10-bis l. 241/1990
Il giudice ha esaminato la censura relativa al preavviso di rigetto nel quadro delle garanzie partecipative, ritenendo comunque che gli interessati avessero avuto effettiva possibilità di partecipazione.
art. 21-quinquies l. 241/1990
Richiamato dai ricorrenti in relazione alla delocalizzazione, senza che il giudice ne abbia tratto una specifica statuizione autonoma.
art. 2 D.A.C. n. 21/2021
Disciplina le postazioni di commercio ambulante su aree pubbliche e non consente occupazioni commerciali sulla sede stradale nelle strade appartenenti alla viabilità principale.
art. 22, comma 1, D.A.C. n. 118/2025
Mantiene ferma la disciplina speciale dell'art. 2 della D.A.C. n. 21/2021 per le postazioni di commercio su aree pubbliche.
art. 9 D.A.C. n. 118/2025
Riguarda le occupazioni di suolo pubblico su strade riconducibili al tipo E), ma non si applica alle postazioni di commercio ambulante disciplinate dalla normativa speciale.
art. 74, comma 1, lett. g), l.r. n. 22/2019
Individua la nozione di occupazione di suolo pubblico cui si riferisce la disciplina generale richiamata dall'art. 9 della D.A.C. n. 118/2025.
artt. 2 e 20 Codice della strada
Richiamati dai ricorrenti per sostenere l'occupabilità della carreggiata, ma ritenuti non idonei a superare la disciplina speciale applicabile alle postazioni commerciali sulla viabilità principale.
Massime di principio
- La partecipazione procedimentale è effettiva quando gli interessati sono messi in condizione di presentare osservazioni e di proporre soluzioni alternative; la mancata collaborazione o il rifiuto di interloquire non consente poi di imputare all'amministrazione la mancata considerazione di alternative non prospettate.
- L'annullamento di un precedente provvedimento per vizi procedimentali non impedisce all'amministrazione di rieditare il potere mediante un nuovo procedimento, quando il nuovo atto si fonda su un diverso iter e su una situazione di fatto e di diritto non coincidente con quella precedente.
- La disciplina generale delle occupazioni di suolo pubblico sulle strade di tipo E) non si applica alle postazioni di commercio ambulante su aree pubbliche quando queste siano oggetto di una disciplina speciale che vieta le occupazioni commerciali sulla sede stradale delle vie appartenenti alla viabilità principale.
- La classificazione di una strada come appartenente alla viabilità principale costituisce esercizio di discrezionalità amministrativa e può essere sindacata dal giudice soltanto in presenza di travisamento dei fatti o di palese illogicità, adeguatamente allegati e dimostrati.
- La scelta dell'area alternativa per la ricollocazione di postazioni commerciali è legittima ove gli interessati siano stati posti in condizione di interloquire e proporre soluzioni alternative e non abbiano concretamente esercitato tale facoltà.
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