Cassazione Penale, Sentenza n. 35343/2024 del 20/09/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato, richiamando il costante orientamento secondo cui bloccare l'accesso (anche mediante parcheggio di un veicolo) e rifiutarsi di rimuoverlo davanti alla richiesta della persona offesa integra la violenza privata. Ha annullato la sentenza impugnata e disposto il rinvio per un nuovo giudizio alla Corte d'appello di Reggio Calabria. Spese al definitivo.
Esito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorso deduce che il Tribunale ha erroneamente escluso la sussistenza del reato di violenza privata (art. 610 c.p.) nonostante fosse provato che l'imputato aveva parcheggiato un'unità operatrice (escavatore) all'ingresso di una strada che conduce ad un complesso residenziale, impedendo il transito ai residenti, e si è rifiutato di rimuoverla a fronte delle richieste delle persone offese. Il Pubblico Ministero ha sostenuto che tale condotta integra una "violenza impropria", poiché qualunque mezzo idoneo a privare coattivamente la libertà di azione dell'offeso rientra nella fattispecie, e ha richiamato giurisprudenza della Cassazione che considera sufficiente un mezzo materiale idoneo a bloccare il passaggio per configurare il reato.
Norme richiamate
art. 610 cod. pen. (violenza privata)
La violenza si identifica non solo con la forza fisica o la minaccia verbale immediata, ma con qualsiasi mezzo idoneo a privare coattivamente l'offeso della libertà di determinazione e di azione (violenza impropria). È sufficiente il dolo generico (coscienza e volontà di costringere).
Cass. Sez. 5, n. 1913 del 16/10/2017
Precedente che afferma che parcheggiare un'autovettura dinanzi a un fabbricato in modo da bloccare il passaggio e impedire l'accesso integra il delitto di violenza privata, in quanto mezzo idoneo a privare coattivamente la libertà dell'offeso.
Cass. Sez. 5, n. 3991 del 14/12/2022 (dep. 31/01/2023)
Conferma l'orientamento secondo cui l'ostruzione del passaggio mediante mezzo idoneo può integrare la violenza privata.
Cass. Sez. 5, n. 8425 del 20/11/2013
Ulteriore pronuncia che identifica nel mezzo materiale idoneo la fattispecie di violenza impropria riconducibile all'art. 610 c.p.
Cass. Sez. 5, n. 603 del 18/11/2011 (dep. 12/01/2012)
Stabilisce che chi parcheggi in modo da ostruire l'ingresso al garage condominiale e si rifiuti di rimuovere il veicolo, nonostante la richiesta, integra il reato di violenza privata.
D.l. n. 137/2020, art. 23, comma 8 (richiamato nel procedimento)
Norma procedurale richiamata per la trattazione del ricorso senza l'intervento delle parti; qui citata per spiegare la modalità di svolgimento dell'udienza di trattazione del ricorso.
Massime di principio
- Il reato di violenza privata (art. 610 c.p.) può realizzarsi mediante mezzi materiali che, senza ricorrere a minacce verbali o violenza fisica diretta, privano coattivamente la libertà di azione dell'offeso (es. ostruzione del passaggio).
- Il rifiuto di rimuovere l'ostacolo dopo una richiesta delle persone offese è elemento cruciale per dimostrare la natura costrittiva della condotta e il dolo necessario alla configurazione del reato.
- Non è necessario dimostrare una minaccia espressa o una violenza immediata nei confronti di persone presenti: la natura coercitiva può emergere anche dalla struttura dell'azione e dal comportamento successivo dell'agente.
- Il dolo richiesto è il dolo generico: basta la volontà consapevole di costringere qualcuno a fare, tollerare o omettere qualcosa; non è necessario provare un movente particolare.
- In casi analoghi, la difesa può cercare di contrastare la sussistenza del reato dimostrando giustificazioni oggettive/necessità, l'assenza di efficacia coercitiva dell'ostacolo, o che la condotta non ha avuto carattere permanente o rifiuto palese di rimuovere l'ostacolo.
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