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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 11973/2024 del 21/03/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Ricorso per cassazione avverso il decreto del 23/06/2023 con cui la Corte d'appello ha rigettato l'appello contro la misura di prevenzione della sorveglianza speciale (4 anni con obbligo di soggiorno) applicata dal Tribunale il 14/02/2022. Il motivo unico dedotto dal difensore contestava la violazione di norme processuali (art. 178, comma 1, lett. c), c.p.p., e art. 7 del d.lgs. n. 159/2011) per la mancata comunicazione al difensore del differimento dell'udienza dal 15/03/2023 al 21/06/2023, con la conseguente impossibilità di replicare in ordine a informazioni acquisite ex art. 14 d.lgs. n. 159/2011 sulla condotta di vita del Trovato successiva alla detenzione e di modificare le conclusioni rese il 15/03/2023.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto il motivo fondato. Richiamando la natura cognitiva del procedimento di prevenzione e il principio del diritto di partecipazione, ha rilevato che dagli atti non risulta comunicata al difensore la nuova data dell'udienza (21/06/2023). Il vizio è qualificato come "error in procedendo" e, per la lesione del diritto di partecipazione della difesa, la Corte ha annullato senza rinvio il provvedimento impugnato e disposto la trasmissione degli atti alla Corte d'appello di Catanzaro per il giudizio.

Norme richiamate

  • art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.

    Richiamata dalla difesa come norma processuale violata per la mancata comunicazione del differimento d'udienza; la Corte ha considerato la mancanza di comunicazione rilevante ai fini della partecipazione della difesa.

  • art. 7, d.lgs. n. 159/2011

    Riferimento normativo relativo al procedimento di prevenzione; richiamato nel motivo del ricorso come base di garanzie procedurali della persona sottoposta a misura, la Corte ha valutato l'incidenza della violazione procedurale sulla partecipazione difensiva.

  • art. 14, d.lgs. n. 159/2011

    Norma che autorizza l'acquisizione di informazioni sulla condotta di vita del soggetto. La Corte ha ritenuto che, se la Corte d'appello acquisisce tali informazioni dopo l'udienza, deve essere assicurata la possibilità alla difesa di prendere cognizione e replicare.

  • art. 127 cod. proc. pen.

    Richiamato per affermare l'applicazione delle regole della camera di consiglio al procedimento di prevenzione; non esonera però l'obbligo di garantire il diritto di partecipazione della difesa quando la decisione viene riservata e l'udienza differita.

  • art. 23, comma 8, d.l. 28/10/2020, n. 137, conv. con l. 18/12/2020, n. 176

    Norma richiamata esclusivamente ai fini della trasmissione delle conclusioni scritte del Procuratore generale al collegio; utilizzata nel procedimento di cassazione.

Massime di principio

  • Nei procedimenti di prevenzione, data la loro natura cognitiva e l'avvicinamento a garanzie tipiche del processo penale, va assicurato il pieno diritto di partecipazione della difesa: ogni differimento d'udienza che incida sul processo decisionale deve essere comunicato al difensore.
  • Se il giudice acquisisce dopo l'udienza nuovi elementi informativi (es. ai sensi dell'art. 14 d.lgs. n. 159/2011), la difesa deve avere la possibilità di prenderne visione e replicare; la mancata possibilità costituisce vizio procedurale rilevante.
  • La mancata comunicazione di un differimento d'udienza può configurare un 'error in procedendo' tale da determinare l'annullamento del provvedimento impugnato quando la partecipazione della difesa sia stata effettivamente pregiudicata.
  • La rimessione degli atti alla corte competente per nuovo giudizio è il rimedio pratico quando l'errore ha inciso sulla partecipazione difensiva e non è possibile sanare la violazione nei soli atti di cassazione.
  • In pratica, la difesa dovrebbe chiedere tempestivamente la formale comunicazione degli sviluppi d'udienza e sollecitare la verbalizzazione di ogni differimento; il giudice, da parte sua, dovrebbe disporre comunicazioni formali quando la decisione è riservata e si prevedono acquisizioni successive.

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