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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 5894/2022 del 21/02/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il difensore ha comunicato che il ricorrente era deceduto il 06/12/2020, quindi prima della pronuncia della sentenza della Corte di Cassazione del 16/11/2021. Nel procedimento la notifica era stata effettuata a un omonimo con diversa data di nascita (16/06/1968), per cui il decesso non era stato rilevato in tempo utile. Si chiedeva l'annullamento della sentenza in quanto, per la morte dell'imputato, si era verificata la dissoluzione del rapporto processuale e l'estinzione del reato

La decisione

La Corte ha revocato la propria sentenza del 16/11/2021 nei confronti di BORRATA Francesco e, per l'effetto, ha annullato senza rinvio la sentenza della Corte di Appello di Napoli del 26/11/2019, dichiarando che il reato è estinto per morte dell'imputato. Il Procuratore Generale aveva chiesto l'annullamento senza rinvio e il difensore ha aderito. La Corte ha richiamato orientamenti giurisprudenziali secondo i quali l'inesistenza della sentenza per effetto della morte va dichiarata dallo stesso giudice che ha deliberato la sentenza

Norme richiamate

  • Decreto-Legge n. 137/2020

    Rinvio procedurale: la controversia è stata trattata con contraddittorio scritto ai sensi della norma citata; non costituisce il fondamento della decisione sostanziale sulla estinzione del reato, ma disciplina la modalità del giudizio

  • Giurisprudenza della Corte di Cassazione

    Sez. 1 sentenza n. 18692 del 10/06/2016; Sez. 6 ordinanza n. 10199 del 09/03/2010

    Principio secondo cui la dissoluzione del rapporto processuale per morte dell'imputato rende inesistente la successiva sentenza e tale inesistenza deve essere dichiarata dallo stesso giudice che ha deliberato la sentenza

Massime di principio

  • La morte dell'imputato estingue il reato e determina la cessazione del processo: qualsiasi sentenza pronunciata dopo la morte è soggetta a revoca o annullamento
  • Se il decesso è intervenuto prima della deliberazione o comunque prima della pronuncia che definitiva il giudizio di legittimità, la sentenza è inesistente e va revocata dal medesimo organo che l'ha deliberata
  • Errori di notifica dovuti a omonimia non impediscono l'effetto estintivo della morte: occorre però verificare la tempestività dell'informazione al giudice; la parte interessata (difensore o P.G.) può chiedere l'annullamento
  • Quando emerge il decesso dopo una pronuncia, il Procuratore Generale o il difensore possono chiedere l'annullamento senza rinvio della sentenza di merito, perché il processo è sopravvenuto estinto
  • In casi simili è fondamentale accertare con precisione la data della morte e la data di deliberazione/pronuncia della sentenza per determinare se la pronuncia sia intervenuta in un momento in cui il rapporto processuale era già cessato
  • Il giudice che ha deliberato la sentenza è competente a dichiararne l'inesistenza per sopravvenuta morte; non è rimesso al giudice dell'esecuzione tale dichiarazione

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