Cassazione Penale, Ordinanza n. 09074/2025 del 04/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la condanna a quattro mesi di reclusione per il reato di cui all'art. 424 c.p., contestato per fatti del 12 agosto 2017. Con il primo motivo ha dedotto vizio di motivazione, sostenendo che la Corte territoriale lo avesse condannato nonostante l'insussistenza o comunque l'incertezza degli elementi di prova a suo carico, senza considerare le difficoltà a deambulare e senza spiegare il nesso tra la presenza sul luogo del fatto del veicolo in uso al presunto complice e la sua partecipazione al reato. Con il secondo motivo ha censurato il trattamento sanzionatorio, lamentando che la Corte non avesse valorizzato la minima gravità del fatto, i modesti danni cagionati, la sua età e la lontananza temporale di una precedente condanna.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto il primo motivo non consentito in sede di legittimità, perché diretto a ottenere una rivalutazione del compendio indiziario e probatorio già esaminato dai giudici di merito; ha inoltre escluso profili di manifesta illogicità, contraddittorietà, carenza o apparenza della motivazione della sentenza impugnata, che aveva valutato unitariamente gli indizi e ritenuto integrata la prova della responsabilità, senza plausibili ipotesi alternative. Anche il motivo sulla pena è stato ritenuto inammissibile per manifesta infondatezza e aspecificità, poiché non si confrontava con la motivazione della sentenza di merito, che aveva giustificato lo scostamento di soli due mesi dal minimo edittale con la gravità del fatto, le modalità esecutive, il precedente penale e l'assenza di risarcimento. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 424 c.p.
norma incriminatrice posta a base della condanna per il fatto di incendio o danneggiamento incendiario contestato nella sentenza di merito, senza ulteriori specificazioni nel testo
art. 616 c.p.p.
norma applicata per la condanna del ricorrente al pagamento della somma in favore della Cassa delle ammende in conseguenza dell'inammissibilità del ricorso
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentito chiedere una nuova valutazione del materiale probatorio o degli indizi, poiché la Corte di cassazione non può sovrapporre il proprio giudizio a quello dei giudici di merito.
- Sono inammissibili le censure che attaccano la persuasività o l'adeguatezza della motivazione senza evidenziare una vera mancanza, manifesta illogicità o contraddittorietà della stessa su aspetti decisivi.
- Quando la decisione di merito fonda la responsabilità su una valutazione complessiva e unitaria degli indizi, il ricorso non può limitarsi a contestazioni parcellizzate dei singoli elementi, ma deve misurarsi con la lettura globale del compendio probatorio operata dal giudice.
- Le doglianze sul trattamento sanzionatorio sono inammissibili se non si confrontano specificamente con la motivazione della sentenza impugnata e non indicano un effettivo vizio logico o giuridico nella quantificazione della pena.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e, in assenza di colpa esclusa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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