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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 38933/2025 del 02/12/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Di Somma è stato condannato in primo grado e in appello per i reati indicati negli atti (tra cui l'art. 610 c.p.) per avere prenotato una camera d'albergo senza saldare il conto e, successivamente, contattato il titolare con toni minacciosi per indurlo a non riscuotere la somma dovuta. In Cassazione il difensore ha proposto tre motivi: (1) erronea applicazione della legge penale e motivazione apparente e contraddittoria nella valutazione delle dichiarazioni della persona offesa, non confrontate con la testimonianza della teste Miranda Arianna e con le immagini di videosorveglianza; (2) violazione e omessa applicazione degli artt. 187, 192 e 530 c.p.p. per mancata valutazione della testimonianza della difesa e mancanza di confutazione delle doglianze d'appello; (3) errata qualificazione giuridica del fatto, perché la Corte avrebbe parlato di "reato di minaccia" e poi di violenza privata (art. 610 c.p.)

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che la Corte territoriale avesse adeguatamente motivato la credibilità e l'attendibilità della persona offesa (linearità, costanza e spontaneità delle dichiarazioni) e che la contestazione difensiva fosse una richiesta generica di riesame del merito, non consentita in Cassazione. Sul secondo motivo la Corte ha rilevato l'assenza, in ricorso, dell'indicazione della decisività della testimonianza omessa: la difesa non ha spiegato perché quella prova avrebbe cambiato l'esito. Sul terzo motivo la Corte ha spiegato il corretto discrimine fra minaccia e violenza privata (la violenza privata richiede un condizionamento concreto del comportamento della vittima) e ha ritenuto che l'indicazione occasionale di "reato di minaccia" fosse un lapsus calami non inficiante. Conseguentemente il ricorso è stato respinto, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a versare euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 610 c.p.

    Articolo relativo alla violenza privata; la Corte interpreta la norma richiedendo che le condotte minacciose producano un "condizionamento" concreto del comportamento della vittima (cioè che quest'ultima adotti o tolleri un contegno che altrimenti non avrebbe tenuto)

  • art. 612 c.p.

    Norma relativa al reato di minaccia; la Corte la pone a confronto con l'art. 610 c.p. per chiarire che alla minaccia (art. 612) può non corrispondere il concreto condizionamento della vittima richiesto dall'art. 610 c.p.

  • artt. 187, 192 e 530 c.p.p.

    Riferimenti a norme processuali sulla valutazione e ammissibilità delle prove dichiarative; la Corte richiama che per censurare in Cassazione la mancata considerazione di una prova è necessario indicarne la decisività e come la sua omissione abbia travisato il materiale probatorio

  • art. 641 c.p.

    Norma indicata negli atti iniziali (come parte delle imputazioni); nel dispositivo qui esaminato la motivazione si concentra principalmente sulla qualificazione come violenza privata (art. 610) e sul necessario accertamento degli effetti intimidatori sulla vittima

Massime di principio

  • Le dichiarazioni della persona offesa possono, se ben motivate dal giudice sulla loro attendibilità soggettiva e intrinseca (linearità, coerenza, spontaneità), costituire prova sufficiente per la condanna
  • In Cassazione non è consentito un generico riesame del merito: il ricorrente deve indicare con precisione in che modo la motivazione è illogica, contraddittoria o inadeguata e, se si censura omissione di prova, deve dimostrare la sua decisività rispetto al giudizio
  • Per distinguere tra minaccia (art. 612 c.p.) e violenza privata (art. 610 c.p.) occorre verificare l'effetto concreto delle minacce sulla vittima: se queste hanno condizionato il comportamento della vittima (facendole adottare o tollerare un contegno che altrimenti non avrebbe assunto) ricorre la violenza privata
  • Un errore formale o un "lapsus calami" nella indicazione del tipo di reato non invalida automaticamente la decisione quando la motivazione nel suo insieme chiarisce la corretta qualificazione giuridica dei fatti
  • Chi impugna per omissione o travisamento della prova deve spiegare in che modo la prova omessa o valutata male sarebbe stata decisiva per l'esito del processo, altrimenti la censura sarà dichiarata inammissibile

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