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Ordinanza

Ordinanza n. 306/2026 - Napoli, Sezione 9

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, I. Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: A. della deliberazione n. 1663 dell'11/09/2025 emessa dall'AZIENDA SANITARIA LOCALE NAPOLI 2 NORD avente ad oggetto “Procedura aperta per la conclusione di un accordo quadro con più Operatori Economici per l'affidamento della “Fornitura di Dispositivi Medici per Osteosintesi occorrenti alle Strutture dell'ASL Napoli 2 Nord” per n. 36 mesi con facoltà per la Stazione Appaltante di un'eventuale proroga tecnica per 9 mesi" - ai sensi degli artt. 71 e 59 del D. Lgs 36/2023 - Aggiudicazione” nella parte in cui, limitatamente al Lotto n. 3 della procedura di gara recante C.I.G.B4A6CEFC0E, approva i presupposti verbali di gara procedendo alla relativa aggiudicazione, ammettendo anziché escludere gli OO.EE. Zimmer Biomet Italia S.r.l., Citieffe S.r.l. a socio unico, Johnson & Johnson Medical S.p.A. e Medifor S.r.l.; B. Di tutti gli atti e verbali di gara nella parte in cui, relativamente al lotto 3 della procedura di gara recante C.I.G. B4A6CEFC0E, ammettendo anziché escludere gli OO.EE. Zimmer Biomet Italia S.r.l., Citieffe S.r.l. a socio unico, Johnson & Johnson Medical S.p.A. e Medifor S.r.l.; C. di ogni altro atto presupposto e/o connesso e conseguente, ancorché non conosciuto e/o che dovesse medio tempore sopraggiungere e, sin da ora, da intendersi impugnati per illegittimità derivata dai vizi in questa sede denunciati; E PER LA CONDANNA all'adozione delle misure idonee a tutelare la situazione giuridica soggettiva dedotta in giudizio dalla ricorrente, consistente nello scorrimento della graduatoria collocandola in posizione avanzata rispetto all'attuale o, in alternativa e meramente subordinata, per equivalente monetario; E PER LA DECLARATORIA di inefficacia del contratto, ove stipulato, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 121 e 122 c.p.a; II. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da DEVICE & TECH S.R.L. il 3 gennaio 2026: AVVERSO E PER L’ANNULLAMENTO E/O LA RIFORMA D. Del Verbale di gara a firma della Commissione di Gara del 25.11.2025 recante il riesame dei lotti 3, 34 e 44, notificato in data 26.11.2025; E. Se ed in quanto lesiva, della Relazione U.O.C. Acquisizione Beni e Servizi Lotto 3, depositata in giudizio dall’ASL Napoli 2 Nord in data 11.12.2025; F. Se ed in quanto lesiva, della nuova graduatoria riformulata, depositata in giudizio dall’ASL Napoli 2 Nord in data 11.12.2025;

Giustizia amministrativa202506531

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. IXOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: aggiudicazione del lotto 3 di una procedura aperta per la conclusione di un accordo quadro relativo alla fornitura di dispositivi medici per osteosintesi, unitamente agli atti di gara e alla successiva riformulazione della graduatoria

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (stazione appaltante)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha impugnato l'aggiudicazione del lotto 3, contestando l'ammissione alla procedura di quattro operatori economici che, secondo la prospettazione dedotta, avrebbero dovuto essere esclusi. Con i motivi aggiunti ha inoltre impugnato il verbale della Commissione di gara del 25 novembre 2025, relativo al riesame dei lotti 3, 34 e 44, la relazione dell'unità organizzativa competente e la nuova graduatoria riformulata. Sono state formulate domande cautelari, di annullamento, di adozione di misure idonee a determinare lo scorrimento della graduatoria o, in subordine, di risarcimento per equivalente, nonché di declaratoria di inefficacia del contratto eventualmente stipulato. Il testo dell'ordinanza non specifica i singoli vizi di legittimità dedotti né le ragioni per cui la ricorrente riteneva illegittime le ammissioni.

La decisione

Il TAR ha ritenuto che le questioni dedotte necessitassero dell'approfondimento proprio della fase di merito e non ha definito, in questa sede, la fondatezza dei motivi né la legittimità degli atti impugnati. Nel bilanciamento degli interessi contrapposti ha ritenuto sufficiente soddisfare le esigenze cautelari mediante la sollecita fissazione dell'udienza pubblica di merito, ai sensi dell'art. 55, comma 10, c.p.a., calendarizzata per il 10 marzo 2026. Le spese della fase cautelare sono state compensate per giusti motivi.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    Quando le questioni cautelari richiedono un approfondimento proprio della sede di merito, le esigenze cautelari possono essere soddisfatte mediante la sollecita fissazione dell'udienza di merito.

  • artt. 121 e 122 c.p.a.

    Richiamati nella domanda della ricorrente per la declaratoria di inefficacia del contratto eventualmente stipulato; l'ordinanza non si pronuncia su tale domanda.

  • artt. 71 e 59 d.lgs. 36/2023

    Richiamati nell'oggetto della procedura di gara, senza specifica interpretazione nella motivazione dell'ordinanza.

Massime di principio

  • Quando le questioni dedotte in sede cautelare richiedono un approfondimento incompatibile con la cognizione sommaria, il giudice amministrativo può soddisfare le esigenze cautelari mediante la sollecita fissazione dell'udienza di merito ai sensi dell'art. 55, comma 10, c.p.a., senza anticipare la decisione sulla fondatezza dei motivi.
  • La scelta di fissare sollecitamente il merito deve essere compiuta attraverso il bilanciamento degli interessi contrapposti e può costituire, nel caso concreto, misura cautelare sufficiente in luogo della sospensione dell'efficacia dell'atto impugnato.

Come è indicizzato

MaterieAggiudicazione, revoca e annullamento della garaTutela cautelare
RamiContratti pubbliciProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareDiscrezionalità amministrativa e tecnica

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